Art. 3 
 
             Attivita' culturali, ricreative e sportive 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26  febbraio  2002,
n. 7 (Nuova disciplina  degli  interventi  regionali  in  materia  di
corregionali  all'estero  e  rimpatriati),  le  parole  «dalla  legge
finanziaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla  Giunta
regionale». 
  2. Per l'anno 2016 le  associazioni  dei  corregionali  all'estero,
riconosciute ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale n.
7/2002,  sono  autorizzate  a  presentare  il  proprio  programma  di
attivita', previsto dall'art. 6, comma 1-bis, della  medesima  legge,
entro il mese di febbraio. 
  3. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica
sul volontariato e sulle associazioni di  promozione  sociale),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 6 dell'art. 5 le parole «tre  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «cinque anni»; 
    b) al comma 1 dell'art. 16, dopo le parole «nel  Registro»,  sono
aggiunte  le  seguenti:  «attraverso  la  revisione  periodica  dello
stesso, secondo la procedura di cui all'art. 5»; 
    c) al comma 7 dell'art. 20 le parole «tre anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «cinque anni». 
  4. I commi 75, 76, 77 e 84 dell'art. 6  della  legge  regionale  27
dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. 
  5.  Gli  eventi  culturali  di  cui  alle  domande  di   contributo
presentate nel 2013 ai sensi dei commi 59  e  60  dell'art.  6  della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.  27  (Legge  finanziaria  2013),
possono essere svolti anche nel  corso  del  2016  e  il  termine  di
rendicontazione dei contributi  concessi  per  l'annualita'  2013  e'
fissato perentoriamente al 30 settembre 2016. 
  6. All'art. 26 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme
per la tutela, valorizzazione e promozione  della  lingua  friulana),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Il  Piano  delle  priorita'  di  intervento  stabilisce  quali
iniziative previste dalla presente legge sono  ritenute  prioritarie,
quante  risorse  sono  destinate  a  ciascun  settore  o  gruppo   di
intervento e i criteri per l'utilizzo delle risorse.»; 
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati. 
  7. Al comma 33 dell'art. 6 della legge regionale 6 agosto 2015,  n.
20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «di cui agli  articoli
32-ter e 33» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  agli  articoli
32, 32-ter e 33». 
  8.  La  disposizione  di  cui  al  comma  7  si  applica  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
  9.  All'art.  6  della  legge  regionale  11  agosto  2011,  n.  11
(Assestamento  del  bilancio  2011),  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) al comma  4,  dopo  le  parole  «specifiche  convenzioni»,  e'
inserita la seguente: «triennali»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Con  deliberazione  della  Giunta   regionale   e'   approvato
annualmente il programma degli interventi, in  attuazione  di  quanto
stabilito nella convenzione triennale di riferimento.». 
  10. Alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei
dialetti di  origine  veneta  parlati  nella  regione  Friuli-Venezia
Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 9 le parole  «programma  triennale»  sono
sostituite dalle seguenti: «bando annuale»; 
    b) al comma 4 dell'art. 9 le parole «Con  regolamento,  approvato
previo parere del Comitato previsto all'art. 10 e  della  Commissione
consiliare competente,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il bando
annuale di cui al comma 1,»; 
    c) l'art. 11 e' abrogato. 
  11. Al fine di agevolare il superamento  dei  pregiudizi  economici
connessi alle intervenute modifiche della disciplina del Fondo  unico
per lo spettacolo (FUS) di cui al decreto del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo 1° luglio 2014 (Nuovi criteri
per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per  lo
spettacolo,  di  cui  alla   legge   30   aprile   1985,   n.   163),
l'Amministrazione regionale rinuncia ai  propri  diritti  di  credito
derivanti dalla  mancata  restituzione  dell'anticipazione  di  cassa
dell'incentivo statale concessa nel 2015 ai sensi dell'art. 16  della
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia  di
attivita' culturali), all'Associazione culturale Nuova  Compagnia  di
Prosa di Trieste, nonche' agli eventuali interessi gia' maturati. 
  12. Al comma 5 dell'art. 6 della  legge  regionale  n.  23/2013  le
lettere c), e) ed h) sono abrogate. 
