Allegato 
 
Regolamento per il sistema regionale  di  formazione  continua  e  di
  educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai  sensi
  dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n.  27  (Legge
  finanziaria 2015) 
    (Omissis) 
 
                               CAPO I 
 
                               OGGETTO 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. In attuazione dell'art. 8, comma 1 della  legge  regionale  30
dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) il presente regolamento
ha lo scopo di delineare il sistema per  la  formazione  continua  ed
educazione continua in medicina, di seguito anche ECM, della  Regione
Friuli  Venezia  Giulia,  di  fissare  i   requisiti   generali   per
l'accreditamento  dei  soggetti  pubblici  e  privati  che  intendono
acquisire la qualifica  di  provider  rivolta  all'organizzazione  di
eventi  formativi  ECM   e   di   eventi   di   formazione   continua
(residenziali, di formazione sul campo e di formazione a distanza). 
    2. Il presente regolamento e'  adottato  in  conformita'  con  la
normativa nazionale di settore, con le indicazioni della  Commissione
nazionale per la formazione  continua  di  cui  all'art.  16-ter  del
decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n.   229   (Norme   per   la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art.
1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e con gli accordi in  materia
della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Provincie autonome di Trento e  Bolzano,  al  fine  di  perseguire
garanzie  di  qualita',  trasparenza,  flessibilita',  efficacia   ed
affidabilita' dell'offerta formativa. 
 
                               CAPO II 
 
             SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
              ED EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) 
 
                               Art. 2. 
 
                          Principi generali 
 
    1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo il valore della
formazione  continua  come  elemento  strategico  di  sviluppo  della
qualita'  dei  servizi,  promuove,  governa  e  sviluppa  un  sistema
regionale di formazione continua per tutto il personale del  Servizio
sanitario regionale, aperto anche ai libero  professionisti,  con  le
finalita' di: 
      a)  migliorare  l'efficacia,  l'efficienza,   la   qualita'   e
l'innovazione del Servizio sanitario regionale nel suo complesso; 
      b) perseguire l'eccellenza nella formazione dei  professionisti
sanitari e di quelli che operano nel Servizio sanitario regionale; 
      c)  valorizzare  i  servizi  di  formazione   quali   strutture
strategiche per lo sviluppo del Servizio sanitario regionale; 
      d) qualificare la formazione sanitaria e garantire l'attuazione
del Sistema nazionale di educazione continua in medicina,  a  livello
regionale, mediante l'accreditamento dei providers. 
 
                               Art. 3. 
 
                        Governance regionale 
 
    1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove, nell'ambito di  sua
competenza, il programma regionale di formazione continua ed attua il
sistema  regionale  ECM  assumendo  come  quadro  di  riferimento  le
indicazioni fornite dalla Commissione  nazionale  per  la  formazione
continua. 
    2. La Regione Friuli  Venezia  Giulia,  nel  rispetto  di  quanto
stabilito dalla Commissione nazionale  per  la  formazione  continua,
definisce eventuali criteri integrativi rispetto a quanto previsto  a
livello nazionale e assicura la coerenza del  sistema  regionale  ECM
con quanto previsto a livello nazionale. 
 
                               Art. 4. 
 
                         Organi e strutture 
 
    1. La governance del sistema formativo regionale e' garantita dai
seguenti organi e strutture: 
      a) Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM; 
      b) Commissione regionale  per  la  formazione  continua  e  per
l'ECM; 
      c) Comitato di garanzia; 
      d) Osservatorio per la qualita'; 
      e) Direzione  centrale  competente  in  materia  di  formazione
continua ed ECM della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  (di  seguito
Direzione centrale); 
      f) Servizi di formazione  degli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale. 
 
                               Art. 5. 
 
            Consulta regionale per la formazione continua 
                 e l'educazione continua in medicina 
 
