Art. 4 
 
        Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 9  della  legge  regionale  22  aprile
2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni),  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. Sono ammesse al contributo anche  le  spese  sostenute  nei
dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2004 e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre  anni  di
attivita' professionale in forma associata  o  societaria,  anche  se
sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della
domanda.». 
  3. Il comma 3-quater dell'art. 3 della  legge  regionale  2  aprile
1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), e'
sostituito dal seguente: 
  «3-quater. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il termine
di presentazione delle  domande  e'  fissato  rispettivamente  al  30
aprile 2015 e al 30 aprile 2016.». 
  4. Il comma 48-quinquies dell'art.  16  della  legge  regionale  12
febbraio 1998, n. 3  (Legge  finanziaria  1998),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «48-quinquies. Per gli anni scolastici  2014-2015  e  2015-2016  il
termine di presentazione delle domande e' fissato rispettivamente  al
30 aprile 2015 e al 30 aprile 2016.». 
  5. Al comma 14 dell'art. 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n.
14  (Assestamento  del  bilancio),  le  parole  «dal   2012-2013   al
2015-2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal   2012-2013   al
2016-2017». 
  6. All'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge
finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  2  le  parole  «con  deliberazione  della   Giunta
regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento regionale
di cui al comma 4-bis»; 
  b) al secondo periodo del comma 3 le parole «entro  novanta  giorni
dalla  ricezione  dei  dati  del  riparto   dall'Ufficio   scolastico
regionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini  e  modalita'
stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4-bis» e al terzo
periodo del comma 3 le parole  «entro  e  non  oltre  novanta  giorni
dall'avvenuta  richiesta  di  restituzione»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «nei  termini  e  modalita'  stabiliti   dal   regolamento
regionale di cui al comma 4-bis»; 
  c) al comma 3-bis le parole  «entro  e  non  oltre  novanta  giorni
dall'avvenuta comunicazione da parte della Regione  alle  istituzioni
scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalita'
stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4-bis»; 
  d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Con regolamento  regionale,  emanato  previo  parere  della
Commissione  consiliare  competente,  sono  definiti  i  criteri   di
assegnazione, i termini e le modalita' di attuazione  dell'intervento
di cui al comma 1. 
  4-ter. L'Amministrazione regionale rinuncia agli interessi maturati
dopo il 1° ottobre 2014  per  il  ritardo  nella  restituzione  delle
anticipazioni di cassa di cui al comma 1 concesse per gli anni 2013 e
2014.». 
  7. Con riferimento ai contributi concessi  ai  sensi  dell'art.  5,
commi 1, 1-bis e 2, della legge  regionale  26  gennaio  2004,  n.  1
(Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate
a presentare i  rendiconti  relativi  all'anno  scolastico  2014-2015
entro la data del 31 gennaio 2016. 
  8. Alla legge regionale 12  giugno  1984,  n.  15  (Contributi  per
agevolare il funzionamento delle scuole materne  non  statali),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo comma dell'art. 1  le  parole  «Friuli-Venezia  Giulia»
sono soppresse; 
  b) al primo comma dell'art. 4 le parole  «con  deliberazione  della
Giunta regionale, su proposta dell'assessore  al  lavoro,  assistenza
sociale ed emigrazione di concerto  con  l'Assessore  all'istruzione,
alla formazione professionale, alle attivita' e beni culturali,» sono
soppresse; 
  c) il primo comma dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le domande intese a ottenere i contributi di cui alla  presente
legge devono essere presentate alla Direzione centrale competente  in
materia di istruzione entro il 31 gennaio di  ogni  anno  scolastico,
eccezion fatta per le domande relative al punto e) dell'art.  3,  che
possono essere proposte anche  in  deroga  al  termine  predetto,  al
verificarsi  della  necessita'   urgente   di   manutenzione   o   di
riparazione, purche' prima dell'adozione del decreto di  riparto  dei
fondi.». 