  13. Al comma 14 dell'art. 6 della legge  regionale  n.  20/2015  le
parole «previsti dalla normativa vigente in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale» sono sostituite dalle  seguenti:  «concessi
dalla direzione competente in materia di beni culturali». 
  14. Al comma 19 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014,
n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole  «3  settembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  15. Per consentire  l'uso  ottimale  delle  risorse  disponibili  a
valere sulle assegnazioni statali per le finalita' di cui all'art.  8
della legge 23 febbraio 2001,  n.  38  (Norme  per  la  tutela  della
minoranza linguistica slovena della regione  Friuli-Venezia  Giulia),
relative agli esercizi 2012, 2013 e 2014, i soggetti beneficiari  dei
progetti gia' approvati dalla Giunta regionale  possono,  nell'ambito
delle tipologie e dei criteri  definiti  dal  Comitato  istituzionale
paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena di  cui
all'art. 3 della legge n. 38/2001, presentare, entro la data  del  31
maggio  2016,  una  proposta  di  variazione  di  tali  progetti  con
modifiche a contenuti  e  attivita'  previste,  anche  prevedendo  un
progetto unitario riferito alle annualita'  indicate  e  l'attuazione
dello stesso in forma associata tra  piu'  amministrazioni  pubbliche
locali. 
  16. Le proposte di variazione di cui al  comma  15  sono  approvate
dalla Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale  paritetico
per i problemi della minoranza linguistica slovena. 
  17. Tutti  gli  interventi  a  valere  sulle  assegnazioni  statali
riferite agli esercizi 2012, 2013 e 2014 devono essere conclusi entro
il 31 dicembre dell'anno 2018. 
  18. Alla liquidazione del saldo dei  contributi  annui  a  sostegno
dell'attivita' istituzionale degli enti di cui agli articoli 6, comma
9, e 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 16  novembre  2007,
n. 26 (Norme regionali per  la  tutela  della  minoranza  linguistica
slovena), si provvede, compatibilmente con i  vincoli  derivanti  dal
patto di stabilita' e di crescita, a  seguito  dell'approvazione  del
rendiconto  dell'impiego  del  contributo  assegnato   nell'esercizio
precedente. 
  19. In considerazione dei termini di  presentazione  delle  domande
relative ai contributi di cui all'art. 18, commi 8 e 9,  della  legge
regionale n.  26/2007,  a  valere  sugli  stanziamenti  definiti  per
l'esercizio 2015 in base alla Tabella O allegata alla legge regionale
n. 27/2014, sono ammesse a rendicontazione le spese  sostenute  anche
prima  della  presentazione  della  domanda,  purche'  riferite  allo
svolgimento delle  attivita'  indicate  e  realizzate  nell'esercizio
2015. 
  20. Alla legge regionale n.  16/2014  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 e' abrogata; 
    b) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 le parole «la gestione
triennale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «progetti  o  programmi
triennali di iniziative e attivita'»; 
    c) all'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche: 
  1)  la  rubrica  «Finanziamento  per  la  gestione  di  teatri   di
ospitalita' e di teatri di produzione» e' sostituita dalla  seguente:
«Finanziamento per teatri di ospitalita' e teatri di produzione»; 
  2) al comma 1 le parole «la  gestione  triennale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «progetti  o  programmi  triennali  di  iniziative  e
attivita'»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentita  la  Commissione
consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le
modalita' di presentazione  della  domanda  di  finanziamento  e  del
rendiconto, le modalita' di selezione dei  progetti  da  ammettere  a
finanziamento,  la  composizione  e  i  compiti   della   commissione
valutativa, le modalita' di quantificazione della quota delle risorse
da assegnare per la gestione di ciascun  progetto,  le  tipologie  di
spese ammissibili ai fini della rendicontazione del  finanziamento  e
le tipologie e la percentuale  di  spese  generali  di  funzionamento
ammesse, le modalita' di  verifiche  e  controlli,  le  modalita'  di
concessione ed erogazione del contributo  e  di  eventuali  anticipi,
nonche' eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento.
