Art. 5 Autorizzazione all'indebitamento 1. Nel triennio 2016-2018 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 236.000.000,00 di cui euro 86.500.000,00 nel 2016, euro 77.000.000,00 nel 2017 ed euro 72.500.000,00 nel 2018. 2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. 3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2017 e 2018, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito pubblico». 5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2018, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.