Art. 5 
 
                     Salute e politiche sociali 
 
  1. Per gli enti del Servizio sanitario regionale e'  istituito,  in
attuazione dell'art. 12, comma 10, lettera a), del  decreto-legge  13
settembre 2012,  n.  158  (Disposizioni  urgenti  per  promuovere  lo
sviluppo del Paese mediante un piu'  alto  livello  di  tutela  della
salute), convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il  Comitato
etico unico regionale. 
  2. Al comitato etico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 (Criteri
per la composizione ed  il  funzionamento  dei  comitati  etici).  La
composizione del comitato e' definita con deliberazione della  Giunta
regionale e la nomina con  decreto  del  direttore  centrale  salute,
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. 
  3. I  comitati  etici  in  essere  presso  gli  enti  del  Servizio
sanitario regionale alla data del 31 dicembre 2015  decadono  con  la
nomina del comitato di cui al comma 1. 
  4.  L'art.  10  della  legge  regionale  10  agosto  2006,  n.   14
(Disciplina dell'assetto istituzionale,  organizzativo  e  gestionale
degli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  «Burlo
Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano),
e' abrogato. 
  5. Il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 8 aprile 2013,  n.
5 (Disposizioni urgenti in materia di  attivita'  economiche,  tutela
ambientale,  difesa  del   territorio,   gestione   del   territorio,
infrastrutture, lavori  pubblici,  edilizia  e  trasporti,  attivita'
culturali,  ricreative  e  sportive,   relazioni   internazionali   e
comunitarie,   istruzione,    corregionali    all'estero,    ricerca,
cooperazione e famiglia, lavoro e formazione  professionale,  sanita'
pubblica e protezione sociale, funzione pubblica,  autonomie  locali,
affari istituzionali, economici e fiscali generali), e' abrogato. 
  6. La lettera f) del comma 7 dell'art. 1 della  legge  regionale  9
marzo 2001, n. 8 (Disposizioni  urgenti  in  attuazione  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di
sanita' e politiche sociali), e' abrogata. 
  7. All'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996,  n.  41
(Norme per l'integrazione dei servizi e degli  interventi  sociali  e
sanitari a favore delle  persone  handicappate  ed  attuazione  della
legge 5  febbraio  1992,  n.  104  «Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i  diritti  delle  persone  handicappate»),
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «Consulta regionale delle associazioni  dei
disabili» sono sostituite dalle seguenti: «Consulta  regionale  delle
associazioni  di  persone  disabili  e  delle   loro   famiglie   del
Friuli-Venezia Giulia»; 
  b) al comma 2 dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis)  sostiene  le  attivita'  di   coordinamento,   formazione,
divulgazione   e   disseminazione   delle   associazioni    che    la
costituiscono.»; 
    c) al comma 4 dopo le parole «di funzionamento» sono aggiunte  le
seguenti: «, sue e delle sue strutture provinciali». 
  8. Al comma 7-bis dell'art. 14-ter della legge regionale n. 41/1996
le parole «anticipazione sugli  importi  spettanti  per  le  medesime
finalita' dell'esercizio successivo» sono sostituite dalle  seguenti:
«risorse  aggiuntive  da  ripartire   per   le   medesime   finalita'
nell'esercizio finanziario successivo». 
  9.  L'art.  11  della  legge  regionale  26  ottobre  2006,  n.  19
(Disposizioni in materia di salute  umana  e  sanita'  veterinaria  e
altre disposizioni per il settore sanitario  e  sociale,  nonche'  in
materia di personale), e' abrogato. 
  10. Il programma per la realizzazione  di  strutture  per  le  cure
palliative (Hospice) integrate nella rete  di  assistenza  ai  malati
terminali, di cui al decreto del Ministero della salute 25  settembre
2002 e' assicurato  dall'Azienda  per  l'assistenza  sanitaria  n.  4
«Friuli Centrale», subentrata all'Azienda per i servizi sanitari n. 4
«Medio  Friuli»  per  effetto  dell'art.  5,  comma  7,  della  legge
regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale
e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme  in  materia
di programmazione sanitaria e sociosanitaria). 
  11. Nell'ambito dell'attivita' di  controllo  sulle  fondazioni  ai
sensi dell'art. 46 della  legge  regionale  15  giugno  1993,  n.  39
(Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di
organizzazione e di personale), il  Commissario  straordinario  viene
nominato dalla Giunta regionale. 