    1. La Consulta regionale per la formazione continua e  l'ECM,  e'
istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale 27 dicembre
2013, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale
e  annuale  della  Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  (Legge
Finanziaria 2014)" con decreto del Direttore centrale  ed  e'  organo
regionale strategico di consultazione e di proposta  sui  temi  della
formazione  continua  e   dell'ECM   per   i   rappresentanti   delle
professioni, delle strutture sanitarie e delle universita',  operanti
nel territorio regionale. 
    2. La Consulta regionale  per  la  formazione  continua  e  l'ECM
formula proposte in tema di: 
      a) bisogni formativi delle diverse professioni e programmazione
della formazione continua a livello regionale, anche con  riferimento
ai  dati  provenienti  dall'implementazione  dei  dossier   formativi
individuali e di gruppo; 
      b) sistema regionale ECM; 
      c) qualita' degli  eventi,  valutazione  delle  ricadute  delle
attivita'  formative   sul   miglioramento   delle   competenze   dei
professionisti del Servizio sanitario regionale e dei  professionisti
sanitari in genere. 
    3. La Consulta regionale per la formazione continua  e  l'ECM  e'
cosi' costituita: 
      a)  Presidente:  l'Assessore  regionale  alla  salute   o   suo
delegato; 
      b) un rappresentate della Direzione centrale; 
      c) un rappresentate  della  direzione  centrale  competente  in
materia di formazione; 
      d) quattro rappresentanti designati congiuntamente  dagli  enti
del  Servizio  sanitario  regionale   tenendo   conto   delle   varie
specificita' (ospedali, territorio, IRCCS); 
      e) un rappresentante designato congiuntamente  dai  servizi  di
formazione degli enti del Servizio sanitario regionale per il tramite
della conferenza di cui all'art. 10, comma 1; 
      f)  un  rappresentante  del  privato   accreditato,   designato
congiuntamente dagli enti interessati; 
      g) un rappresentante,  afferente  ai  Dipartimenti  di  scienze
mediche, per ciascuna delle universita' presenti in Regione; 
      h) un rappresentante dei Dipartimenti  di  scienze  chimiche  e
farmaceutiche delle universita' presenti in Regione; 
      i)  un  rappresentante,  designato  congiuntamente  a   livello
regionale, dai  rispettivi  ordini  e  collegi,  per  ciascuna  delle
seguenti figure: medici chirurghi, odontoiatri, veterinari,  biologi,
farmacisti, psicologi,  chimici,  infermieri,  ostetriche  e  tecnici
sanitari di radiologia medica; 
      l) un rappresentante nominato dalla Direzione centrale  sentite
le associazioni professionali presenti in regione per ciascuna  delle
seguenti aree/figure professionali: 
        1) area tecnico diagnostica (audiometrista, tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, tecnico di neurofisiopatologia); 
        2) area tecnico assistenziale (dietista,  igienista  dentale,
tecnico   della   fisiologia    cardiocircolatoria    e    perfusione
cardiovascolare, audioprotesista, tecnico ortopedico); 
        3)  area   riabilitativa   (fisioterapista,   tecnico   della
riabilitazione psichiatrica, logopedista,  terapista  della  neuro  e
psicomotricita'   dell'eta'   evolutiva,   terapista   occupazionale,
podologo,   ortottista/assistente    di    oftalmologia,    educatore
professionale); 
        4) area della prevenzione (assistenti sanitari, tecnici della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro); 
        5) fisici; 
        6) assistenti sociali; 
        7) dirigenza tecnica, professionale ed amministrativa; 
      m)  un  rappresentante  designato  dal  Centro   regionale   di
formazione per l'area delle cure primarie (Ceformed). 
    4.  In  caso  d'inadempienza  degli  enti   designanti   provvede
d'ufficio  la  Direzione  centrale.  Fanno  parte  di  diritto  della
Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM, senza  diritto
di voto, i componenti della Commissione regionale per  la  formazione
continua e l'ECM. 
    5. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM  dura
in carica tre anni. Ogni  componente  puo'  essere  nominato  per  un
massimo di due mandati. Nel caso di assenza  ingiustificata  per  tre
volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica. 
    6. La Consulta regionale per la formazione continua  e  l'ECM  si
dota  di  un  proprio  regolamento  di  funzionamento.  Nel  caso  di
decisioni relative al sistema ECM hanno diritto di voto unicamente  i
componenti  che  rappresentano  od  esercitano   professioni   tenute
all'obbligo ECM. L'attivita' di segreteria e supporto  e'  assicurata
dalla   Direzione   centrale.   Per   i   dipendenti   di   pubbliche
amministrazioni la partecipazione, qualora  disposta  dai  rispettivi
enti, e' prevista in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8,  comma
n. 5 della legge regionale 23/2013, la partecipazione dei  componenti
che non sono dipendenti di pubbliche amministrazioni e' compensata da
un gettone di presenza e da un eventuale rimborso spese. 
 
                               Art. 6. 
 
