Art. 2 
 
        Ambiente, territorio, edilizia, mobilita' e trasporti 
 
  1. Le province sono autorizzate a concedere  i  contributi  di  cui
all'art. 8  della  legge  regionale  29  aprile  2005,  n.  9  (Norme
regionali per la tutela dei prati stabili regionali),  anche  per  il
soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'anno 2015. 
  2. L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo concesso al comune di Pordenone,  ai  sensi  dell'art.  15
della legge regionale 29 aprile 1986,  n.  18  (Norme  regionali  per
agevolare  gli  interventi  di  recupero  urbanistico  ed   edilizio.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1982,
n. 75), con decreto 15  maggio  2006,  n.  ALP.4/872-PN/EP/1064,  per
interventi di recupero urbanistico ed edilizio aventi  a  oggetto  la
realizzazione del parcheggio di via  Vallona,  anche  per  lavori  di
manutenzione straordinaria della viabilita' comunale. 
  3. Per le finalita' di cui  al  comma  2  il  comune  di  Pordenone
presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di edilizia
corredata di una relazione illustrativa delle opere da realizzare, di
un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi  di
progettazione e di esecuzione dei lavori. 
  4. Il servizio edilizia della competente direzione centrale, con il
provvedimento  di  conferma  del  contributo,  fissa  i  termini   di
ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa. 
  5. Resta confermato che, in nome e per conto degli utenti, le  ATER
provvedono obbligatoriamente ad acquisire nelle forme di legge beni e
forniture afferenti la gestione e l'organizzazione delle parti e  dei
servizi comuni degli stabili, con addebito a  rimborso  di  quote  in
acconto e a  saldo  a  seguito  di  obbligatoria  rendicontazione  ai
beneficiari, a meno che i medesimi utenti non scelgano di  provvedere
in via diretta alla gestione di tutti o parte dei servizi comuni. 
  6. All'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27  (Legge
finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 27 e' abrogato; 
    b) alla fine del comma 54 sono aggiunte le  seguenti  parole:  «,
nonche' per le spese relative  ai  concorsi  di  progettazione  e  ai
concorsi di idee». 
  7. Dopo il comma 18 dell'art. 1 della legge regionale  13  novembre
2000, n. 20 (Norme urgenti per la  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in  materia  forestale,
nonche'  per  favorire  la  gestione  dei  boschi  e   le   attivita'
forestali), e' inserito il seguente: 
  «18-bis. Per le opere per le quali alla data del  1°  gennaio  2016
non sia ancora intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 18 gli importi spettanti a  ciascun  proprietario  delle
particelle interessate non sono oggetto di successivo deposito presso
la  Tesoreria  regionale,  restando   imputati   all'atto   d'impegno
originariamente assunto.». 
  8. Il comma 25 dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n.
14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2012-2014  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
21/2007), e' sostituito dal seguente: 
  «25. In attuazione di quanto previsto  dall'art.  3-bis,  comma  1,
terzo e quarto periodo, e comma 1-bis, del  decreto-legge  13  agosto
2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla
legge  n.  148/2011,  nonche'  in   attuazione   dell'art.   13   del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di  termini  previsti
da disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 15/2014, e sulla base delle deliberazioni degli enti  locali
interessati da perfezionare con la relativa assunzione  entro  il  31
dicembre 2016, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali  per
la gestione diretta e in  house  dei  servizi  pubblici  relativi  ai
rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e  il  recupero
in  attuazione  delle  direttive  comunitarie  in  materia,  l'ambito
territoriale unico di cui all'art. 3, comma 51, della legge regionale
11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del  bilancio
pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007), che viene confermato anche successivamente  al
31   dicembre   2016,   risulta   articolato   in   zone   funzionali
corrispondenti alle  predette  forme  di  cooperazione.  Le  gestioni
presenti in singoli comuni non facenti parte delle predette forme  di
cooperazione proseguono o sono rinnovate in  conformita'  alle  norme
vigenti in materia, attuando l'organizzazione del  servizio  pubblico
su base sovracomunale anche mediante misure di  integrazione  con  le
predette forme di cooperazione  disposte  dai  livelli  istituzionali
competenti. Resta fermo quanto previsto  dalla  normativa  interna  e
comunitaria in materia di servizi pubblici locali e, in  particolare,
dall'art. 34, commi 20 e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.». 
