Allegato 
 
Regolamento per la determinazione dei criteri e delle  modalita'  per
  l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore  dei
  Comuni facenti parte di Unione territoriale  intercomunale  di  cui
  agli articoli 4 e 5  della  legge  regionale  n.  26/2014,  per  la
  perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 66, commi
  da 7 a  9,  della  legge  regionale  17  luglio  2015,  n.  18  (La
  disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia,  nonche'
  modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013,  n.  9/2009  e  n.
  26/2014 concernenti gli enti locali) 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 66, comma  7,
della legge regionale 17 luglio 2015,  n.  18  (La  disciplina  della
finanza  locale  del  Friuli  Venezia  Giulia,  nonche'  modifiche  a
disposizioni  delle  leggi  n.  19/2013,  n.  9/2009  e  n.   26/2014
concernenti gli enti locali), disciplina i criteri e le modalita' per
l'assegnazione  nell'anno  2015  del  fondo  straordinario   per   la
perequazione delle risorse finanziarie a favore  dei  comuni  facenti
parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5
della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino  del  sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. I soggetti beneficiari dell'assegnazione sono i comuni facenti
parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5
della legge regionale n. 26/2014,  ossia  i  comuni  individuati  dal
Piano di riordino  territoriale  approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale n. 1282 del 1° luglio 2015. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                   Criteri e modalita' di riparto 
 
    1. Il fondo di perequazione di cui all'art. 1 e' cosi' assegnato: 
      a) per la quota di 1.000.000 di euro a favore dei  soli  comuni
che hanno un trasferimento ordinario unitario 2015 pro capite, di cui
all'art. 10, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2014,  n.  27
(Legge finanziaria 2015),  inferiore  al  pro  capite  determinato  a
livello regionale pari a 258,89 euro; tale quota e' ripartita, tra  i
comuni  cosi'  individuati,  in  misura   proporzionale   al   valore
corrispondente  alla  differenza  tra  il   trasferimento   ordinario
unitario 2015 pro capite del  comune  e  il  trasferimento  ordinario
unitario 2015 pro capite determinato a livello regionale moltiplicato
per il numero degli abitanti  residenti  nel  comune,  rispetto  alla
somma dei valori cosi' determinati dei comuni beneficiari; 
      b) per la quota di  3.867.981,95  euro  a  favore  di  tutti  i
comuni;  tale  quota  e'  ripartita  in  misura  proporzionale   alla
popolazione residente in ciascun  comune  rispetto  al  totale  della
popolazione residente in Regione; 
      c) per la quota di 4.056.651,63  euro,  a  favore  di  tutti  i
comuni in proporzione alla popolazione di eta' superiore o uguale  ai
65  anni  residente  in  ciascun  comune  rispetto  al  totale  della
popolazione di questa fascia  di  eta'  riferita  al  Friuli  Venezia
Giulia; 
      d) per la quota di 4.056.651,63  euro,  a  favore  di  tutti  i
comuni in proporzione alla popolazione di eta' inferiore o uguale  ai
14  anni  residente  in  ciascun  comune  rispetto  al  totale  della
popolazione di questa fascia  di  eta'  riferita  al  Friuli  Venezia
Giulia; 
      e) per la quota di 2.433.990,98 euro, a favore dei  comuni  che
hanno un tasso  di  disoccupazione  superiore  al  valore  del  tasso
regionale, pari al 7,6 per cento, in misura proporzionale  al  numero
dei disoccupati di ciascun comune beneficiario rispetto al totale dei
disoccupati dei comuni cosi' individuati; 
      f) per la quota di 811.330,32 euro, a favore dei comuni montani
e parzialmente montani, in proporzione  alla  superficie  montana  di
ciascun comune rispetto alla superficie montana totale della Regione. 
    2. Per la determinazione dei riparti delle quote di cui al  comma
1, lettere da a) a f), si utilizzano: 
      a) i dati ISTAT  riferiti  all'anno  2014  per  la  popolazione
residente comunale e per la popolazione considerata per fasce d'eta'; 
      b) i  dati  ISTAT  riferiti  all'anno  2011  per  il  tasso  di
disoccupazione e per il numero dei disoccupati; 
      c) i dati elaborati dall'UNCEM, riferiti all'anno 2012, per  la
superficie  montana,  incrementando  la  superficie  territoriale  di
Zuglio con i chilometri  quadrati  corrispondenti  alla  frazione  di
Fielis, precedentemente  appartenente  al  Comune  di  Arta  Terme  e
conteggiando, pertanto, per detti due enti,  interamente  montani,  i
seguenti  valori:  18,21  chilometri  quadrati  per  Zuglio  e  42,77
chilometri quadrati per Arta Terme. 
 
                               Art. 4. 
 
 
  Concessione ed erogazione delle risorse del fondo di perequazione 
 
    1. Le risorse del fondo  di  cui  all'art.  1  sono  concesse  ed
erogate d'ufficio ai comuni beneficiari, con  decreto  del  direttore
del Servizio competente in materia di finanza locale, compatibilmente
con  il  rispetto  dei  vincoli  posti  alla  Regione  dal  patto  di
stabilita'  e  crescita,  nonche'  compatibilmente   con   i   flussi
finanziari  definiti  in   ambito   regionale,   conformemente   alla
previsione di cui all'art. 66,  comma  7  della  legge  regionale  n.
18/2015. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso). 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
Visto, il Presidente: Serracchiani