Commissione regionale per la formazione continua e  per  l'educazione
                     continua in medicina (ECM) 
 
    1. La Commissione regionale per  la  formazione  continua  e  per
l'ECM costituisce l'organo di supporto  tecnico  scientifico  per  la
governance e lo  sviluppo  del  sistema  regionale  della  formazione
continua e per l'ECM. 
    2. La Commissione regionale per  la  formazione  continua  e  per
l'ECM e' istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n.
23/2013 con decreto del Direttore centrale ed  esercita  le  seguenti
funzioni: 
      a)  promuove  e  svolge,  per  il   tramite   dell'Osservatorio
regionale ed in accordo con l'Osservatorio  nazionale,  le  attivita'
finalizzate alla valutazione della qualita' della formazione erogata; 
      b) formula proposte per  il  governo,  il  miglioramento  e  lo
sviluppo del sistema di formazione continua ed ECM regionale e per la
revisione del relativo sistema normativo; 
      c) formula proposte sui requisiti di accreditamento ed  esprime
pareri vincolanti sulle richieste di accreditamento dei providers; 
      d) formula proposte per il monitoraggio  e  la  gestione  delle
attivita' sponsorizzate; 
      e) formula proposte per lo sviluppo del dossier formativo; 
      f) da' seguito alle proposte avanzate dalla Consulta  regionale
per la formazione continua e l'ECM rispetto alle funzioni assegnate; 
      g) valuta la  coerenza  dei  programmi  di  formazione  con  le
logiche e gli obiettivi del Servizio sanitario regionale. 
    3. La Commissione regionale per  la  formazione  continua  e  per
l'ECM e' cosi' costituita: 
      a) Presidente: il Direttore della Direzione centrale; 
      b) un funzionario nominato dalla Direzione centrale; 
      c) un rappresentante  delle  universita'  di  Udine  e  Trieste
nominato dalla Direzione centrale su designazione congiunta delle due
universita'; 
      d) un rappresentante dei servizi di formazione degli  enti  del
Servizio sanitario regionale nominato dalla Direzione centrale; 
      e) quattro componenti nominati dalla Direzione  centrale  sulla
base di un elenco fornito da Ordini e Collegi della  regione,  tenuto
conto dell'esperienza professionale  almeno  quinquennale  nel  campo
della formazione posseduta da ciascun candidato  e  dell'opportunita'
di  garantire  adeguata  presenza   alle   professioni   maggiormente
rappresentative; 
      f) un rappresentante per le professioni sanitarie non  comprese
nel punto e), nominato dalla  Direzione  centrale  tra  i  componenti
della Consulta regionale per  la  formazione  continua  tenuto  conto
delle professioni numericamente piu' rappresentative. 
    4.  In  caso  d'inadempienza  degli  enti   designanti   provvede
d'ufficio la stessa Direzione centrale. Il Presidente, previo  parere
della Commissione, ha facolta' di coinvolgere, di volta in volta e su
temi specifici,  esperti  nelle  varie  discipline  e/o  settori  che
possono partecipare alle riunioni/attivita' della Commissione,  senza
diritto di voto. 
    5. La Commissione regionale per  la  formazione  continua  e  per
l'ECM dura in carica tre anni. Ogni componente puo'  essere  nominato
per un massimo di due mandati. Nel caso di assenza ingiustificata per
tre volte consecutive  il  componente  decade  automaticamente  dalla
carica. 
    6. La Commissione regionale per  la  formazione  continua  e  per
l'ECM si dota di un proprio regolamento di funzionamento. L'attivita'
di segreteria e supporto e' assicurata dalla Direzione centrale.  Per
i dipendenti di pubbliche amministrazioni la partecipazione,  qualora
disposta dai rispettivi enti, e' prevista in orario di  servizio.  Ai
sensi dell'art. 8, comma n. 5 della legge regionale  n.  23/2013,  la
partecipazione dei componenti che non sono  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni e' compensata da un  gettone  di  presenza  e  da  un
eventuale rimborso spese. 
 
                               Art. 7. 
 