  9. Alla legge regionale 6 agosto  2015,  n.  20  (Assestamento  del
bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2015-2017  ai
sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) il comma 47 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
  «47. Il programma di  cui  al  comma  46  e'  adottato  dai  comuni
interessati  e  trasmesso  alla  struttura  regionale  competente  in
materia di politiche per la montagna tramite  un  comune  individuato
dai medesimi come capofila. Il programma definisce gli interventi nei
settori della salute, dell'istruzione e della mobilita' come indicati
nell'Accordo di partenariato di cui al comma 46.»; 
    b) il comma 48 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
  «48. Al fine  di  coordinare  gli  interventi  dei  comuni  con  le
politiche settoriali della  regione,  i  comuni  e  l'amministrazione
regionale definiscono le linee  d'intervento  tramite  un  protocollo
d'intesa.»; 
    c) il comma 49 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
  «49. La regione finanzia il programma  attraverso  trasferimenti  a
favore  dei  comuni  attuatori  degli  interventi   individuati   nel
programma, a richiesta degli stessi ovvero  dell'unione  territoriale
intercomunale territorialmente competente, ove  istituita,  a  fronte
dell'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti»; 
    d) al comma 50 dell'art. 2 le parole:  «secondo  quanto  previsto
dall'art.  19,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  7/2000»  sono
soppresse; 
    e) al comma 31 dell'art. 3 le parole «di cui all'art.  33,  comma
1, della legge regionale n. 7/2000» sono sostituite  dalle  seguenti:
«del 30 giugno di ogni anno»; 
    f) dopo il comma 5 dell'art. 4 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le domande di contributo  sono  presentate  alla  direzione
centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti  e
siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.»; 
    g) al comma 25 dell'art. 7 dopo le parole «(Agenzia regionale per
il diritto agli studi superiori),»  sono  inserite  le  seguenti:  «a
copertura anche di oneri finanziari»  e  in  fine  sono  aggiunte  le
seguenti  parole:  «L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a
prestare garanzia fidejussoria in relazione all'eventuale mutuo.». 
  10. L'art. 3-bis della legge regionale  2  settembre  1981,  n.  63
(Provvedimenti  per  la  distribuzione  di  gas   combustibile),   e'
abrogato. 
  11. La titolarita' del servizio di distribuzione del  gas  naturale
istituito con il contratto di concessione 23 novembre 1993, rep. reg.
n. 6151, nei comuni di Ovaro,  Comeglians,  Ravascletto,  Cercivento,
Sutrio, Paluzza, San Leonardo, Pulfero, nonche' la  proprieta'  degli
impianti di distribuzione di competenza della regione,  rimangono  in
capo alla regione. 
  12. Dopo l'art. 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18  (La
disciplina della finanza locale del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'
modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n.  9/2009
e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 16-bis (Rivalutazione Istat della spesa  ammissibile).  -  1.
Nei casi in cui, a causa del  lungo  periodo  trascorso  dal  momento
della progettazione dell'opera per la quale gli incentivi sono  stati
gia' concessi, l'ente  beneficiario  chieda  un  aggiornamento  della
spesa  prevista  per  l'intervento,  sulla   quale   commisurare   il
contributo convertito ai sensi dell'art. 16, alla  spesa  ammissibile
puo' essere applicata la rivalutazione monetaria in base agli  indici
I.S.T.A.T. dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati, nei limiti  della  disponibilita'  derivante  dalla  somma
delle annualita' concesse. 