  9. All'art. 7 della legge regionale n. 14/2012  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. L'Amministrazione regionale, in raccordo  con  quanto  previsto
dall'art. 1 commi 56, 57 e 58, della legge 13  luglio  2015,  n.  107
(Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti),  concernenti
l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e
della ricerca di un Piano nazionale scuola digitale  (PNSD),  intende
incrementare l'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione nelle le scuole del territorio regionale per migliorare
le competenze digitali degli studenti e  per  rendere  la  tecnologia
digitale  uno  degli  strumenti  didattici   di   costruzione   delle
competenze.»; 
    b) dopo il comma 6 come sostituito dalla lettera a) sono inseriti
i seguenti commi: 
  «6-bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge  collegata  alla
manovra di bilancio  2016-2018),  la  Giunta  regionale  approva,  su
proposta  dell'Assessore   regionale   competente   in   materia   di
istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di  durata
triennale, avente a oggetto: 
  a) interventi relativi alla connettivita' e ai relativi servizi  di
rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola; 
  b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica  e
didattica  riguardanti  la  scuola  digitale  presso  le  istituzioni
scolastiche regionali; 
  c) interventi  a  sostegno  degli  investimenti  per  la  dotazione
tecnologica e  informatica  delle  istituzioni  scolastiche  previsti
dall'art. 6 della legge regionale 8 maggio  2006,  n.  8  (Interventi
speciali  per   la   diffusione   della   cultura   informatica   nel
Friuli-Venezia Giulia); 
  d) interventi relativi alla formazione degli  operatori  presso  le
scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli
studenti  nei  processi  di  apprendimento  e  di  costruzione  delle
conoscenze digitali nella didattica; 
  e) interventi relativi alla  dematerializzazione  dei  procedimenti
amministrativi nelle istituzioni scolastiche regionali; 
  f) iniziative attuate dalle societa' partecipate della Regione. 
  6-ter. Al fine di giungere alla definizione del programma di cui al
comma 6-bis, l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  stipulare
accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole  o  in
reti, le Universita' regionali, l'Ufficio  scolastico  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia, le societa' partecipate della Regione, e altri
enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in  materia  di
scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo  di  intesa  sono
approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di istruzione.». 
  10. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1988,  n.
15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola  Mosaicisti  del
Friuli»), e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per sostenere lo  svolgimento  dell'attivita'  didattica  della
Scuola mosaicisti del Friuli, la Regione e' autorizzata ad  assegnare
al consorzio una sovvenzione annua di importo fissato  con  norma  di
legge finanziaria. Il contributo e' concesso  entro  sessanta  giorni
dalla data di presentazione della domanda con contestuale  erogazione
di un anticipo nella misura dell'80 per cento del contributo stesso e
il  saldo  e'  erogato  ad  approvazione  del  rendiconto   dell'anno
precedente. E' fatto obbligo al consorzio per  la  Scuola  mosaicisti
del Friuli di presentare alla Regione, entro il termine  fissato  dal
decreto di concessione, nelle forme previste dall'art. 42 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso),  il  rendiconto
della sovvenzione concessa per l'anno precedente, unitamente a  copia
della  deliberazione  dell'organo  competente  di  approvazione   del
bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo e  a  una
relazione sull'attivita' realizzata con il contributo concesso.». 