                        Comitato di garanzia 
 
    1.  Il  Comitato  di  garanzia  e'  finalizzato  a  garantire  la
trasparenza e l'indipendenza della  formazione  continua  e  dell'ECM
rispetto ai contributi offerti dagli sponsor. 
    2. Il Comitato  di  garanzia  svolge  le  funzioni  previste  dal
presente  regolamento  in  relazione  alle  finalita'  per   cui   e'
costituito e si esprime, con pareri, sulle questioni  proposte  dalla
Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. 
    3. Il Comitato di garanzia e' istituito, ai  sensi  dell'art.  8,
comma 4,  legge  regionale  n.  23/2013  con  decreto  del  Direttore
centrale ed e' composto da un massimo di cinque  componenti,  di  cui
almeno uno componente la  Commissione  regionale  per  la  formazione
continua e l'ECM con funzioni di presidente, nominati dalla Direzione
centrale, sentita  la  Commissione  stessa,  tra  gli  esperti  nella
materia. Il Presidente, previo parere della Commissione, ha  facolta'
di coinvolgere, di volta in volta e su temi specifici, esperti  nelle
varie  discipline  e/o   settori   che   possono   partecipare   alle
riunioni/attivita' del Comitato di garanzia senza diritto di voto. 
    4. Il  Comitato  di  garanzia  dura  in  carica  tre  anni.  Ogni
componente puo' essere nominato per un massimo di  due  mandati.  Nel
caso  di  assenza  ingiustificata  per  tre  volte   consecutive   il
componente decade automaticamente dalla carica. 
    5. Il Comitato di garanzia si dota di un proprio  regolamento  di
funzionamento. La  Direzione  centrale  garantisce  le  attivita'  di
segreteria e supporto. Per i dipendenti di pubbliche  amministrazioni
la partecipazione, qualora disposta dai rispettivi enti, e'  prevista
in orario di servizio.  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  n.  5  legge
regionale n. 23/2013, la partecipazione dei componenti che  non  sono
dipendenti di pubbliche amministrazioni e' compensata da  un  gettone
di presenza e da un eventuale rimborso spese. 
 
                               Art. 8. 
 
  Osservatorio regionale per la qualita' della formazione continua 
 
    1. L'Osservatorio regionale  per  la  qualita'  della  formazione
continua e' istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale
n. 23/2013 con decreto del Direttore centrale  e  si  configura  come
strumento operativo della Commissione  regionale  per  la  formazione
continua e l'ECM per la realizzazione  dei  programmi  di  promozione
della qualita' della formazione continua ed ECM erogata dai providers
della regione Friuli Venezia Giulia. 
    2. L'Osservatorio regionale  per  la  qualita'  della  formazione
continua e' composto da una rete di esperti in  materia  individuati,
formati e coordinati secondo il programma definito dalla  Commissione
regionale per la  formazione  continua  e  l'ECM.  L'Osservatorio  e'
coordinato da un componente nominato dal Presidente della Commissione
tra gli esperti in materia. Le funzioni  di  supporto  sono  affidate
alla Direzione centrale. 
    3. L'Osservatorio regionale  per  la  qualita'  della  formazione
continua  svolge  tutte  le  funzioni  inerenti  la  promozione   del
miglioramento della qualita' della formazione continua ed ECM. 
    4. L'Osservatorio regionale  per  la  qualita'  della  formazione
continua si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato
dalla Commissione regionale per la formazione continua  e  l'ECM.  La
Direzione centrale garantisce le attivita' di segreteria e  supporto.
Per i dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  la  partecipazione,
qualora disposta dai  rispettivi  enti,  e'  prevista  in  orario  di
servizio. Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  5  della  legge  regionale
23/2013, la partecipazione dei componenti che non sono dipendenti  di
pubbliche amministrazioni e' compensata da un gettone di  presenza  e
da un eventuale rimborso spese. Nel caso  di  assenza  ingiustificata
per tre volte consecutive il componente decade automaticamente  dalla
carica. 
 
                               Art. 9. 
 
Direzione centrale competente in materia di  formazione  continua  ed
               ECM della Regione Friuli Venezia Giulia 
 
    1. La funzione di governo e sviluppo  del  sistema  regionale  di
formazione continua ed ECM e'  assicurata  dalla  Direzione  centrale
avvalendosi del contributo della Consulta regionale per la formazione
continua e l'ECM,  della  Commissione  regionale  per  la  formazione
continua  e  l'ECM,  del  Comitato  di  garanzia,   dell'Osservatorio
regionale per la qualita' della formazione continua, della conferenza
dei responsabili dei servizi di  formazione  del  Servizio  sanitario
regionale e della conferenza dei providers ECM FVG  di  cui  all'art.
10, in particolare mediante le seguenti funzioni: 
      a) proporre le politiche formative per  il  Servizio  sanitario
regionale; 
      b) predisporre, coordinare e verificare i  programmi  regionali
di formazione e i programmi per la valutazione della qualita' e delle
ricadute della formazione; 
      c) supportare e coordinare, a livello strategico, i servizi  di
formazione degli enti del Servizio sanitario regionale; 
      d)  aggiornare  ed  adeguare   i   requisiti   essenziali   per
l'accreditamento  dei  providers  e  formulare  proposte  per  quelli
auspicabili; 
      e) gestire i processi di accreditamento dei providers  mediante
il controllo e la verifica del possesso e del  relativo  mantenimento
nel tempo dei requisiti  richiesti  sia  in  regime  provvisorio  sia
standard attraverso un proprio sistema  di  valutatori  e  di  visite
programmate o senza preavviso alle strutture,  compresa  la  verifica
del rispetto, da  parte  dei  providers  accreditati,  dei  requisiti
formali previsti per gli eventi realizzati; 
      f) monitorare le attivita' ed assicurare la gestione dei flussi
informativi relativi  alla  formazione  continua  erogata  a  livello
regionale; 
      g) adottare tutti  gli  atti  necessari  al  funzionamento  del
sistema. 
 