Con il medesimo regolamento  sono  altresi'  fissati  i  termini  del
procedimento.»; 
    d) il comma 3 dell'art. 19 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'Amministrazione regionale, per le finalita' di cui ai commi 1
e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di
iniziative e attivita' triennali di rilevanza regionale.»; 
    e) all'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) al comma 1  le  parole  «di  notevole  prestigio»  e  le  parole
«prevalentemente in ambito regionale» sono soppresse; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, la Regione concede incentivi  a
fronte di progetti o programmi di iniziative e attivita' triennali di
rilevanza regionale, proposte da  enti  che  svolgono  attivita'  nei
settori del cinema e dell'audiovisivo.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. In attuazione  del  comma  3,  con  regolamento  regionale,  da
adottare  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, sentita la Commissione  consiliare  competente,  sono
stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalita' di  presentazione
della domanda di finanziamento e  del  rendiconto,  le  modalita'  di
selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la  composizione
e  i  compiti  della  commissione   valutativa,   le   modalita'   di
quantificazione  della  quota  delle  risorse  da  assegnare  per  la
gestione di ciascun progetto, le tipologie di  spese  ammissibili  ai
fini della rendicontazione del finanziamento  e  le  tipologie  e  la
percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le  modalita'
di verifiche e controlli, le modalita' di concessione  ed  erogazione
del contributo e di eventuali anticipi, nonche'  eventuali  ulteriori
effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento
sono altresi' fissati i termini del procedimento.». 
  21. Alla lettera h) del comma 2 dell'art. 32 della legge  regionale
25 settembre  2015,  n.  23  (Norme  regionali  in  materia  di  beni
culturali), la parola «Filologijche» e'  sostituita  dalla  seguente:
«Filologjiche». 
  22.  L'Amministrazione  regionale  d'intesa  con  la  provincia  di
Gorizia provvede alla ridefinizione  dell'accordo  «Carso  2014».  Le
risorse conseguentemente resesi disponibili  vengono  utilizzate  per
far fronte agli impegni derivanti dalla  sottoscrizione  dell'accordo
con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione  di
interventi di messa in sicurezza, restauro conservativo e  ripristino
del decoro dei siti rientranti nel programma «I luoghi della  memoria
- Regione Friuli-Venezia Giulia». 
  23. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e
funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilita', nonche' per
lo sviluppo e ammodernamento degli stessi, trovano applicazione anche
in relazione a  interventi  ricadenti  sul  territorio  regionale  le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 303, 304 e 305, della legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014). 
  24. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  riconfermare  al
comune di Sauris il contributo  decennale  costante  di  14.000  euro
annui concesso, ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  lettera  a),  della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di  sport
e tempo libero), con decreto n. 3881/Cult 5SP di data 8 novembre 2005
e confermato con decreto n. 1675/CULT di data 20 giugno 2014, per  la
realizzazione dei nuovi lavori di «costruzione delle nuove scuderie e
manutenzione straordinaria maneggio in localita' Velt». 
  25. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  24,  entro  il  termine
perentorio del 31  marzo  2016,  il  comune  di  Sauris  presenta  al
servizio competente in materia di impiantistica sportiva  domanda  di
conferma    del    contributo,    corredata    del     cronoprogramma
dell'intervento. 
  26. Ai sensi del comma 24, il servizio  competente  in  materia  di
impiantistica sportiva  provvede  a  confermare  il  contributo  e  a
fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori,  nonche'
a  fissare  il  nuovo  termine  perentorio  di  rendicontazione   del
contributo. 
  27. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  riconfermare  al
comune di Paluzza il contributo  decennale  costante  di  5.250  euro
annui concesso nell'esercizio 2007 ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,
della legge regionale n. 8/2003, e confermato nell'esercizio 2014, ai
sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 18/2013, per la
realizzazione dei lavori di «completamento dei nuovi spogliatoi campo
sportivo di Timau». 
  28. Per le finalita' di cui  al  comma  27  il  comune  di  Paluzza
presenta al servizio competente in materia di impiantistica  sportiva
domanda di riconferma del contributo,  corredata  del  cronoprogramma
dell'intervento, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016. 
  29. Ai sensi del comma 27, il servizio  competente  in  materia  di
impiantistica sportiva provvede a  riconfermare  il  contributo  e  a
fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori,  nonche'
a  fissare  il  nuovo  termine  perentorio  di  rendicontazione   del
contributo.