Art. 5 Salute e politiche sociali 1. Per gli enti del Servizio sanitario regionale e' istituito, in attuazione dell'art. 12, comma 10, lettera a), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il Comitato etico unico regionale. 2. Al comitato etico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici). La composizione del comitato e' definita con deliberazione della Giunta regionale e la nomina con decreto del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. 3. I comitati etici in essere presso gli enti del Servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 2015 decadono con la nomina del comitato di cui al comma 1. 4. L'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano), e' abrogato. 5. Il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanita' pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), e' abrogato. 6. La lettera f) del comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali), e' abrogata. 7. All'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «Consulta regionale delle associazioni dei disabili» sono sostituite dalle seguenti: «Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia»; b) al comma 2 dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) sostiene le attivita' di coordinamento, formazione, divulgazione e disseminazione delle associazioni che la costituiscono.»; c) al comma 4 dopo le parole «di funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, sue e delle sue strutture provinciali». 8. Al comma 7-bis dell'art. 14-ter della legge regionale n. 41/1996 le parole «anticipazione sugli importi spettanti per le medesime finalita' dell'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse aggiuntive da ripartire per le medesime finalita' nell'esercizio finanziario successivo». 9. L'art. 11 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonche' in materia di personale), e' abrogato. 10. Il programma per la realizzazione di strutture per le cure palliative (Hospice) integrate nella rete di assistenza ai malati terminali, di cui al decreto del Ministero della salute 25 settembre 2002 e' assicurato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 «Friuli Centrale», subentrata all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» per effetto dell'art. 5, comma 7, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). 11. Nell'ambito dell'attivita' di controllo sulle fondazioni ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale), il Commissario straordinario viene nominato dalla Giunta regionale. 12. All'art. 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il SIIR, per le prestazioni erogate per conto della Regione ed esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali direttamente interessate, si puo' riferire anche ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e ai pediatri di libera scelta convenzionati, alle strutture private sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e alle farmacie aventi sede nel territorio regionale.»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le modalita' attuative del Programma triennale da parte dei soggetti, o loro organizzazioni rappresentative, di cui ai commi 5 e 5-bis sono disciplinate da accordi stipulati con la regione.»; c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. I soggetti richiedenti di cui al comma 5-bis, laddove non diversamente stabilito, si fanno carico degli oneri per le componenti tecnologiche e funzionali necessarie all'erogazione delle prestazioni per conto della Regione.». 13. L'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica), e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Funzioni dei comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici). - 1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), i comuni, sentiti l'Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, individuano, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Ciascun comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne da' comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio. 3. La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all'art. 1-bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ne da' comunicazione all'azienda stessa. 4. Le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano le seguenti funzioni: a) nell'ambito della procedura di revisione delle sedi farmaceutiche di cui ai commi 1, 2 e 3, esercitano le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo sui comuni e redigono un atto ricognitivo complessivo delle sedi farmaceutiche dei comuni afferenti al proprio territorio; b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici; c) l'istituzione di farmacie succursali; d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico); e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, comprese quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente ai comuni afferenti al territorio di propria competenza; f) la nomina della commissione, composta secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti della Regione con i funzionari in servizio presso le Aziende per l'assistenza sanitaria, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede di cui alla lettera e); g) l'assegnazione ai comuni della titolarita' di farmacie ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968, come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/1991, e dell'art. 10 della medesima legge n. 475/1968.». 14. Gli articoli 6 e 6-bis della legge regionale n. 43/1981 sono abrogati. 15. In via di interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2014, la locuzione «con le modalita' previste dalla legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali)» si intende anche con l'affidamento di tutti i poteri di gestione nonche' la rappresentanza degli enti cui sono preposti, riservati ai direttori generali ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 16. In via di interpretazione autentica dell'art. 8, commi 2 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la rappresentanza e le funzioni attribuite nella gestione dei rapporti obbligatori e del contenzioso relativo a tutti i rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unita' sanitarie locali si intendono attribuiti anche ai commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale incaricati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali). 17. Alla fine del comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), e' aggiunto il seguente periodo: «I suddetti oneri fanno carico all'unita' di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.». 18. All'art. 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'art. 36, e' tenuto a: a) garantire il ricovero adeguato alla specie; b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie; c) assicurare il benessere fisico ed etologico e la prevenzione e le cure sanitarie adeguate alla specie; d) rispettare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale adibito alla riproduzione, garantendo il rispetto della salute e del benessere della progenitura e della femmina gravida o allattante; e) consentire l'esercizio fisico adeguato alla specie; f) impedire la fuga in relazione alla specie e rispettare gli obblighi dell'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto; g) adottare modalita' idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni; h) assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale; i) trasportare l'animale in modo adeguato alla specie.»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le strutture di ricovero e custodia devono essere delle dimensioni minime indicate nel regolamento di cui all'art. 36. Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potra' essere antecedente al 31 agosto 2016.». 19. Alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonche' delle problematiche e patologie correlate), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 6 le parole «all'installazione» sono sostituite dalle seguenti: «la nuova installazione»; b) dopo il comma 2 dell'art. 6 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili. 2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attivita'. 2-quater. E' comunque sempre ammessa, nel corso di validita' del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito gia' installati, la sostituzione dei medesimi per vetusta' o guasto.»; c) dopo il comma 7 dell'art. 6 e' inserito il seguente: «7-bis. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2-bis; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.»; d) dopo il comma 8 dell'art. 6 e' inserito il seguente: «8-bis. E' vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto n. 773/1931.»; e) al comma 1 dell'art. 9 le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 8-bis»; f) dopo il comma 2 dell'art. 9 e' inserito il seguente: «2-bis. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 2, la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 7-bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'art. 6, comma 2-bis.». 20. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e, nella misura massima del 50 per cento, per l'assicurazione dei veicoli di proprieta' delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto delle persone disabili, purche' l'adattamento del veicolo sia annotato sulla carta di circolazione;». 21. Al solo fine di salvaguardare l'accesso al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, ai sensi dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015), e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 42, comma 6, della legge regionale n. 23/2012, i soggetti iscritti nei registri istituiti dall'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario), e dall'art. 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), mantengono l'efficacia dell'iscrizione in tali registri fino al completamento della procedura di iscrizione nei nuovi registri previsti dalla legge regionale n. 23/2012, purche' essa avvenga entro il termine del 31 dicembre 2015. 22. Al comma 1-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1995 le parole «iscritte nel registro generale» sono sostituite dalle seguenti: «e di promozione sociale iscritte nei registri». 23. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), le parole «, ad esclusione dei consiglieri comunali e provinciali» sono soppresse.