                              Art. 10. 
 
Servizi di formazione degli enti del servizio sanitario  regionale  e
           providers accreditati in Friuli Venezia Giulia 
 
    1. Presso la Direzione centrale e'  attivata  la  conferenza  dei
responsabili  dei  servizi  di  formazione  del  Servizio   sanitario
regionale con funzioni di coordinamento  strategico  delle  attivita'
del Sistema di formazione continua ed ECM, di consulenza e di scambio
di buone prassi. 
    2. La conferenza di cui al comma 1 e' coordinata da un componente
designato dalla Direzione centrale. Il coordinatore  ha  facolta'  di
allargare la partecipazione ad esperti in relazione agli argomenti in
discussione. 
    3. Partecipano al Sistema  regionale  di  formazione  continua  i
servizi di formazione di altri enti pubblici e privati che  hanno  la
qualifica  di  providers  ECM  FVG   o   che,   a   diverso   titolo,
contribuiscono ai programmi  di  formazione  continua  ed  ECM  della
regione Friuli Venezia Giulia. 
    4. I providers ECM FVG di cui  al  comma  3  sono  riuniti  nella
conferenza dei providers ECM FVG che ha funzioni di consulenza  e  di
scambio di buone prassi in tema di formazione continua ed ECM per  la
regione Friuli Venezia Giulia. 
    5. La conferenza dei  providers  ECM  FVG  e'  coordinata  da  un
componente designato dalla Direzione  centrale.  Il  coordinatore  ha
facolta' di allargare la partecipazione ad esperti in relazione  agli
argomenti in discussione. 
 
                              CAPO III 
 
                    ACCREDITAMENTO DEI PROVIDERS 
 
                              Art. 11. 
 
 Finalita' del sistema ed accreditamento nella qualita' di provider 
 
    1. Il sistema di formazione continua ed ECM della regione  Friuli
Venezia Giulia e' finalizzato a garantire la qualita'  scientifica  e
l'integrita' etica ed a certificare l'offerta  formativa  in  sanita'
prodotta da providers accreditati dal sistema regionale. 
    2. L'accreditamento nella qualita' di "Provider  ECM  -  FVG"  e'
attribuito  dalla  regione  Friuli   Venezia   Giulia,   quale   ente
accreditante, ai soggetti in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal
presente regolamento secondo le modalita' indicate nell'art. 15. 
    3. L'accreditamento nella qualita' di provider ECM - FVG  non  e'
compatibile con quello di provider nazionale  ECM  e  con  quello  di
provider accreditato presso altre regioni  italiane  ed  abilita  gli
enti alla realizzazione nel territorio regionale, fatto salvo  quanto
previsto in caso di iniziative transfrontaliere come disciplinate dal
Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'art.  20,  comma
2, di eventi qualificati tramite l'attribuzione dei crediti ECM ed al
rilascio dei crediti previsti ai rispettivi partecipanti. 
    4. Ai providers ECM - FVG afferiscono anche le funzioni  relative
alle attivita' di formazione continua rivolte ai  professionisti  del
Servizio   sanitario   regionale   o   di   interesse   del   settore
socio-sanitario. 
 
                              Art. 12. 
 
                       Tipologia di providers 
 
    1.  Possono  acquisire  la  qualifica  di  provider  del  Sistema
ECM-FVG: 
      a) tutti i  soggetti  pubblici  che  operano  nel  campo  della
sanita' quali enti del  Servizio  sanitario  regionale,  universita',
Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Agenzia regionale  protezione
dell'ambiente; 
      b) gli Ordini, i Collegi e le  Associazioni  professionali  che
rappresentano le professioni ECM; 
      c) le strutture sanitarie del privato accreditato; 
      d) altri enti/aziende, pubblici e privati. 
    2. I  richiedenti  devono  possedere  i  requisiti  previsti  dal
presente regolamento e dal Manuale dei requisiti per l'accreditamento
dei providers di cui all'art. n. 14,  comma  4,  ed  inviare  formale
istanza alla Direzione centrale.  Gli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale si accreditano obbligatoriamente con il  sistema  regionale
che, in relazione alla natura  giuridica  ed  alla  mission  pubblica
degli stessi, puo' prevedere requisiti specifici. 
    3. La richiesta di accreditamento puo' essere limitata  a  una  o
piu'  tipologie  formative  quali  formazione   residenziale   (RES),
formazione sul campo (FSC), formazione a distanza (FAD) e  formazione
blended e/o ad una o a tutte le professioni tenute all'obbligo ECM. 
 
