Art. 2 Ambiente, territorio, edilizia, mobilita' e trasporti 1. Le province sono autorizzate a concedere i contributi di cui all'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali), anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'anno 2015. 2. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo concesso al comune di Pordenone, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75), con decreto 15 maggio 2006, n. ALP.4/872-PN/EP/1064, per interventi di recupero urbanistico ed edilizio aventi a oggetto la realizzazione del parcheggio di via Vallona, anche per lavori di manutenzione straordinaria della viabilita' comunale. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 il comune di Pordenone presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di edilizia corredata di una relazione illustrativa delle opere da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. 4. Il servizio edilizia della competente direzione centrale, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa. 5. Resta confermato che, in nome e per conto degli utenti, le ATER provvedono obbligatoriamente ad acquisire nelle forme di legge beni e forniture afferenti la gestione e l'organizzazione delle parti e dei servizi comuni degli stabili, con addebito a rimborso di quote in acconto e a saldo a seguito di obbligatoria rendicontazione ai beneficiari, a meno che i medesimi utenti non scelgano di provvedere in via diretta alla gestione di tutti o parte dei servizi comuni. 6. All'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 27 e' abrogato; b) alla fine del comma 54 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee». 7. Dopo il comma 18 dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonche' per favorire la gestione dei boschi e le attivita' forestali), e' inserito il seguente: «18-bis. Per le opere per le quali alla data del 1° gennaio 2016 non sia ancora intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 18 gli importi spettanti a ciascun proprietario delle particelle interessate non sono oggetto di successivo deposito presso la Tesoreria regionale, restando imputati all'atto d'impegno originariamente assunto.». 8. Il comma 25 dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), e' sostituito dal seguente: «25. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, terzo e quarto periodo, e comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, nonche' in attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2014, e sulla base delle deliberazioni degli enti locali interessati da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2016, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l'ambito territoriale unico di cui all'art. 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2016, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformita' alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione con le predette forme di cooperazione disposte dai livelli istituzionali competenti. Resta fermo quanto previsto dalla normativa interna e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e, in particolare, dall'art. 34, commi 20 e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.». 9. Alla legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 47 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «47. Il programma di cui al comma 46 e' adottato dai comuni interessati e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna tramite un comune individuato dai medesimi come capofila. Il programma definisce gli interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilita' come indicati nell'Accordo di partenariato di cui al comma 46.»; b) il comma 48 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «48. Al fine di coordinare gli interventi dei comuni con le politiche settoriali della regione, i comuni e l'amministrazione regionale definiscono le linee d'intervento tramite un protocollo d'intesa.»; c) il comma 49 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «49. La regione finanzia il programma attraverso trasferimenti a favore dei comuni attuatori degli interventi individuati nel programma, a richiesta degli stessi ovvero dell'unione territoriale intercomunale territorialmente competente, ove istituita, a fronte dell'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti»; d) al comma 50 dell'art. 2 le parole: «secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 7/2000» sono soppresse; e) al comma 31 dell'art. 3 le parole «di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 7/2000» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno di ogni anno»; f) dopo il comma 5 dell'art. 4 e' inserito il seguente: «5-bis. Le domande di contributo sono presentate alla direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.»; g) al comma 25 dell'art. 7 dopo le parole «(Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori),» sono inserite le seguenti: «a copertura anche di oneri finanziari» e in fine sono aggiunte le seguenti parole: «L'Amministrazione regionale e' autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione all'eventuale mutuo.». 10. L'art. 3-bis della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), e' abrogato. 11. La titolarita' del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con il contratto di concessione 23 novembre 1993, rep. reg. n. 6151, nei comuni di Ovaro, Comeglians, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, San Leonardo, Pulfero, nonche' la proprieta' degli impianti di distribuzione di competenza della regione, rimangono in capo alla regione. 12. Dopo l'art. 