Art. 7 
 
Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione  e   altre   norme
                     intersettoriali e contabili 
 
  1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 15 ottobre 2009,  n.  17
(Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni  in  materia
di demanio idrico regionale), e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-ter (Esercitazioni militari in aree golenali).  -  1.  Sono
autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di  beni  del
demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari
o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti. 
  2. I criteri e le modalita' per lo svolgimento delle  esercitazioni
di cui al comma 1, di cui e' data preventivamente comunicazione  agli
enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell'art. 322, comma
7,  del  decreto  legislativo  15   marzo   2010,   n.   66   (Codice
dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal
Presidente della  Regione  o,  su  delega,  dall'Assessore  regionale
competente in materia di  servitu'  militari,  previa  autorizzazione
della Giunta regionale, ferme restando  le  condizioni  di  cui  agli
articoli 332 e 325, comma 15, del decreto legislativo n.  66/2010,  e
di cui all'art. 438 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246), in particolare in  relazione  all'obbligo  di
indennizzo da parte dello Stato a favore  dei  soggetti  titolari  di
concessioni di beni del demanio  idrico  regionale  il  cui  utilizzo
viene, anche  temporaneamente,  limitato  o  escluso  a  causa  dello
svolgimento delle esercitazioni.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 13-bis della legge  regionale  13  novembre
2006, n. 22 (Norme in materia  di  demanio  marittimo  con  finalita'
turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale  n.  16/2002  in
materia  di  difesa  del  suolo  e  di  demanio  idrico),  le  parole
«l'Amministrazione regionale provvede entro il  31  dicembre  2015  a
disciplinare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'Amministrazione
regionale provvede entro il 31 dicembre 2020 a disciplinare». 
  3. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 29 aprile 2015, n.
11  (Disciplina  organica  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  di
utilizzazione  delle  acque),  le  parole  «La  struttura   regionale
competente in materia di gestione del  patrimonio  immobiliare  della
Regione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «La  struttura  regionale
competente a realizzare l'opera di interesse regionale». 
  4.  All'art.  2  della  legge  regionale  4  agosto  2014,  n.  15,
(Assestamento  del  bilancio  2014),  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
  «19-bis.  I  beni  di  cui  al  comma  16  sono   attribuiti   alla
disponibilita', alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza di
ERSA ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  11  della  legge
regionale 24 marzo 2004, n. 8  (Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo
rurale - ERSA).»; 
  b) al comma 20 dopo le parole  «l'Amministrazione  regionale»  sono
aggiunte le seguenti: «per mezzo di ERSA»; 
  c) il comma 21 e' abrogato. 
  5. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in  materia  di
risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1-ter dell'art. 23 e' abrogato; 
  b) i commi 2,  4,  6-bis,  6-ter  e  6-quater  dell'art.  105  sono
abrogati. 
  6. Il comma 50 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre  2009,
n. 24 (Legge finanziaria 2010), e' abrogato. 
  7. Alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge  finanziaria
2011), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) i commi 19 e 20 dell'art. 3 sono abrogati; 
  b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) il comma 17 e' abrogato; 
  2) al comma 18 le parole «nonche' per le finalita' di cui al  comma
17» sono soppresse; 
  3) al comma 19 le parole «di cui ai commi 17 e 18» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 18»; 
  4) al comma 20 le parole «di cui ai commi 17 e 18» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 18»; 
  5) il comma 21 e' abrogato; 
  c) il comma 6 dell'art. 14 e' abrogato; 
  d) al comma 22 dell'art. 15 le  parole  «Il  Servizio  centrale  di
ragioneria   della   Direzione   centrale   finanze,   patrimonio   e
programmazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «La   direzione
centrale competente in materia di finanze». 
  8. Il comma 36 dell'art. 13 della legge regionale 11  agosto  2011,
n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e' abrogato. 
  9. L'art. 20-bis della  legge  regionale  18  agosto  1986,  n.  35
(Disciplina delle attivita' estrattive), e' abrogato. 
  10. I commi 6 e 43 dell'art. 4  della  legge  regionale  23  luglio
2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono abrogati. 
  11. I commi 1, 2, 3 e 4  dell'art.  58  della  legge  regionale  29
aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica  in  materia  di  difesa  del
suolo e di utilizzazione delle acque), sono abrogati. 
  12. All'art. 19 della  legge  regionale  20  febbraio  2015,  n.  3
(RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle  politiche  industriali),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1  e'  concessa
ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis"  di
cui: 
  a) al Regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure 
  b) al Regolamento (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" nel settore agricolo pubblicato nella  GUUE  L  352  del  24
dicembre  2013,  oppurec)  al  regolamento  (UE)  n.  717/2014  della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e  dell'acquacoltura,
pubblicato nella GUUE L 190 del 28 giugno 2014.»; 
  b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. I beneficiari, entro i termini previsti per  la  presentazione
della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(Irap) di cui all'art. 19 del decreto legislativo n.  446/1997,  sono
tenuti a inoltrare in via telematica  all'Amministrazione  regionale,
ai sensi dell'art. 14, commi da 1  a  4,  della  legge  regionale  30
dicembre 2009, n.  24  (Legge  finanziaria  2010),  la  dichiarazione
attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'art. 6, paragrafo 1, dei
Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.». 
  13. Il secondo  periodo  del  comma  3  dell'art.  10  della  legge
regionale 30 dicembre  2014,  n.  27  (Legge  finanziaria  2015),  e'
abrogato. 