  11. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge
finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 43 le parole «Distretto tecnologico  navale  e  nautico
del Friuli-Venezia Giulia - Ditenave» sono sostitute dalle  seguenti:
«mareTC FVG - Maritime Technology Cluster FVG»; 
  b) dopo il comma 43 sono inseriti i seguenti: 
  «43-bis. Per le finalita' di cui all'art. 29,  comma  2-bis,  della
legge regionale  n.  26/2005  sono  ammissibili  a  finanziamento  le
attivita' di: 
  a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione
e ai gruppi  di  lavoro  costituiti  in  attuazione  della  Strategia
regionale  di  ricerca  e   innovazione   per   la   specializzazione
intelligente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
  b) networking e animazione territoriale anche in sinergia  con  gli
altri soggetti territoriali gia' attivi su ambiti  analoghi,  per  il
coinvolgimento e la partecipazione al Distretto  dell'innovazione  di
potenziali attori interessati e per  lo  sviluppo  di  progettualita'
future nell'area di specializzazione di competenza; 
  c)  osservatorio  tecnologico  e  formativo  per  l'ampliamento   e
l'approfondimento  della  mappatura  delle  competenze  del   sistema
territoriale,  di  raccolta  delle  necessita'  attese  dagli  attori
territoriali in termini di formazione e sviluppo anche  in  un'ottica
di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione
per la  specializzazione  intelligente  della  Regione  nell'area  di
specializzazione di competenza; 
  d) animazione per l'incontro tra domanda e  offerta  di  ricerca  e
innovazione (call for ideas) in un'ottica  di  collaborazione  con  i
parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open
innovation nell'area di specializzazione di competenza; 
  e) valorizzazione della formazione anche con la  partecipazione  ai
poli  tecnico  professionali  afferenti  agli  ambiti  settoriali  di
competenza; 
  f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di
garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia  diffusione
delle opportunita' afferenti la ricerca e l'alta  formazione  offerte
dal sistema universitario stesso anche  per  il  rafforzamento  della
collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese; 
  g)  divulgazione  della  conoscenza  degli  ambiti  settoriali   di
competenza anche mediante l'attivazione di sinergie  con  gli  attori
culturali del territorio; 
  h) partecipazione alle attivita' dei Cluster tecnologici  nazionali
di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di
riferimento e networking a livello macro-regionali con  la  finalita'
di  conseguire  un  ambito  strutturato  a  livello  territoriale  di
confronto allargato  anche  in  un'ottica  di  implementazione  della
strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e  della
Strategia dell'Unione europea  per  la  Regione  Adriatico  -  ionica
(EUSAIR); 
  i)  partecipazione   a   iniziative   e   programmi   nazionali   e
internazionali finalizzati all'ampliamento della  rete  di  relazioni
utili al territorio. 
  43-ter. Le attivita' di cui al comma 43-bis devono essere  previste
in un documento di programmazione strategica approvato dai competenti
organi del soggetto gestore del Distretto dell'innovazione.». 
    c) Il comma 44 e' sostituito dal seguente: 
  «44. Il riparto delle risorse a favore  dei  soggetti  gestori  dei
distretti di cui al comma 43 e' stabilito con decreto  del  direttore
competente in materia di ricerca e alta formazione come segue: 
  a) per il 20 per cento delle risorse  stanziate  sulla  base  degli
oneri sostenuti per  il  personale  non  di  ricerca  dipendente  dei
soggetti medesimi nell'anno precedente; 
  b) per l'80 per cento delle risorse stanziate in misura uguale  tra
i due soggetti.». 
  12. Al  comma  2-quater  dell'art.  15  della  legge  regionale  20
febbraio 2015, n.  3  (RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle  politiche
industriali),  le  parole  «Distretto  tecnologico   e   navale   del
Friuli-Venezia  Giulia-Ditenave»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Cluster MareTC FVG - Maritime Technology Cluster FVG». 
  13. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge regionale 9 luglio 1990,
n. 29 (Assestamento del bilancio 1990), sono abrogati. 
  14. Le disposizioni  di  cui  al  comma  13  non  si  applicano  ai
procedimenti contributivi in corso alla data  di  entrata  in  vigore
della legge medesima. 
  15. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 18  luglio  2014,
n.  13  (Misure  di  semplificazione  dell'ordinamento  regionale  in
materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica  e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi), la parola «pluriennali» e' soppressa e dopo le  parole
«legge regionale n. 1/2005» sono aggiunte le seguenti: «e all'art.  4
della legge regionale n. 15/2005, commi 26, 27 e 28». 
  16. Il terzo comma dell'art. 4 della legge  regionale  16  novembre
1982,  n.  76  (Ordinamento  della  formazione   professionale),   e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Nel caso dei percorsi di istruzione e formazione  professionale
di cui all'art. 10, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2011,
n. 18 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio  pluriennale  ed
annuale  della  Regione  -  Legge  finanziaria  2012),  al  fine   di
assicurare il rispetto di quanto previsto dal sesto  comma  dell'art.
1, la Regione e' autorizzata a prevedere, nell'ambito  della  propria
attivita' regolamentare  e  amministrativa,  disposizioni  specifiche
volte a favorire lo  svolgimento  di  percorsi  formativi  in  lingua
veicolare slovena anche prevedendo delle deroghe al numero minimo  di
partecipanti e garantendo la sostenibilita' economica del percorso.».