  Art. 16-ter (Conversione degli  incentivi  pluriennali).  -  1.  La
direzione   centrale   infrastrutture,   mobilita',    pianificazione
territoriale, lavori pubblici ed edilizia e' autorizzata a convertire
gli  incentivi  pluriennali  in  quote  annuali  costanti  per  opere
pubbliche e relativi investimenti, gia' concessi agli enti locali, in
contributi in conto capitale, anche per  la  realizzazione  di  opere
diverse da quella per la quale gli  incentivi  sono  stati  concessi,
qualora l'opera iniziale non sia piu' prioritaria rispetto a esigenze
sopravvenute, a condizione che l'importo della spesa ammissibile  per
le  opere  diverse  non  superi  l'importo  della  spesa  ammissibile
dell'opera originaria.». 
  13. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica
dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 dell'art. 11 le parole  «L'Amministrazione  regionale
destina» sono sostitute dalle seguenti: «I soggetti di cui all'art. 3
della  presente  legge,  fatte  salve  le  eccezioni  ivi   previste,
destinano»; 
  b) al  comma  9-bis  dell'art.  11  dopo  le  parole  «manutenzione
ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il RUP  certifichi
la necessita' dello svolgimento di una attivita' progettuale conforme
alla disciplina vigente»; 
  c) alla fine del comma 2 dell'art. 56  sono  aggiunte  le  seguenti
parole:  «In  caso  di  delegazioni  amministrative   intersoggettive
assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle  spese
di  progettazione,  generali  e  di  collaudo  si  applica   apposito
regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della  regione,
previa deliberazione della giunta regionale.». 
  14. L'art. 56, comma 2, della  legge  regionale  n.  14/2002,  come
modificato  dal  comma  13,  lettera  c),  si  applica   anche   alle
delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai  Consorzi  di
bonifica in essere alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  15. Dopo il comma 2-ter dell'art. 17 della legge regionale 7  marzo
2003, n.  6  (Riordino  degli  interventi  regionali  in  materia  di
edilizia residenziale pubblica), e' inserito il seguente: 
  «2-quater.   Il   beneficiario   che   trasferisce   la   residenza
dall'alloggio oggetto del contributo all'estero ai fini lavorativi  o
di studio e' dispensato dall'obbligo di residenza per un periodo  non
superiore a cinque anni, fermo  restando  il  divieto  di  vendita  o
locazione dell'alloggio stesso. Il mancato  rientro  nella  residenza
nell'alloggio  oggetto  del  contributo  comporta  la  decadenza  dal
contributo qualora  il  trasferimento  di  residenza  all'estero  sia
avvenuto entro il periodo di prescrizione di cui all'art.  15,  comma
2, ovvero comporta la revoca a decorrere dalla data del trasferimento
di  residenza  qualora  questo  sia  avvenuto  successivamente   alla
scadenza del termine indicato  all'art.  15,  comma  2;  gli  importi
dovuti a seguito della revoca o della decadenza  sono  gravati  dagli
interessi  legali  calcolati  ai  sensi  dell'art.  49  della   legge
regionale n. 7/2000.». 
  16. Il disposto di cui all'art. 17,  comma  2-quater,  della  legge
regionale n. 6/2003, come inserito dal comma  15,  si  applica  anche
alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  17. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale 29  aprile  2015,
n. 11 (Disciplina organica in  materia  di  difesa  del  suolo  e  di
utilizzazione delle acque), e' abrogato. 
  18. Alle lettere a) e b) del  comma  19  dell'art.  4  della  legge
regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole
«31 dicembre 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2016». 
