Allegato Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali) (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 66, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), disciplina i criteri e le modalita' per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario per la perequazione delle risorse finanziarie a favore dei comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). Art. 2. Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari dell'assegnazione sono i comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 26/2014, ossia i comuni individuati dal Piano di riordino territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 1° luglio 2015. Art. 3. Criteri e modalita' di riparto 1. Il fondo di perequazione di cui all'art. 1 e' cosi' assegnato: a) per la quota di 1.000.000 di euro a favore dei soli comuni che hanno un trasferimento ordinario unitario 2015 pro capite, di cui all'art. 10, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), inferiore al pro capite determinato a livello regionale pari a 258,89 euro; tale quota e' ripartita, tra i comuni cosi' individuati, in misura proporzionale al valore corrispondente alla differenza tra il trasferimento ordinario unitario 2015 pro capite del comune e il trasferimento ordinario unitario 2015 pro capite determinato a livello regionale moltiplicato per il numero degli abitanti residenti nel comune, rispetto alla somma dei valori cosi' determinati dei comuni beneficiari; b) per la quota di 3.867.981,95 euro a favore di tutti i comuni; tale quota e' ripartita in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune rispetto al totale della popolazione residente in Regione; c) per la quota di 4.056.651,63 euro, a favore di tutti i comuni in proporzione alla popolazione di eta' superiore o uguale ai 65 anni residente in ciascun comune rispetto al totale della popolazione di questa fascia di eta' riferita al Friuli Venezia Giulia; d) per la quota di 4.056.651,63 euro, a favore di tutti i comuni in proporzione alla popolazione di eta' inferiore o uguale ai 14 anni residente in ciascun comune rispetto al totale della popolazione di questa fascia di eta' riferita al Friuli Venezia Giulia; e) per la quota di 2.433.990,98 euro, a favore dei comuni che hanno un tasso di disoccupazione superiore al valore del tasso regionale, pari al 7,6 per cento, in misura proporzionale al numero dei disoccupati di ciascun comune beneficiario rispetto al totale dei disoccupati dei comuni cosi' individuati; f) per la quota di 811.330,32 euro, a favore dei comuni montani e parzialmente montani, in proporzione alla superficie montana di ciascun comune rispetto alla superficie montana totale della Regione. 2. Per la determinazione dei riparti delle quote di cui al comma 1, lettere da a) a f), si utilizzano: a) i dati ISTAT riferiti all'anno 2014 per la popolazione residente comunale e per la popolazione considerata per fasce d'eta'; b) i dati ISTAT riferiti all'anno 2011 per il tasso di disoccupazione e per il numero dei disoccupati; c) i dati elaborati dall'UNCEM, riferiti all'anno 2012, per la superficie montana, incrementando la superficie territoriale di Zuglio con i chilometri quadrati corrispondenti alla frazione di Fielis, precedentemente appartenente al Comune di Arta Terme e conteggiando, pertanto, per detti due enti, interamente montani, i seguenti valori: 18,21 chilometri quadrati per Zuglio e 42,77 chilometri quadrati per Arta Terme. Art. 4. Concessione ed erogazione delle risorse del fondo di perequazione 1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 sono concesse ed erogate d'ufficio ai comuni beneficiari, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilita' e crescita, nonche' compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, conformemente alla previsione di cui all'art. 66, comma 7 della legge regionale n. 18/2015. Art. 5. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani