Art. 9 
 
                Viabilita'. Modifiche all'articolo 23 
                         della l.r. 88/1998 
 
  1. Il secondo periodo del comma  3  dell'articolo  23  della  legge
regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli  enti  locali  e
disciplina generale delle funzioni amministrative e  dei  compiti  in
materia di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,  protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e
risorse  geotermiche,  opere  pubbliche,   viabilita'   e   trasporti
conferite alla Regione dal decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.
112),   e'   sostituito   dal   seguente:   "I   proventi   derivanti
dall'esercizio di tali funzioni sono destinati alle  ulteriori  spese
di manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali,  rispetto
a quanto destinato annualmente dal  bilancio  regionale  e,  per  una
somma complessiva massima di euro 500.000,00 annui, al  concorso  per
le  spese  relative  al  personale  della  polizia  provinciale,   in
proporzione ai chilometri di strade regionali, ai fini dell'esercizio
delle funzioni di vigilanza sulle medesime.". 
  2. Dopo il comma 3-bis  dell'articolo  23  della  l.r.  88/1998  e'
aggiunto il seguente: 
  "3-ter. Entro il mese di marzo di  ogni  anno,  le  province  e  la
Citta' metropolitana di Firenze comunicano alla  struttura  regionale
competente, oltre alla stima dei proventi  di  cui  al  comma  3  per
l'anno in corso ai fini della programmazione delle risorse regionali,
la  quota  dei  proventi  di  cui  al  comma  3  percepiti  nell'anno
precedente. Per tale quota, la comunicazione da' atto della quota  di
proventi gia' utilizzati e  delle  eventuali  economie.  Su  proposta
della provincia e previa autorizzazione  della  Giunta  regionale,  i
proventi non utilizzati e le economie sono riutilizzate, entro l'anno
successivo a quello della comunicazione, per  la  manutenzione  delle
strade regionali ed il relativo pronto intervento.". 
  3. Dopo il comma 3-ter  dell'articolo  23  della  l.r.  88/1998  e'
aggiunto il seguente: 
  "3-quater. Le somme non utilizzate entro l'anno successivo a quello
della comunicazione di cui al comma 3 sono  trasferite  alla  Regione
nella misura del 50 per cento, anche attraverso equivalente riduzione
dei trasferimenti annuali di cui  al  comma  3  medesimo,  e  vengono
destinate alla gestione delle strade regionali. Il  restante  50  per
cento e' destinato ad interventi  per  la  sicurezza  stradale  delle
strade  regionali  da  individuare  con  deliberazione  della  Giunta
regionale entro il 31 maggio di ogni anno, anche  su  proposta  della
Citta' metropolitana di Firenze o delle province interessate. Con  la
stessa  deliberazione  viene  stabilito  anche  il  termine  per   la
realizzazione degli interventi, alla  scadenza  del  quale  le  somme
residue sono trasferite alla Regione,  anche  attraverso  equivalente
riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3.".