  19. All'art. 40  della  legge  regionale  20  agosto  2007,  n.  23
(Attuazione  del  decreto  legislativo  n.  111/2004  in  materia  di
trasporto   pubblico   regionale   e   locale,    trasporto    merci,
motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'), sono  apportate
le seguenti modifiche: 
  a) al secondo periodo del comma 1 le parole «presente  legge»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «normativa  comunitaria,  nazionale   e
regionale in vigore»; 
  b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla
Societa' Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo  nei  limiti
dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese
da  sostenere  per  i  beni  regionali  in  uso   e   quale   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione di un programma
relativo alle  spese  da  sostenere  e  ai  relativi  interventi.  La
rendicontazione e' effettuata  ai  sensi  dell'art.  42  della  legge
regionale  n.  7/2000.  Sono  esclusi  gli   oneri   compresi   nelle
convenzioni di cui al comma 1.»; 
    c) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. Nel caso di opere per gli interventi di cui al comma  1-bis
si applica il capo XI della legge regionale n. 14/2002.»; 
  d) il comma 1-quater e' abrogato; 
  e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare  o
promuovere intese e convenzioni con  il  gestore  dell'infrastruttura
ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di  interesse
regionale e dei correlati servizi ferroviari,  attraverso  interventi
sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e  le
aree di proprieta' o in disponibilita' allo stesso gestore.»; 
    f) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Gli oneri relativi agli  interventi  di  cui  al  comma  3,
qualora assunti in tutto o in parte dalla  Regione,  rientrano  nella
determinazione del corrispettivo per il complesso  delle  prestazioni
fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa  la
fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell'art.  9,  comma
11, del decreto legislativo n. 111/2004.». 
  20. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia  di
disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge
regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali  per  la  tutela  dei
prati stabili naturali)), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 dell'art. 1 le parole «in attuazione del  Regolamento
(CE) n.  1493/1999  del  Consiglio,  del  17  maggio  1999,  relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del Regolamento
(CE)  n.  1227/2000  della  Commissione,  del  31  maggio  2000,  che
stabilisce  modalita'  di  applicazione  del  Regolamento   (CE)   n.
1493/1999.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  attuazione  del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei  mercati  dei
prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.»; 
  b) al comma 1 dell'art.  3  le  parole  «,  di  seguito  denominato
schedario,  ai  fini  della   predisposizione   dell'inventario   del
potenziale produttivo viticolo di cui  all'art.  16  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  all'art.
145 del Regolamento (UE) 1308/2013.»; 
  c) al comma 3 dell'art. 3 le parole «tramite il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) nell'ambito del fascicolo aziendale di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,  n.  503
(Regolamento   recante   norme   per   l'istituzione   della    Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173)» sono sostituite dalle  seguenti:
«mediante i  servizi  telematici  resi  disponibili  nell'ambito  del
Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)   e   del   Sistema
informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia (SIAGRI)»; 
  d) l'art. 4 e' abrogato; 
  e) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  5  (Autorizzazioni).  -  1.  Con  regolamento  regionale  e'
adottata per unita' amministrative  territoriali  la  classificazione
delle varieta' di viti per uve da vino  consigliate  o  ammesse  alla
coltivazione. 
  2. E' vietata la realizzazione di superfici vitate con varieta'  di
viti per uve da vino non menzionate nella  classificazione  regionale
di cui al comma 1, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art.
11, comma 3. 