                              Art. 13. 
 
                     Funzioni e responsabilita' 
 
    1. Le  funzioni  e  le  responsabilita'  dei  providers  sono  le
seguenti: 
      a)   raccogliere   il   fabbisogno   formativo,    programmare,
progettare, realizzare e valutare le attivita' formative; 
      b) attribuire, secondo i criteri vigenti, i  crediti  formativi
ECM e garantire i relativi adempimenti; 
      c) garantire la qualita' scientifica e l'integrita' etica degli
eventi proposti; 
      d) promuovere l'efficacia degli eventi formativi rispetto  alle
esigenze espresse dai professionisti e dalle organizzazioni; 
      e)  assicurare  la  coerenza  dei  singoli  eventi  con  quanto
previsto dai piani formativi aziendali; 
      f) garantire il rispetto di tutte le  norme  di  sistema  e  le
procedure  amministrativo  -  contabili   connesse   alle   attivita'
formative. 
 
                              Art. 14. 
 
   Requisiti generali dei soggetti interessati all'accreditamento 
 
    1. I  soggetti  interessati  all'accreditamento  in  qualita'  di
provider ECM dalla regione Friuli Venezia Giulia devono  possedere  i
seguenti requisiti: 
      a) disporre di un legale rappresentante e di una sede legale od
operativa sul territorio regionale; 
      b) dimostrare l'insussistenza di conflitti di interesse per  il
legale rappresentante del provider, i  suoi  delegati,  i  componenti
degli organi collegiali ed il  personale  afferente  al  servizio  di
formazione con  responsabilita'  nella  progettazione,  erogazione  e
valutazione degli eventi formativi, nonche' i loro parenti ed  affini
fino al secondo grado; 
      c) possedere i requisiti minimi strutturali, organizzativi,  di
qualita' e di competenza previsti dalla regione Friuli Venezia Giulia
come specificati nel Manuale dei requisiti per  l'accreditamento  dei
providers di cui al comma 4. 
    2. I soggetti accreditati in qualita' di provider ECM,  entro  90
giorni dalla data di accreditamento  devono  costituire  un  comitato
scientifico, nominato dal legale rappresentante e composto da  almeno
cinque   componenti   identificati   tra   professionisti   altamente
qualificati   ed   in   rappresentanza   delle   aree   professionali
interessate. Fa parte del comitato scientifico  il  responsabile  del
servizio di formazione. I componenti di un comitato  scientifico  non
possono essere inseriti quali componenti del comitato scientifico  di
altri providers regionali. 
    3. Il comitato scientifico di cui al  comma  2,  ha  le  seguenti
funzioni: 
      a) promuovere la qualita' scientifica della formazione  erogata
e,  nel  caso  delle  aziende   ospedaliero   -   universitarie,   la
collaborazione tra la parte universitaria e la parte ospedaliera; 
      b) validare il piano formativo; 
    4. Con decreto della Direzione centrale i  requisiti  di  cui  al
comma  1  sono  specificati  mediante  l'adozione  del  Manuale   dei
requisiti per l'accreditamento dei providers. 
 
                              Art. 15. 
 
           Ente accreditante e procedure di accreditamento 
 
    1. La Direzione centrale, verificato il  possesso  dei  requisiti
documentali richiesti e previo parere  vincolante  della  Commissione
regionale per la formazione continua e l'ECM, entro 90  giorni  dalla
presentazione dell'istanza o dalle ultime integrazioni richieste, con
decreto: 
      a) accoglie la richiesta e concede l'accreditamento provvisorio
per la durata di 2 anni. 
      b) rigetta la richiesta, nel caso  di  mancanza  dei  requisiti
previsti. 
    2.   A   partire   dai   sei   mesi   antecedenti   la   scadenza
dell'accreditamento provvisorio il provider puo'  fare  richiesta  di
accreditamento standard. 
    3.  L'accreditamento  standard  e'  concesso  con  decreto  della
Direzione  centrale,  previo  parere  vincolante  della   Commissione
regionale per la formazione continua e l'ECM. 
 
                              Art. 16. 
 