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti: «Art. 16-bis (Rivalutazione Istat della spesa ammissibile). - 1. Nei casi in cui, a causa del lungo periodo trascorso dal momento della progettazione dell'opera per la quale gli incentivi sono stati gia' concessi, l'ente beneficiario chieda un aggiornamento della spesa prevista per l'intervento, sulla quale commisurare il contributo convertito ai sensi dell'art. 16, alla spesa ammissibile puo' essere applicata la rivalutazione monetaria in base agli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nei limiti della disponibilita' derivante dalla somma delle annualita' concesse. Art. 16-ter (Conversione degli incentivi pluriennali). - 1. La direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia e' autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, gia' concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, anche per la realizzazione di opere diverse da quella per la quale gli incentivi sono stati concessi, qualora l'opera iniziale non sia piu' prioritaria rispetto a esigenze sopravvenute, a condizione che l'importo della spesa ammissibile per le opere diverse non superi l'importo della spesa ammissibile dell'opera originaria.». 13. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 11 le parole «L'Amministrazione regionale destina» sono sostitute dalle seguenti: «I soggetti di cui all'art. 3 della presente legge, fatte salve le eccezioni ivi previste, destinano»; b) al comma 9-bis dell'art. 11 dopo le parole «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il RUP certifichi la necessita' dello svolgimento di una attivita' progettuale conforme alla disciplina vigente»; c) alla fine del comma 2 dell'art. 56 sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale.». 14. L'art. 56, comma 2, della legge regionale n. 14/2002, come modificato dal comma 13, lettera c), si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Dopo il comma 2-ter dell'art. 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e' inserito il seguente: «2-quater. Il beneficiario che trasferisce la residenza dall'alloggio oggetto del contributo all'estero ai fini lavorativi o di studio e' dispensato dall'obbligo di residenza per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando il divieto di vendita o locazione dell'alloggio stesso. Il mancato rientro nella residenza nell'alloggio oggetto del contributo comporta la decadenza dal contributo qualora il trasferimento di residenza all'estero sia avvenuto entro il periodo di prescrizione di cui all'art. 15, comma 2, ovvero comporta la revoca a decorrere dalla data del trasferimento di residenza qualora questo sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine indicato all'art. 15, comma 2; gli importi dovuti a seguito della revoca o della decadenza sono gravati dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.». 16. Il disposto di cui all'art. 17, comma 2-quater, della legge regionale n. 6/2003, come inserito dal comma 15, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 17. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e' abrogato. 18. Alle lettere a) e b) del comma 19 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 19. All'art. 40 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'), sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo del comma 1 le parole «presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore»; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Societa' Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i beni regionali in uso e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi. La rendicontazione e' effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Sono esclusi gli oneri compresi nelle convenzioni di cui al comma 1.»; c) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. Nel caso di opere per gli interventi di cui al comma 1-bis si applica il capo XI della legge regionale n. 14/2002.»; d) il comma 1-quater e' abrogato; e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare o promuovere intese e convenzioni con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di interesse regionale e dei correlati servizi ferroviari, attraverso interventi sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e le aree di proprieta' o in disponibilita' allo stesso gestore.»; f) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3, qualora assunti in tutto o in parte dalla Regione, rientrano nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell'art. 9, comma 11, del decreto legislativo n. 111/2004.». 20. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 1 le parole «in attuazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999.» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.»; b) al comma 1 dell'art. 3 le parole «, di seguito denominato schedario, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1493/1999.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 145 del Regolamento (UE) 1308/2013.»; c) al comma 3 dell'art. 3 le parole «tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nell'ambito del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)» sono sostituite dalle seguenti: «mediante i servizi telematici resi disponibili nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia (SIAGRI)»; d) l'art. 4 e' abrogato; e) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Autorizzazioni). - 1. Con regolamento regionale e' adottata per unita' amministrative territoriali la classificazione delle varieta' di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione. 2. E' vietata la realizzazione di superfici vitate con varieta' di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 1, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 3. 3. L'estirpo delle superfici vitate di cui al comma 2 iscritte nello schedario alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.»; f) al comma 1 dell'art. 6 le parole «per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto, al reimpianto dei vigneti e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti»; g) al comma 2 dell'art. 6 le parole «, l'aggiornamento dello schedario e l'iscrizione dei vigneti agli albi a denominazione di origine dei vini e agli elenchi delle vigne» sono sostituite dalle seguenti: «e l'aggiornamento dello schedario»; h) il comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: «3. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta realizzazione delle operazioni: a) di impianto e reimpianto dei vigneti e di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni; b) di sovrainnesto, di modifica della forma di allevamento e di infittimento del vigneto entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale sono stati completati.»; i) dopo il comma 3 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta estirpazione dei vigneti entro il termine del 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale e' stata completata.»; j) i commi 2 e 4 dell'art. 7 sono abrogati; k) l'art. 8 e' abrogato; l) il comma 2 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: «2. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione, ai fini dell'iscrizione allo schedario.»; m) il comma 3 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: «3. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 3, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e le superfici abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.»; n) il comma 4 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: «4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.»; o) i commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 sono abrogati. 21. A parziale modifica dell'art. 4, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare le annualita' successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto 24 novembre 2014, n. PMT/5038, per lavori di manutenzione della viabilita' comunale con interventi per il superamento delle barriere architettoniche e interventi di risparmio energetico. 22. A parziale modifica dell'art. 4, comma 19, della legge regionale n. 27/2014, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare le annualita' successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), con decreto 14 novembre 2012, n. PMT/5168, modificato dal decreto 20 maggio 2013, n. PMT/2895, per i lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero comunale. 23. Per le finalita' di cui ai commi 21 e 22 il comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio edilizia scolastica e universitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma delle annualita' dei contributi di cui ai commi 21 e 22 successive all'anno 2015, corredata di una relazione descrittiva delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. 24. Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di conferma delle annualita' di contributo successive al 2015 per un importo complessivo non superiore alla spesa prevista dai rispettivi quadri economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalita' di rendicontazione della spesa. 25. Per le annualita' rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalita' e l'utilizzo su proposta del comune di Cavasso Nuovo che deve pervenire al Servizio edilizia entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza di proposte, il Servizio edilizia provvede al disimpegno delle annualita' rimanenti. 26. A parziale modifica dell'art. 4, comma 16, della legge regionale n. 27/2014, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare le annualita' successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale n. 2/2000, con decreto 24 novembre 2014, n. PMT/5038, per lavori di manutenzione della viabilita' comunale con interventi per il superamento delle barriere architettoniche e interventi di risparmio energetico. 27. A parziale modifica dell'art. 4, comma 19, della legge regionale n. 27/2014, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare le annualita' successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi da 95 a 97, della legge regionale n. 1/2005, con decreto 14 novembre 2012, n. PMT/5168, modificato dal decreto 20 maggio 2013, n. PMT/2895, per lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in sicurezza di piazza Vittorio Emanuele II - secondo lotto. 28. Per le finalita' di cui ai commi 26 e 27 il comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio edilizia scolastica e universitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma delle annualita' dei contributi di cui ai commi 26 e 27 successive all'anno 2015, corredata di una relazione descrittiva delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. 29. Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di conferma delle annualita' di contributo successive al 2015 per un importo complessivo non superiore alla spesa prevista dai rispettivi quadri economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalita' di rendicontazione della spesa. 30. Per le annualita' rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalita' e l'utilizzo su proposta del comune di Cavasso Nuovo che deve pervenire al Servizio edilizia entro il medesimo termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza di proposte, il Servizio edilizia provvede al disimpegno delle annualita' rimanenti in favore del fondo di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilita', telecomunicazioni e interventi contributivi). 31. Resta fatta salva la possibilita' di successiva conversione degli incentivi pluriennali di cui ai commi precedenti in applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2015. 32. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo concesso al comune di Meduno per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons con decreto 22 ottobre 2012, n. PMT/SEDIL/UD/4835/ERCM-366, ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale n. 2/2000, anche per l'acquisto dell'edificio storico denominato «Favria» nella frazione di Navarons da destinare a museo. 33. A tal fine il comune di Meduno presenta al Servizio edilizia della direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata di perizia di stima dell'edificio da acquistare, dichiarazione di disponibilita' alla vendita da parte del proprietario e perizia di variante al progetto gia' approvato per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons con il nuovo quadro economico comprendente la spesa di acquisto dell'edificio storico denominato «Favria» sito nella frazione di Navarons. 34. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo, dispone che entro il termine fissato per la rendicontazione della spesa relativa ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons, il comune presenti anche copia dell'atto di acquisto dell'edificio storico denominato «Favria» nella frazione di Navarons da destinare a museo.