Art. 4 Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili 1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), e' inserito il seguente: «1-bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2004 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attivita' professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.». 3. Il comma 3-quater dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), e' sostituito dal seguente: «3-quater. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il termine di presentazione delle domande e' fissato rispettivamente al 30 aprile 2015 e al 30 aprile 2016.». 4. Il comma 48-quinquies dell'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e' sostituito dal seguente: «48-quinquies. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il termine di presentazione delle domande e' fissato rispettivamente al 30 aprile 2015 e al 30 aprile 2016.». 5. Al comma 14 dell'art. 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio), le parole «dal 2012-2013 al 2015-2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012-2013 al 2016-2017». 6. All'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «con deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento regionale di cui al comma 4-bis»; b) al secondo periodo del comma 3 le parole «entro novanta giorni dalla ricezione dei dati del riparto dall'Ufficio scolastico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalita' stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4-bis» e al terzo periodo del comma 3 le parole «entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuta richiesta di restituzione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalita' stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4-bis»; c) al comma 3-bis le parole «entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte della Regione alle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalita' stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4-bis»; d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Con regolamento regionale, emanato previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalita' di attuazione dell'intervento di cui al comma 1. 4-ter. L'Amministrazione regionale rinuncia agli interessi maturati dopo il 1° ottobre 2014 per il ritardo nella restituzione delle anticipazioni di cassa di cui al comma 1 concesse per gli anni 2013 e 2014.». 7. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'art. 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2014-2015 entro la data del 31 gennaio 2016. 8. Alla legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma dell'art. 1 le parole «Friuli-Venezia Giulia» sono soppresse; b) al primo comma dell'art. 4 le parole «con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attivita' e beni culturali,» sono soppresse; c) il primo comma dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande intese a ottenere i contributi di cui alla presente legge devono essere presentate alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico, eccezion fatta per le domande relative al punto e) dell'art. 3, che possono essere proposte anche in deroga al termine predetto, al verificarsi della necessita' urgente di manutenzione o di riparazione, purche' prima dell'adozione del decreto di riparto dei fondi.». 9. All'art. 7 della legge regionale n. 14/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'art. 1 commi 56, 57 e 58, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca di un Piano nazionale scuola digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle le scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze.»; b) dopo il comma 6 come sostituito dalla lettera a) sono inseriti i seguenti commi: «6-bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto: a) interventi relativi alla connettivita' e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola; b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali; c) interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall'art. 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia); d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica; e) interventi relativi alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi nelle istituzioni scolastiche regionali; f) iniziative attuate dalle societa' partecipate della Regione. 6-ter. Al fine di giungere alla definizione del programma di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Universita' regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, le societa' partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.». 10. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli»), e' sostituito dal seguente: «1. Per sostenere lo svolgimento dell'attivita' didattica della Scuola mosaicisti del Friuli, la Regione e' autorizzata ad assegnare al consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. Il contributo e' concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione di un anticipo nella misura dell'80 per cento del contributo stesso e il saldo e' erogato ad approvazione del rendiconto dell'anno precedente. E' fatto obbligo al consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, nelle forme previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente, unitamente a copia della deliberazione dell'organo competente di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo e a una relazione sull'attivita' realizzata con il contributo concesso.». 11. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 43 le parole «Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli-Venezia Giulia - Ditenave» sono sostitute dalle seguenti: «mareTC FVG - Maritime Technology Cluster FVG»; b) dopo il comma 43 sono inseriti i seguenti: «43-bis. Per le finalita' di cui all'art. 29, comma 2-bis, della legge regionale n. 26/2005 sono ammissibili a finanziamento le attivita' di: a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione e ai gruppi di lavoro costituiti in attuazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; b) networking e animazione territoriale anche in sinergia con gli altri soggetti territoriali gia' attivi su ambiti analoghi, per il coinvolgimento e la partecipazione al Distretto dell'innovazione di potenziali attori interessati e per lo sviluppo di progettualita' future nell'area di specializzazione di competenza; c) osservatorio tecnologico e formativo per l'ampliamento e l'approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessita' attese dagli attori territoriali in termini di formazione e sviluppo anche in un'ottica di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione nell'area di specializzazione di competenza; d) animazione per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione (call for ideas) in un'ottica di collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open innovation nell'area di specializzazione di competenza; e) valorizzazione della formazione anche con la partecipazione ai poli tecnico professionali afferenti agli ambiti settoriali di competenza; f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia diffusione delle opportunita' afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario stesso anche per il rafforzamento della collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese; g) divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza anche mediante l'attivazione di sinergie con gli attori culturali del territorio; h) partecipazione alle attivita' dei Cluster tecnologici nazionali di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalita' di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato anche in un'ottica di implementazione della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico - ionica (EUSAIR); i) partecipazione a iniziative e programmi nazionali e internazionali finalizzati all'ampliamento della rete di relazioni utili al territorio. 43-ter. Le attivita' di cui al comma 43-bis devono essere previste in un documento di programmazione strategica approvato dai competenti organi del soggetto gestore del Distretto dell'innovazione.». c) Il comma 44 e' sostituito dal seguente: «44. Il riparto delle risorse a favore dei soggetti gestori dei distretti di cui al comma 43 e' stabilito con decreto del direttore competente in materia di ricerca e alta formazione come segue: a) per il 20 per cento delle risorse stanziate sulla base degli oneri sostenuti per il personale non di ricerca dipendente dei soggetti medesimi nell'anno precedente; b) per l'80 per cento delle risorse stanziate in misura uguale tra i due soggetti.». 12. Al comma 2-quater dell'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «Distretto tecnologico e navale del Friuli-Venezia Giulia-Ditenave» sono sostituite dalle seguenti: «Cluster MareTC FVG - Maritime Technology Cluster FVG». 13. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio 1990), sono abrogati. 14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima. 15. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilita', telecomunicazioni e interventi contributivi), la parola «pluriennali» e' soppressa e dopo le parole «legge regionale n. 1/2005» sono aggiunte le seguenti: «e all'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, commi 26, 27 e 28». 16. Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 10, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012), al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 1, la Regione e' autorizzata a prevedere, nell'ambito della propria attivita' regolamentare e amministrativa, disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua veicolare slovena anche prevedendo delle deroghe al numero minimo di partecipanti e garantendo la sostenibilita' economica del percorso.».