          Elenco dei providers e durata dell'accreditamento 
 
    1. La concessione dell'accreditamento  con  provvedimento,  anche
provvisorio, comporta l'iscrizione del provider nell'elenco regionale
providers. 
    2. La permanenza nell'elenco di cui al comma  1  e'  legata  alla
sussistenza dei requisiti previsti, la cui verifica e' di  competenza
alla Direzione centrale. 
    3. Il provvedimento di accreditamento standard ha la validita' di
5 anni trascorsi i quali  la  Direzione  centrale,  previa  esplicita
richiesta del  provider  interessato  da  presentarsi  entro  6  mesi
antecedenti la scadenza dell'autorizzazione standard,  provvede  alla
revisione   dei    requisiti    richiesti    ed    alla    riconferma
dell'accreditamento. 
 
                              Art. 17. 
 
                         Contributo annuale 
 
    1. Il contributo  annuale  e  le  altre  eventuali  modalita'  di
contribuzione sono funzionali alla copertura  dei  costi  diretti  ed
indiretti a  carico  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia  per  le
attivita' di competenza. 
    2. I soggetti pubblici  o  privati  accreditati  in  qualita'  di
provider sono tenuti  a  contribuire  al  finanziamento  del  sistema
attraverso un  contributo  fisso  annuale  uguale  per  tutti  ed  un
contributo variabile in relazione al numero di eventi realizzati. 
    3. Il contributo fisso annuale e'  fissato  secondo  i  parametri
indicati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei providers
di cui all'art. 14, comma 4 e va  versato  entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno. 
    4. Sono esonerati dal versamento dei contributi previsti gli enti
del Servizio sanitario regionale. 
    5. I providers di nuova istituzione  versano  la  relativa  quota
entro 90 giorni dal provvedimento di autorizzazione. 
    6. Se l'accreditamento e' concesso dopo il 30  ottobre  nulla  e'
dovuto dal nuovo provider per l'anno di riferimento. 
    7. Il contributo variabile e' fissato in relazione  all'attivita'
svolta secondo i parametri indicati nel  Manuale  dei  requisiti  per
l'accreditamento dei providers di cui all'art. 14, comma 4. 
    8. Il contributo variabile e' versato dal provider  entro  il  31
gennaio di ogni anno con riferimento al  numero  di  eventi  validati
nell'anno precedente. 
 
                              Art. 18. 
 
      Attivita' di controllo e vigilanza, violazioni e sanzioni 
 
    1. La Direzione centrale  effettua  l'attivita'  di  controllo  e
vigilanza sui providers sia mediante i dati di sistema  sia  mediante
visite in loco secondo le modalita' ed i tempi descritti nel  Manuale
dei requisiti per l'accreditamento dei providers di cui all'art.  14,
comma 4. 
    2. Nel caso di violazioni lievi o gravi alle disposizioni vigenti
la Direzione centrale, in conformita' all'Accordo Stato - Regioni del
05 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/CSR - Accordo tra il  Governo,  le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  concernente  il
nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei
Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione
della qualita' del sistema formativo sanitario,  attivita'  formative
realizzate  all'estero,  liberi  professionisti.  Accordo  ai   sensi
dell'art.  4  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281),
interviene mediante: 
      a)  diffida:  e'  comminata  nel  caso  di   violazioni   lievi
direttamente dalla Direzione centrale. Contestualmente alla  diffida,
la Direzione stessa puo'  fornire  al  provider  alcune  prescrizioni
fissando un termine per l'adeguamento; 
      b) sospensione: e' comminata nel caso di violazioni gravi o  di
diffide ripetute. La sospensione e'  decisa  dalla  stessa  Direzione
centrale su  conforme  parere  della  Commissione  regionale  per  la
formazione continua e l'ECM e puo' variare da 15 giorni ad un massimo
di 1 anno. 
      c)  revoca:  e'  comminata  nel  caso  di  violazioni  gravi  e
ripetute. La revoca e' decisa dalla Direzione  centrale  su  conforme
parere della Commissione  regionale  per  la  formazione  continua  e
l'ECM. 
    3. La revoca impedisce ai candidati di ripresentare  domanda  per
l'accreditamento prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del
provvedimento di revoca. 
    4. Nel  caso  in  cui  le  violazioni  riguardino  providers  del
Servizio sanitario regionale, la  Direzione  centrale  provvede  alla
segnalazione dei fatti al  legale  rappresentante  affinche'  proceda
all'accertamento delle eventuali  responsabilita'  e  successivamente
relazioni alla stessa Direzione centrale su  eventuali  provvedimenti
assunti e sanzioni irrogate. 
    5.  La  Direzione  Centrale,  previo  parere  della   Commissione
regionale per la formazione continua  e  per  l'ECM,  fermo  restando
quanto previsto con determinazione della Commissione nazionale  della
formazione continua dell'8 ottobre 2010, stabilisce le sanzioni  alle
quali saranno soggetti  i  providers  in  relazione  alle  violazioni
commesse. 
 