  12.  All'art.  4  della  legge  regionale  14  luglio  2011,  n.  9
(Disciplina  del  sistema   informativo   integrato   regionale   del
Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Il SIIR, per le prestazioni erogate per conto della Regione
ed  esclusivamente  per  le  componenti  tecnologiche  e   funzionali
direttamente  interessate,  si  puo'  riferire  anche  ai  medici  di
medicina generale, ai medici specialisti  e  ai  pediatri  di  libera
scelta   convenzionati,   alle   strutture   private   sanitarie    e
sociosanitarie di cui all'art. 50 della legge  regionale  16  ottobre
2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo  del
Servizio sanitario regionale e norme  in  materia  di  programmazione
sanitaria  e  sociosanitaria),  e  alle  farmacie  aventi  sede   nel
territorio regionale.»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Le modalita' attuative del Programma  triennale  da  parte  dei
soggetti, o loro organizzazioni rappresentative, di cui ai commi 5  e
5-bis sono disciplinate da accordi stipulati con la regione.»; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. I soggetti richiedenti di cui al comma 5-bis,  laddove  non
diversamente stabilito, si fanno carico degli oneri per le componenti
tecnologiche e funzionali necessarie all'erogazione delle prestazioni
per conto della Regione.». 
  13.  L'art.  5  della  legge  regionale  13  luglio  1981,  n.   43
(Disciplina ed esercizio  delle  funzioni  in  materia  di  igiene  e
sanita' pubblica), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Funzioni dei  comuni  e  delle  Aziende  per  l'assistenza
sanitaria in  materia  di  esercizi  farmaceutici).  -  1.  Ai  sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1  (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'),  i  comuni,  sentiti  l'Azienda   per   l'assistenza
sanitaria  e  l'Ordine  provinciale  dei  farmacisti  competenti  per
territorio, individuano, secondo i criteri  fissati  dalla  normativa
vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine  di
assicurare un'equa distribuzione  sul  territorio,  tenendo  altresi'
conto  dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'  del   servizio
farmaceutico anche a quei cittadini  residenti  in  aree  scarsamente
abitate. 
  2. Ciascun comune provvede alla revisione del  numero  di  farmacie
spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre  di  ogni
anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione  residente  nel
comune pubblicate dall'Istituto nazionale di  statistica,  e  ne  da'
comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria  competente  per
territorio. 
  3.  La  Regione  individua,  sentita  l'Azienda  per   l'assistenza
sanitaria competente per territorio,  le  farmacie  di  cui  all'art.
1-bis della legge  2  aprile  1968,  n.  475  (Norme  concernenti  il
servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri
fissati dalla normativa vigente e ne  da'  comunicazione  all'azienda
stessa. 
  4. Le Aziende per l'assistenza  sanitaria  assicurano  le  seguenti
funzioni: 
  a)  nell'ambito   della   procedura   di   revisione   delle   sedi
farmaceutiche di cui ai commi 1, 2 e 3,  esercitano  le  funzioni  di
impulso, controllo e potere sostitutivo sui comuni e redigono un atto
ricognitivo complessivo delle sedi farmaceutiche dei comuni afferenti
al proprio territorio; 
  b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici; 
  c) l'istituzione di farmacie succursali; 
  d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della legge
8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico); 
  e) l'indizione e lo svolgimento  dei  concorsi  per  l'assegnazione
delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie  succursali,  comprese
quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente ai comuni afferenti  al
territorio di propria competenza; 
  f) la nomina della commissione, composta  secondo  quanto  previsto
dalla normativa statale vigente intendendosi sostituiti i  funzionari
dipendenti della Regione con  i  funzionari  in  servizio  presso  le
Aziende per l'assistenza sanitaria, l'approvazione della  graduatoria
e il conferimento della sede di cui alla lettera e); 
  g) l'assegnazione ai comuni della titolarita' di farmacie ai  sensi
dell'art. 9 della legge n. 475/1968,  come  modificato  dall'art.  10
della legge n. 362/1991, e  dell'art.  10  della  medesima  legge  n.
475/1968.». 
  14. Gli articoli 6 e 6-bis della legge regionale  n.  43/1981  sono
abrogati. 
  15. In via di interpretazione autentica dei commi 4 e  5  dell'art.
11 della legge regionale n. 17/2014, la locuzione «con  le  modalita'
previste dalla legge  regionale  21  luglio  2004,  n.  20  (Riordino
normativo dell'anno 2004 per il  settore  dei  servizi  sociali)»  si
intende anche con l'affidamento di tutti i poteri di gestione nonche'
la  rappresentanza  degli  enti  cui  sono  preposti,  riservati   ai
direttori generali ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
  16. In via di interpretazione autentica  dell'art.  8,  commi  2  e
seguenti, della legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  22  (Legge
finanziaria 2011), la rappresentanza e le funzioni  attribuite  nella
gestione dei rapporti obbligatori e del contenzioso relativo a  tutti
i rapporti obbligatori insorti durante la  pregressa  gestione  delle
unita' sanitarie locali si intendono attribuiti anche  ai  commissari
straordinari degli enti del Servizio sanitario  regionale  incaricati
ai sensi della legge  regionale  21  luglio  2004,  n.  20  (Riordino
normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali). 
  17. Alla fine del comma 5 dell'art.  8  della  legge  regionale  27
dicembre 2013,  n.  23  (Legge  finanziaria  2014),  e'  aggiunto  il
seguente periodo:  «I  suddetti  oneri  fanno  carico  all'unita'  di
bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.». 
  18. All'art. 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20  (Norme
per il benessere e  la  tutela  degli  animali  di  affezione),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il detentore  di  animali  di  affezione,  nel  rispetto  delle
prescrizioni di cui al regolamento previsto all'art. 36, e' tenuto a: 
  a) garantire il ricovero adeguato alla specie; 
  b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie; 
  c) assicurare il benessere fisico ed etologico e la  prevenzione  e
le cure sanitarie adeguate alla specie; 
  d) rispettare le  caratteristiche  fisiologiche  e  comportamentali
dell'animale adibito alla riproduzione, garantendo il rispetto  della
salute e del benessere della progenitura e della  femmina  gravida  o
allattante; 
  e) consentire l'esercizio fisico adeguato alla specie; 
  f) impedire la fuga in  relazione  alla  specie  e  rispettare  gli
obblighi dell'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto; 
  g) adottare modalita' idonee a tutela di terzi e di  altri  animali
da danni e aggressioni; 
  h) assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale; 
  i) trasportare l'animale in modo adeguato alla specie.»; 
  b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Le strutture di ricovero e  custodia  devono  essere  delle
dimensioni minime indicate nel regolamento di  cui  all'art.  36.  Il
termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti
non potra' essere antecedente al 31 agosto 2016.». 
  19. Alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1  (Disposizioni  per
la prevenzione, il trattamento e il  contrasto  della  dipendenza  da
gioco d'azzardo, nonche' delle problematiche e patologie  correlate),
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma  1  dell'art.  6  le  parole  «all'installazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «la nuova installazione»; 
  b) dopo il comma 2 dell'art. 6 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Ai fini della presente legge  per  nuova  installazione  si
intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle  reti
telematiche  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  in   data
successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale  della
Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1,
relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili. 
  2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione: 
  a)  il  rinnovo   del   contratto   stipulato   tra   esercente   e
concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; 
  b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con  un  differente
concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione  del  contratto
in essere; 
  c) l'installazione dell'apparecchio in  altro  locale  in  caso  di
trasferimento della sede dell'attivita'. 
  2-quater. E' comunque sempre ammessa, nel corso  di  validita'  del
contratto per l'utilizzo degli  apparecchi  per  il  gioco  d'azzardo
lecito gia' installati, la sostituzione dei medesimi per  vetusta'  o
guasto.»; 
    c) dopo il comma 7 dell'art. 6 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Su  ogni  apparecchio  per  il  gioco  lecito  deve  essere
indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile: 
  a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui  al  comma
2-bis; 
  b) la data di scadenza del  contratto  stipulato  tra  esercente  e
concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.»; 
  d) dopo il comma 8 dell'art. 6 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. E' vietato consentire ai minori di anni  18  l'utilizzo  di
apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110,  comma
7, lettera c-bis), del regio decreto n. 773/1931.»; 
  e) al comma 1 dell'art. 9 le parole «commi 1 e 3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 1, 3 e 8-bis»; 
  f) dopo il comma 2 dell'art. 9 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e  2,
la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma  7-bis,  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima
sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata  una
data non veritiera di  collegamento  alle  reti  telematiche  di  cui
all'art. 6, comma 2-bis.». 
  20. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 9  novembre  2012,
n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle  associazioni  di
promozione sociale), la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione  dei  volontari
e, nella misura massima del 50 per  cento,  per  l'assicurazione  dei
veicoli di proprieta' delle organizzazioni di  volontariato  adattati
per il trasporto delle persone disabili,  purche'  l'adattamento  del
veicolo sia annotato sulla carta di circolazione;». 
  21. Al solo fine di salvaguardare l'accesso al riparto della  quota
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
in base alla scelta del contribuente, ai  sensi  dell'art.  1,  comma
154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015),
e in deroga alle disposizioni di cui  all'art.  42,  comma  6,  della
legge  regionale  n.  23/2012,  i  soggetti  iscritti  nei   registri
istituiti dall'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 1995,  n.  12
(Disposizioni  particolari   concernenti   interventi   nel   settore
sanitario), e dall'art. 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio
2002, n. 13 (Disposizioni collegate  alla  legge  finanziaria  2002),
mantengono l'efficacia  dell'iscrizione  in  tali  registri  fino  al
completamento  della  procedura  di  iscrizione  nei  nuovi  registri
previsti dalla legge regionale n. 23/2012, purche' essa avvenga entro
il termine del 31 dicembre 2015. 
  22. Al comma 1-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1995 le
parole  «iscritte  nel  registro  generale»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «e di promozione sociale iscritte nei registri». 
  23. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della  legge  regionale
11 dicembre 2003, n.  19  (Riordino  del  sistema  delle  istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza  nella  Regione  Friuli-Venezia
Giulia), le parole  «,  ad  esclusione  dei  consiglieri  comunali  e
provinciali» sono soppresse.