Art. 5 
 
                  Autorizzazione all'indebitamento 
 
  1. Nel triennio 2016-2018 e' autorizzata la  contrazione  di  mutui
e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo  complessivo
di euro 236.000.000,00 di  cui  euro  86.500.000,00  nel  2016,  euro
77.000.000,00 nel 2017 ed euro 72.500.000,00 nel 2018. 
  2. I mutui o prestiti di cui al  comma  1,  da  estinguersi  in  un
periodo di ammortamento non superiore a  trenta  anni,  ad  un  tasso
massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e
prestiti. 
  3. I mutui possono essere assunti anche con  la  Cassa  depositi  e
prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 
  4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli
esercizi 2017 e 2018, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di
ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso o
agli eventuali  oneri  conseguenti  al  rischio  di  cambio,  trovano
copertura  finanziaria  con  le  singole  leggi  di  bilancio,  negli
appositi stanziamenti del bilancio annuale  e  pluriennale,  Missione
5000 «Debito pubblico». 
  5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi  al  2018,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2018, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.