  3. L'estirpo delle superfici vitate di  cui  al  comma  2  iscritte
nello schedario alla data di entrata in vigore della legge  regionale
29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata  alla  manovra  di  bilancio
2016-2018),   non   costituisce   presupposto   per    il    rilascio
dell'autorizzazione al reimpianto.»; 
    f) al comma 1 dell'art.  6  le  parole  «per  il  rilascio  delle
autorizzazioni di cui all'art. 5, comma  1,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per il  rilascio  delle  autorizzazioni  all'impianto,  al
reimpianto dei vigneti e per la conversione dei diritti di impianto e
di reimpianto di vigneti»; 
    g) al comma 2 dell'art. 6  le  parole  «,  l'aggiornamento  dello
schedario e l'iscrizione dei vigneti agli  albi  a  denominazione  di
origine dei vini e agli elenchi delle vigne»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e l'aggiornamento dello schedario»; 
    h) il comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I produttori comunicano alla Regione  l'avvenuta  realizzazione
delle operazioni: 
  a) di impianto e reimpianto  dei  vigneti  e  di  impianto  per  la
produzione di piante madri per  marze  entro  sessanta  giorni  dalla
conclusione delle relative operazioni; 
  b) di sovrainnesto, di modifica della forma  di  allevamento  e  di
infittimento  del  vigneto  entro  il  31   luglio   della   campagna
vitivinicola nel corso della quale sono stati completati.»; 
  i) dopo il comma 3 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.   I   produttori   comunicano   alla   Regione   l'avvenuta
estirpazione dei  vigneti  entro  il  termine  del  31  luglio  della
campagna vitivinicola nel corso della quale e' stata completata.»; 
  j) i commi 2 e 4 dell'art. 7 sono abrogati; 
  k) l'art. 8 e' abrogato; 
  l) il comma 2 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei  vigneti  di  cui  al
comma 1 sono soggetti a comunicazione  all'Amministrazione  regionale
entro sessanta giorni  dal  verificarsi  della  variazione,  ai  fini
dell'iscrizione allo schedario.»; 
    m) il comma 3 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le superfici piantate  con  ibridi  interspecifici  diversi  da
quelli iscritti nel registro di cui al comma 1  sono  estirpate  pena
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 3, tranne nei
casi in cui la produzione delle stesse sia  destinata  esclusivamente
al  consumo  familiare  dei  produttori  e   le   superfici   abbiano
un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.»; 
    n) il comma 4 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma  1  non  costituisce
presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.»; 
    o) i commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 sono abrogati. 
  21.  A  parziale  modifica  dell'art.  4,  comma  16,  della  legge
regionale  30  dicembre  2014,  n.  27  (Legge   finanziaria   2015),
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare le annualita'
successive  all'anno  2015  del  contributo  concesso  dal   Servizio
edilizia ai sensi  dell'art.  4,  commi  da  55  a  57,  della  legge
regionale 2 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto
24 novembre 2014, n.  PMT/5038,  per  lavori  di  manutenzione  della
viabilita' comunale con interventi per il superamento delle  barriere
architettoniche e interventi di risparmio energetico. 
  22.  A  parziale  modifica  dell'art.  4,  comma  19,  della  legge
regionale n. 27/2014, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a
confermare le annualita'  successive  all'anno  2015  del  contributo
concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi  da  95  a
97, della legge regionale 2 febbraio 2005, n.  1  (Legge  finanziaria
2005), con decreto 14 novembre  2012,  n.  PMT/5168,  modificato  dal
decreto 20 maggio 2013, n. PMT/2895, per i lavori di realizzazione di
un parcheggio a servizio del cimitero comunale. 
  23. Per le finalita' di cui ai commi 21 e 22 il comune  di  Cavasso
Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio
edilizia  scolastica   e   universitaria,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  un'istanza  motivata
volta a ottenere la conferma delle annualita' dei contributi  di  cui
ai commi 21 e 22 successive all'anno 2015, corredata di una relazione
descrittiva delle opere da realizzare, del  quadro  economico  e  del
cronoprogramma  comprensivo  delle  fasi  di   progettazione   e   di
esecuzione dei lavori. 
  24. Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di  conferma  delle
annualita'  di  contributo  successive  al  2015   per   un   importo
complessivo non superiore alla spesa prevista dai  rispettivi  quadri
economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalita'
di rendicontazione della spesa. 
  25.  Per  le  annualita'  rimanenti   l'Amministrazione   regionale
provvede a ridefinirne le finalita'  e  l'utilizzo  su  proposta  del
comune di Cavasso Nuovo che deve pervenire al Servizio edilizia entro
il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge. In assenza di  proposte,  il  Servizio  edilizia  provvede  al
disimpegno delle annualita' rimanenti. 
  26.  A  parziale  modifica  dell'art.  4,  comma  16,  della  legge
regionale n. 27/2014, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a
confermare le annualita'  successive  all'anno  2015  del  contributo
concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi  da  55  a
57, della legge regionale n. 2/2000, con decreto 24 novembre 2014, n.
PMT/5038, per lavori di manutenzione della  viabilita'  comunale  con
interventi  per  il  superamento  delle  barriere  architettoniche  e
interventi di risparmio energetico. 
  27.  A  parziale  modifica  dell'art.  4,  comma  19,  della  legge
regionale n. 27/2014, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a
confermare le annualita'  successive  all'anno  2015  del  contributo
concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi  da  95  a
97, della legge regionale n. 1/2005, con decreto 14 novembre 2012, n.
PMT/5168, modificato dal decreto 20 maggio  2013,  n.  PMT/2895,  per
lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in  sicurezza  di  piazza
Vittorio Emanuele II - secondo lotto. 
  28. Per le finalita' di cui ai commi 26 e 27 il comune  di  Cavasso
Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio
edilizia  scolastica   e   universitaria,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  un'istanza  motivata
volta a ottenere la conferma delle annualita' dei contributi  di  cui
ai commi 26 e 27 successive all'anno 2015, corredata di una relazione
descrittiva delle opere da realizzare, del  quadro  economico  e  del
cronoprogramma  comprensivo  delle  fasi  di   progettazione   e   di
esecuzione dei lavori. 
  29. Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di  conferma  delle
annualita'  di  contributo  successive  al  2015   per   un   importo
complessivo non superiore alla spesa prevista dai  rispettivi  quadri
economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalita'
di rendicontazione della spesa. 
  30.  Per  le  annualita'  rimanenti   l'Amministrazione   regionale
provvede a ridefinirne le finalita'  e  l'utilizzo  su  proposta  del
comune di Cavasso Nuovo che deve pervenire al Servizio edilizia entro
il medesimo termine di sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della
presente legge. In assenza di proposte, il Servizio edilizia provvede
al disimpegno delle annualita' rimanenti in favore del fondo  di  cui
all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n.  13  (Misure  di
semplificazione     dell'ordinamento     regionale     in     materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi). 
  31. Resta fatta salva la  possibilita'  di  successiva  conversione
degli  incentivi  pluriennali  di  cui   ai   commi   precedenti   in
applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2015. 
  32. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo  concesso  al  comune  di   Meduno   per   i   lavori   di
ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno  e  Navarons  con
decreto 22 ottobre  2012,  n.  PMT/SEDIL/UD/4835/ERCM-366,  ai  sensi
dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale n. 2/2000, anche
per  l'acquisto  dell'edificio  storico  denominato  «Favria»   nella
frazione di Navarons da destinare a museo. 
  33. A tal fine il comune di Meduno presenta  al  Servizio  edilizia
della direzione centrale  infrastrutture,  mobilita',  pianificazione
territoriale,  lavori  pubblici,  edilizia,  entro  sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  apposita   domanda
corredata  di  perizia  di   stima   dell'edificio   da   acquistare,
dichiarazione  di  disponibilita'   alla   vendita   da   parte   del
proprietario e perizia di variante al progetto gia' approvato  per  i
lavori di ristrutturazione  e  riqualificazione  urbana  a  Meduno  e
Navarons con il nuovo  quadro  economico  comprendente  la  spesa  di
acquisto  dell'edificio  storico  denominato  «Favria»   sito   nella
frazione di Navarons. 
  34. Il Servizio edilizia, con  il  provvedimento  di  conferma  del
contributo,  dispone  che   entro   il   termine   fissato   per   la
rendicontazione della spesa relativa ai lavori di ristrutturazione  e
riqualificazione urbana a Meduno e Navarons, il comune presenti anche
copia dell'atto di acquisto dell'edificio storico denominato «Favria»
nella frazione di Navarons da destinare a museo.