  14. I commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 2009,
n. 11 (Misure urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici), sono abrogati. 
  15. Alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e  di
coordinamento in materia di garanzie),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) il comma 1-bis dell'art. 5 e' abrogato; 
  b) l'art. 6 e' abrogato. 
  16. Il comma 8 dell'art. 29 della legge regionale 4 maggio 2012, n.
10  (Riordino  e  disciplina  della  partecipazione   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia a societa' di capitali), e' abrogato. 
  17. Al comma 52 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001,
n.  4  (Legge  finanziaria  2001),  dopo  le  parole   «aggiornamento
professionale» sono inserite le seguenti: «e quelle disciplinate  nel
regolamento di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge  regionale  n.
26/2015». 
  18. All'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14  (Norme
per il sostegno  all'acquisto  dei  carburanti  per  autotrazione  ai
privati cittadini  residenti  in  Regione  e  di  promozione  per  la
mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «Le Camere di  commercio  rimborsano»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale rimborsa»; 
  b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: 
  «2-bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di  spesa,
a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori  che
hanno erogato i  contributi,  in  sede  di  chiusura  d'esercizio  si
provvede alla  regolarizzazione  dell'impegno  contabile  assunto  in
apertura d'esercizio mediante l'invio in  economia  delle  somme  non
utilizzate. 
  2-ter. Tutti gli atti necessari alla gestione contabile di  cui  al
comma  3  sono  soggetti  al  controllo  successivo  di   regolarita'
contabile esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute  in
un regolamento.»; 
    c) i commi 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5 e 6 sono abrogati. 
  19. All'art. 1  della  legge  regionale  15  febbraio  2000,  n.  1
(Disposizioni in materia di personale regionale e  di  organizzazione
degli uffici regionali, di  lavori  pubblici,  urbanistica,  edilizia
residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza  e
di  contabilita'  regionale,  di  diritto  allo   studio,   di   pari
opportunita' tra uomo e  donna,  di  agricoltura,  di  commercio,  di
ricostruzione, di sanita', di disciplina delle nomine  di  competenza
regionale in enti ed istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla
pompa delle benzine nel  territorio  regionale),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole: «la Regione o» sono soppresse; 
  b) il comma 1-bis e' abrogato. 
  20. I rapporti di lavoro a tempo determinato gia'  instaurati  alla
data del 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma  1-bis,  della
legge regionale  n.  1/2000,  abrogato  dal  comma  19,  lettera  b),
continuano fino alla loro naturale scadenza, fatte salve  le  ipotesi
di recesso anticipato. 
  21. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 maggio 2014, n.
9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della  persona),  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Al Presidente e ai componenti il  Garante  regionale,  che  per
ragioni attinenti al proprio mandato si recano in  localita'  diverse
dal comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale,  spetta
il rimborso delle spese sostenute  nei  limiti  e  con  le  modalita'
previste per i dipendenti regionali.». 
  22.  E'  istituito  l'inventario  informatico  dei  beni   immobili
patrimoniali regionali e degli altri diritti reali di cui e' titolare
la Regione. 
  23. La tenuta dell'inventario di cui al comma  22  e  la  vigilanza
sullo stesso sono disciplinate da un regolamento che fissa  anche  la
data di effettivo avvio dell'inventario  informatico  e  dispone  gli
adempimenti connessi alla fase transitoria. 
  24. Il regolamento di cui al comma 23 disciplina anche la  raccolta
dei dati  relativi  ai  beni  di  terzi  in  uso  all'Amministrazione
regionale e degli altri dati la cui acquisizione  e'  prevista  dalla
legge  o  e'  necessaria   all'Amministrazione   regionale   per   lo
svolgimento dei suoi compiti. 
  25.  In  occasione   delle   operazioni   contabili   di   chiusura
dell'esercizio 2015, per le finalita' di cui  all'art.  1,  comma  5,
della legge regionale  n.  22/2010,  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a compensare anche con le economie maturate sui fondi  di
riserva di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), della legge
regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in  materia  di  programmazione
finanziaria e di contabilita' regionale), e sul fondo di cui all'art.
1, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6  (Assestamento
del bilancio 2013). 
  26.  Le  aperture  di  credito  ai  funzionari  delegati  per   gli
interventi a favore delle zone terremotate si devono  intendere  come
trasferimenti ai relativi enti locali  per  assolvere  alle  medesime
finalita'. 
  27. Alle domande di  controgaranzia  pervenute  all'Amministrazione
regionale entro la data di entrata in  vigore  della  presente  legge
continua ad applicarsi l'art. 14, commi 1 e 2, della legge  regionale
n. 11/2009. 
  28. In via di interpretazione autentica del primo  comma  dell'art.
142 della legge regionale 31 agosto 1981 n.  53  (Stato  giuridico  e
trattamento  economico   del   personale   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia), per la determinazione del servizio  utile  ai
fini della liquidazione  dell'indennita'  di  buonuscita,  in  quanto
trattamento di fine servizio, non e'  valutato  quello  prestato  con
rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 
  29. In via interpretazione autentica del primo comma dell'art.  143
della legge regionale n. 53/1981, per assegni fissi pensionabili  cui
fare riferimento si intendono  quelli  riconosciuti  ai  sensi  della
legislazione dell'ex INADEL. 
  30. In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'art.
143 della legge regionale n. 53/1981, nell'indennita' di  buonuscita,
in quanto trattamento di fine servizio, non sono valutati  i  periodi
di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo  determinato  di
diritto privato.