                               CAPO IV 
 
                     ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI 
 
                              Art. 19. 
 
                         Eventi accreditati 
 
    1. L'accreditamento di eventi formativi del sistema regionale ECM
nel Friuli Venezia  Giulia  puo'  essere  effettuato  unicamente  dai
providers accreditati dalla Direzione centrale. 
    2. I crediti rilasciati dai providers accreditati  dalla  regione
Friuli Venezia Giulia, secondo quanto previsto  dagli  Accordi  della
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Provincie autonome di Trento e Bolzano  e  dalle  disposizioni  della
Commissione nazionale per la formazione  continua,  hanno  valore  su
tutto il territorio nazionale. 
    3.  L'accreditamento  degli  eventi   avviene   obbligatoriamente
attraverso il sistema informatico dedicato messo a  disposizione  dei
providers ECM - FVG accreditati dalla regione Friuli Venezia Giulia e
secondo le  modalita'  previste  dal  presente  regolamento  e  dallo
specifico Manuale per l'accreditamento degli eventi di  cui  all'art.
20, comma 2. 
 
                              Art. 20. 
 
                          Crediti formativi 
 
    1.  I  crediti   ECM   sono   indicatori   della   quantita'   di
formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari. 
    2. I crediti ECM sono  assegnati  dal  provider  ad  ogni  evento
formativo secondo criteri definiti dal Manuale  per  l'accreditamento
degli eventi approvato con decreto  della  Direzione  centrale  sulla
base  della  durata,  del  numero  dei  partecipanti   e   di   altre
caratteristiche dell'evento oggettivamente definite. 
 
                              Art. 21. 
 
                    Obblighi connessi agli eventi 
 
    1. Il provider ECM-FVG e' tenuto a: 
      a)  raccogliere  il   fabbisogno   formativo   di   competenza,
progettare gli eventi formativi e validarli nei tempi previsti; 
      b) attribuire i crediti formativi all'evento; 
      c) garantire la realizzazione  dei  corsi  nel  rispetto  delle
indicazioni regionali e delle norme relative alla sicurezza; 
      d)  verificare  il  livello  di  apprendimento  raggiunto   dai
partecipanti; 
      e) raccogliere  le  valutazioni  di  gradimento  da  parte  dei
partecipanti; 
      f) verificare i criteri per il superamento del  corso  (livello
di apprendimento, percentuale di presenza richiesta) ed attribuire  i
crediti ai partecipanti; 
      g) attestare i crediti formativi conseguiti dai partecipanti ed
inviare il report ECM, nelle modalita' tempo per  tempo  vigenti,  al
Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie; 
      h) conservare la documentazione relativa agli eventi secondo le
indicazioni tempo per tempo vigenti. 
    2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono  specificati  nel  Manuale
per l'accreditamento dei providers di cui all'art. 14, comma 4. 
 
                              Art. 22. 
 
Tipologie formative accreditabili e disciplina della sponsorizzazione 
 
    1.   Sono   individuate   le   seguenti    tipologie    formative
accreditabili: 
      a) Formazione residenziale (RES); 
      b) Formazione sul campo (FSC); 
      c) Formazione a distanza (FAD); 
      d) Blended. 
    2. La disciplina della sponsorizzazione degli  eventi  formativi,
del reclutamento dei partecipanti, del partenariato, del conflitto di
interessi  e  della  pubblicita'  all'interno   degli   eventi   sono
disciplinate dagli Accordi della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e  Bolzano
e dallo specifico Manuale per l'accreditamento degli  eventi  di  cui
all'art. 20, comma 2. 
 
                               CAPO V 
 
                     RINVII E NORME TRANSITORIE 
 
                              Art. 23. 
 
                               Rinvii 
 
    1. Per quanto riguarda  i  destinatari  degli  obblighi  ECM,  le
relative discipline professionali, le esenzioni rispetto  all'obbligo
ECM e le relative sanzioni, i limiti e le restrizioni riguardanti  le
tipologie di crediti da acquisire nel  periodo  e  tutto  quanto  non
espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme
nazionali di settore e le disposizione  della  Commissione  nazionale
per la formazione continua. 
 
                              Art. 24. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione
Friuli Venezia Giulia. 
 
                                   Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI