Art. 6 
 
Sistema delle  autonomie  e  norme  di  coordinamento  della  finanza
             pubblica per gli enti locali della regione 
 
  1. Ai fini della verifica  del  rispetto  dell'obiettivo  di  saldo
finanziario in termini di competenza mista per  l'esercizio  2015,  e
per la  successiva  comunicazione  dei  dati  raccolti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare,
entro il  termine  perentorio  del  20  marzo  2016,  alla  struttura
regionale  competente   in   materia   di   autonomie   locali,   una
certificazione del saldo finanziario in termini di  competenza  mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal  responsabile
del    servizio    finanziario    e    dall'organo    di    revisione
economico-finanziaria, secondo un prospetto e con  le  modalita'  che
saranno comunicati dalla  struttura  regionale  stessa.  In  caso  di
mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le sanzioni
previste dal comma 2. 
  2. Nei confronti degli enti locali soggetti al patto di  stabilita'
nell'anno  2015  continua  a  trovare  applicazione,  in  materia  di
sanzioni in caso di  mancato  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica, quanto previsto nell'art. 20, commi 10 e  11,  della  legge
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della  finanza  locale
del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle
leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n.  26/2014  concernenti  gli
enti locali), nel testo previgente rispetto alle modifiche  apportate
dalla presente legge. 
  3. In via straordinaria per l'anno  2016,  ai  sensi  dell'art.  38
della legge regionale n.  18/2015,  i  termini  di  approvazione  dei
documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto
dell'Assessore regionale competente in materia di  autonomie  locali,
in relazione a motivate esigenze. 
  4. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2009,  n.
9 (Disposizioni in materia di politiche di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale), la lettera d) e'  sostituita  dalla  seguente:
«d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali
dei comuni, singoli o  associati,  dotati  di  un  corpo  di  polizia
locale;». 
  5. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 12 dicembre  2014,
n.  26   (Riordino   del   sistema   Regione-autonomie   locali   nel
Friuli-Venezia  Giulia.   Ordinamento   delle   Unioni   territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le  parole
«e include il contenuto del documento unico di programmazione di  cui
all'art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000» sono soppresse. 
  6. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 26/2014 e'
aggiunto il seguente: «3-bis. Gli organi e gli uffici delle unioni  e
dei rispettivi comuni collaborano  assicurando,  in  particolare,  il
reciproco scambio di documenti e informazioni, in modo  da  garantire
la costituzione e l'operativita' delle unioni  nei  termini  previsti
dalla presente legge.». 
  7. Alle comunita' montane, fino alla loro soppressione, per  quanto
non diversamente  disciplinato  dalla  normativa  regionale,  trovano
applicazione per  quanto  compatibili  le  disposizione  della  legge
regionale n. 18/2015 riferite agli enti locali. 
  8. Alla legge regionale  n.  18/2015  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 9 dell'art. 14 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Non beneficiano del riparto del fondo di cui  al  comma  9,
lettera a), totalmente o nella  misura  indicata  dalla  legge  o  da
regolamento regionale, gli enti locali che non trasmettono nei modi e
nei  tempi  previsti  i  dati  in  loro  possesso  necessari  per  la
determinazione e la quantificazione dell'assegnazione spettante.»; 
  b) al comma 3 dell'art. 26 le parole «entro tre mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse; 
  c) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45 dopo le  parole  «parte
di Unione territoriale intercomunale» sono inserite le seguenti:  «di
cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 26/2014» e  dopo  le
parole  «capacita'  fiscale»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «;   la
concessione e l'erogazione delle risorse e' subordinata  all'adesione
all'Unione territoriale intercomunale»; 
  d) al comma 1 dell'art. 46 le parole  «31  marzo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 settembre»; 
  e) al comma 3 dell'art. 46 le  parole  «Per  l'attivazione  dal  1°
gennaio 2016 delle funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettere  a),
c), d) e m), della legge regionale n. 26/2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «Per l'attivazione delle funzioni di cui all'art. 26, comma
1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale n.  26/2014,  entro
il termine di cui al  medesimo  art.  26,  comma  1,  come  prorogato
dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n.  26
(Disposizioni in materia di programmazione  e  contabilita'  e  altre
disposizioni finanziarie urgenti)»; 
  f) al comma 4 dell'art. 46 le  parole  «Per  l'attivazione  dal  1°
gennaio 2016 di ogni funzione aggiuntiva, rispetto al  numero  minimo
di cinque previsto dall'art. 26, comma 1, della  legge  regionale  n.
26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attivazione  di  ogni
funzione aggiuntiva rispetto al  numero  minimo  di  cinque  previsto
dall'art. 26, comma 1, della legge regionale  n.  26/2014,  entro  il
termine di cui al medesimo art. 26, comma 1, come prorogato dall'art.
29, comma 1, della legge regionale n. 26/2015»; 
  g) al comma 7 dell'art. 46 le  parole  «Per  l'attivazione  dal  1°
gennaio 2016 della funzione di cui all'art. 27, comma 2, lettera  a),
della legge regionale n. 26/2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per l'attivazione delle  funzioni  di  cui  all'art.  27,  comma  2,
lettera a), della legge regionale n. 26/2014 entro il termine di  cui
al medesimo art. 27, comma 1, come prorogato dall'art. 29,  comma  1,
della legge regionale n. 26/2015»; 
  h) al  comma  1  dell'art.  48  le  parole  «Dall'anno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Dal termine  di  cui  agli  articoli  26,
comma 1, e 27, comma  1,  della  legge  regionale  n.  26/2014,  come
prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 26/2015»; 
  i) dopo l'art. 50 e' inserito il seguente: 
  «Art.  50-bis  (Norma  transitoria  in  materia  di   servizio   di
tesoreria). - 1. Qualora non  diversamente  previsto  dallo  statuto,
fino  al  completamento  delle  procedure  per  l'individuazione  del
tesoriere dell'Unione, la stessa si avvale del servizio di  tesoreria
del comune con il maggior numero di abitanti.»; 
    j) al comma 1 dell'art. 66 le parole «dell'ultimo  trimestre  del
2015 e di quelle del 2016» sono soppresse; 
  k) alla lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  66  dopo  le  parole
«Conferenza dei  sindaci»  sono  inserite  le  seguenti:  «fino  alla
costituzione dell'Unione territoriale intercomunale e  dall'Assemblea
dell'Unione dopo la costituzione di detto ente»; 
  l) al comma 3 dell'art. 66 dopo le  parole  «L'Unione  territoriale
intercomunale» sono inserite le seguenti: «, dal termine di cui  agli
articoli 26, comma 1,  e  27,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
26/2014, come prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge  regionale
n. 26/2015,». 
  9. L'organo  di  revisione  economico-finanziaria  delle  Comunita'
montane, eventualmente scaduto o in scadenza, resta  in  carica  sino
alla soppressione delle medesime. 
  10. All'art. 13 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera c) del comma 10 e' sostituita dalla seguente: 
  «c) documenti contabili fondamentali e relative variazioni;»; 
    b) alla lettera h) del comma  10  le  parole  «del  Collegio  dei
revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di revisione». 
  11. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 32 della legge  regionale
n. 18/2015 dopo la parola «fondo» sono inserite le seguenti: «per  il
risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale». 
  12.  Per  effetto  delle  previsioni  contenute  nella   legge   di
stabilita'  statale  per  l'anno  2016  relative   al   concorso   al
contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,  le  stesse  trovano
applicazione,  nei  confronti  degli  enti  locali,  unitamente  agli
articoli 18, 19 e 20 cosi' come modificati dalla  presente  legge,  e
21, 22 e 23  della  legge  regionale  n.  18/2015,  in  attesa  della
completa attuazione della disciplina dettata dalla legge 24  dicembre
2012,  n.  243  (Disposizioni  per  l'attuazione  del  principio  del
pareggio di bilancio  ai  sensi  dell'art.  81,  sesto  comma,  della
Costituzione), ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge  regionale
n. 18/2015. 
  13. La lettera a) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n.
18/2015 e' sostituita dalla seguente: «a) a conseguire un  saldo  non
negativo, tra le  entrate  finali  e  le  spese  finali,  secondo  le
modalita'  previste  dalla  normativa  statale  e  nel  rispetto  dei
Protocolli d'intesa Stato-Regione;». 
  14. All'art. 20 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Equilibri  di
bilancio»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  L'equilibrio  di  bilancio  e'  disciplinato  dalla  normativa
statale.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai fini del concorso  degli  enti  locali  della  Regione  alla
manovra complessiva di finanza pubblica, la  Regione  riconosce  agli
enti locali del proprio  territorio  spazi  finanziari  verticali  di
spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale.»; 
    d) il comma 4 e' soppresso; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Con deliberazione della Giunta regionale: 
    a) sono definiti i termini e le modalita'  della  cessione  degli
spazi finanziari di  cui  al  comma  3,  nonche'  la  gestione  degli
eventuali spazi orizzontali; 
  b) sono fornite  indicazioni  relative  alla  modulistica,  nonche'
definiti i termini e le modalita' del monitoraggio degli  adempimenti
relativi a quanto disposto dal presente articolo  per  l'acquisizione
di elementi informativi utili per la finanza  pubblica,  in  modo  da
assicurare gli adempimenti a favore dello Stato, entro i tempi  dallo
stesso definiti.»; 
  f) al comma 6 le parole «gli  obiettivi  specifici  in  termini  di
saldo finanziario di competenza  mista  a  carico  dei  singoli  enti
locali» sono sostituite dalle seguenti: «l'obiettivo di saldo di  cui
al comma 1 a carico dei singoli enti locali»; 
  g) al comma 7 le parole «degli  obiettivi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'obiettivo di saldo»; 
  h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Per il monitoraggio degli  adempimenti  previsti  dal  presente
articolo,  gli  enti  locali  inviano  annualmente   alla   struttura
regionale competente in materia di autonomie locali  le  informazioni
relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dal termine  ultimo
per l'approvazione del rendiconto di gestione e comunque nel rispetto
della tempistica prevista dalla normativa statale, per assicurare gli
adempimenti a favore  dello  Stato.  Il  mancato  invio  dei  dati  a
consuntivo entro il termine indicato al periodo  precedente  comporta
l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal   presente   articolo.
Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti  i
dati relativi al saldo di cui al comma 1.»; 
    i) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. In caso di  mancato  conseguimento  dell'obiettivo  di  cui
all'art. 19, comma 1, lettera a), si applicano le  sanzioni  previste
dalla disciplina statale.»; 
  j) l'alinea del comma 10 e' sostituito dal seguente:  «In  caso  di
mancato conseguimento anche  di  uno  solo  degli  obiettivi  di  cui
all'art. 19, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali nell'esercizio
successivo:»; 
  k) al comma  11  le  parole  «l'obiettivo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il saldo»; 
  l) al comma 12 le parole «ai commi 10 e 11» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal presente articolo»; 
  m) al comma 13 le parole «annuale e pluriennale» sono soppresse; 
  n) il comma 14 e' soppresso; 
  o) al comma 15 le parole  «del  saldo  finanziario  in  termini  di
competenza mista conseguito» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei
risultati  conseguiti»  e  le  parole  «comma  10»  dalle   seguenti:
«presente articolo». 
  15. Ai sensi di quanto previsto all'art. 21, comma 1,  della  legge
regionale n. 18/2015 gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio
debito residuo nel triennio 2016-2018 dello 0,5  per  cento  rispetto
allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  16. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma 1,  della  legge
regionale n. 18/2015 il triennio cui fare riferimento  per  gli  anni
2016, 2017 e 2018 e' quello relativo agli anni dal 2011 al 2013. 
  17. La tempistica per la conclusione e per la rendicontazione degli
interventi finanziati ai sensi dell'art. 11, comma  35,  della  legge
regionale 30 dicembre  2008,  n.  17  (Legge  finanziaria  2009),  e'
fissata rispettivamente al 30 giugno 2016 e al 30 settembre 2016. 
  18.  Nelle  more  della  costituzione  delle  Unioni   territoriali
intercomunali, lo scioglimento di una associazione intercomunale o di
una unione di comuni di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1
(Principi e norme fondamentali del sistema  Regione-autonomie  locali
nel Friuli-Venezia Giulia), prima della scadenza della durata  minima
di sei anni e a  partire  dal  31  dicembre  2015,  non  comporta  il
recupero dell'incentivo straordinario di cui all'art. 27 della  legge
regionale n. 1/2006. 
  19. Il termine di presentazione della rendicontazione relativa alla
realizzazione di impianti fotovoltaici con l'utilizzo delle  economie
residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la
Regione e la comunita' montana del Torre Natisone  e  Collio  e  vari
comuni della Regione, a valere  sulle  risorse  ASTER  stanziate  nel
bilancio regionale dell'anno 2008, e' fissato al 31 gennaio 2016. 
  20. Il termine di  presentazione  della  rendicontazione,  relativa
all'intervento complementare di ricuciture e connessioni puntuali  di
tratti di reti provinciali o comunali  sulle  tratte  delle  ciclovie
regionali,  da  realizzare  con  l'utilizzo  delle  economie  residue
dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione
e i comuni  di  Buttrio,  Cividale  del  Friuli,  Corno  di  Rosazzo,
Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco
e San Giovanni al Natisone, a valere sulle  risorse  ASTER  stanziate
nel bilancio regionale dell'anno 2008, e' fissato al 31 marzo 2016. 
  21. Al comma 43 dell'art. 14  della  legge  regionale  30  dicembre
2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole  «28  febbraio  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017». 
  22.  Il  termine  di  rendicontazione  relativo  all'intervento  di
realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale, finanziato  con
le risorse ASTER stanziate  nel  bilancio  regionale  2007,  previsto
nell'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 fra la Regione e
l'Associazione intercomunale tra i comuni di Arzene, San  Martino  al
Tagliamento e Valvasone, e' fissato al 30 aprile 2016. 
  23.  Il  termine  di  rendicontazione  relativo  all'intervento  di
realizzazione di percorsi ciclabili e  pedonali,  finanziato  con  le
risorse ASTER  stanziate  nel  bilancio  regionale  2007  e  previsto
nell'accordo quadro stipulato in data 8 luglio 2008 fra la Regione  e
l'Associazione intercomunale del bacino  del  Cellina  Meduna  tra  i
comuni di Cordenons, San Giorgio della  Richinvelda,  San  Quirino  e
Zoppola, e' fissato al 31 ottobre 2016. 
  24. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'intervento  di
competenza del comune di Sedegliano, finanziato con le risorse  ASTER
stanziate nel bilancio regionale 2007 e previsto nell'accordo  quadro
stipulato  in  data  4  agosto  2008  tra  la  Regione  e  i   comuni
dell'Associazione intercomunale del «Medio Friuli», e' fissato al  31
dicembre 2017. 
  25. Dopo il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale  n.  26/2014
sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in
qualita' di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma  1,  del
decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sulla   base
dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori
come previsto dal citato art. 9, comma 3,  o  altrimenti  individuati
dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture  competenti
di EGAS, di cui all'art. 7 della legge regionale  n.  17/2014,  o  di
altro  soggetto  competente  per  materia  sulla  base  di  specifico
rapporto di avvalimento. 
  4-ter. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti  i
criteri e le modalita' per l'esercizio  dell'avvalimento  di  cui  al
comma 4-bis.». 
  26. All'art. 28 della legge  regionale  10  novembre  2015,  n.  26
(Disposizioni in materia di programmazione  e  contabilita'  e  altre
disposizioni  finanziarie  urgenti),  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «per l'anno  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2015 per spese da sostenere fino al 31  dicembre
2016»; 
  b) al comma 2 le parole  «in  materia  di  autonomie  locali»  sono
soppresse. 
  27. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale  n.  26/2015
e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  I  comuni  aderenti  esprimono  il  proprio  parere  sulla
proposta di deliberazione del bilancio  dell'unione  entro  i  trenta
giorni antecedenti al termine di avvio da parte  delle  unioni  delle
funzioni comunali;  decorso  detto  termine  l'assemblea  dell'unione
delibera prescindendo dai pareri.». 
  28. Ai consorzi di cui all'art. 24 della legge regionale n. 1/2006,
nonche' alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 23  della
legge regionale n. 1/2006, per quanto non  diversamente  disciplinato
dalla normativa regionale, si applicano, per quanto  compatibili,  le
disposizioni della legge regionale  n.  18/2015  riferite  agli  enti
locali. 
  29. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,
i  consorzi  di  cui  al  comma  28  sono  tenuti  a  rispettare   le
disposizioni contenute nell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015. 
  30. Alle unioni di comuni costituite ai sensi  dell'art.  23  della
legge regionale n. 1/2006, qualora  non  sciolte  alla  data  del  1°
gennaio  2016  e  fino  al  loro  scioglimento,   si   applicano   le
disposizioni contenute nell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015. 
  31.   Al    fine    di    garantire    il    necessario    supporto
nell'accompagnamento del  processo  di  riordino  del  sistema  delle
autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia, attraverso interventi per
la formazione strategica del personale e degli  amministratori  degli
enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino
istituzionale, le iniziative formative previste dall'art. 4, comma 1,
della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di
organizzazione e di personale della Regione, di agenzie  regionali  e
di  enti  locali),  possono   essere   realizzate   dall'Associazione
nazionale comuni italiani - ANCI FVG  anche  nel  corso  del  2016  a
valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate nel 2015. 
  32. La previsione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122/2010, non  si
applica agli incarichi aventi natura professionale,  compresi  quelli
concernenti i revisori dei  conti,  presso  enti  locali  diversi  da
quelli in cui si svolge il mandato pubblico. 
  33. All'art. 14 della legge  regionale  30  dicembre  2014,  n.  27
(Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 49 e' sostituto dal seguente: 
  «49. Fino alla completa riforma  della  legislazione  regionale  in
materia di enti locali e in attesa del superamento  della  provincia,
trova applicazione  l'ulteriore  disciplina  statale  in  materia  di
vincoli e divieti per il  contenimento  della  spesa  delle  province
salvo quanto previsto al comma 49-bis. Sono escluse dai vincoli e dai
divieti le spese sostenute dalle province per la tutela delle  lingue
minoritarie di cui alla legge 15 dicembre  1999,  n.  482  (Norme  in
materia di tutela delle  minoranze  linguistiche  storiche),  e  alla
legge 23 febbraio  2001,  n.  38  (Norme  a  tutela  della  minoranza
linguistica  slovena  della  Regione   Friuli-Venezia   Giulia),   la
promozione di attivita' socialmente utili finanziate dalla Regione ai
sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183), lavori di pubblica utilita' di
cui all'art. 30, comma 2-bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n.
18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del
lavoro), cantieri lavoro di cui all'art. 9,  commi  127  e  seguenti,
della legge regionale 31 dicembre  2012,  n.  27  (Legge  finanziaria
2013).»; 
    b) dopo il comma 49 e' inserito il seguente: 
  «49-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle  province  e'  fatto
divieto  di  effettuare  spese  per  relazioni  pubbliche,  convegni,
mostre, pubblicita' e  spese  di  rappresentanza;  e'  fatto  inoltre
divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza  in  relazione
all'esercizio di funzioni diverse  da  quelle  indicate  all'art.  32
della legge regionale n. 26/2014, secondo le rispettive decorrenze.»; 
    c) i commi 50 e 51 sono abrogati.