Art. 7 Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili 1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Esercitazioni militari in aree golenali). - 1. Sono autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti. 2. I criteri e le modalita' per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui e' data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell'art. 322, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal Presidente della Regione o, su delega, dall'Assessore regionale competente in materia di servitu' militari, previa autorizzazione della Giunta regionale, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 332 e 325, comma 15, del decreto legislativo n. 66/2010, e di cui all'art. 438 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in particolare in relazione all'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale il cui utilizzo viene, anche temporaneamente, limitato o escluso a causa dello svolgimento delle esercitazioni.». 2. Al comma 2 dell'art. 13-bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2015 a disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2020 a disciplinare». 3. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole «La struttura regionale competente in materia di gestione del patrimonio immobiliare della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente a realizzare l'opera di interesse regionale». 4. All'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 19 e' inserito il seguente: «19-bis. I beni di cui al comma 16 sono attribuiti alla disponibilita', alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza di ERSA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).»; b) al comma 20 dopo le parole «l'Amministrazione regionale» sono aggiunte le seguenti: «per mezzo di ERSA»; c) il comma 21 e' abrogato. 5. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1-ter dell'art. 23 e' abrogato; b) i commi 2, 4, 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'art. 105 sono abrogati. 6. Il comma 50 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), e' abrogato. 7. Alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 19 e 20 dell'art. 3 sono abrogati; b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 17 e' abrogato; 2) al comma 18 le parole «nonche' per le finalita' di cui al comma 17» sono soppresse; 3) al comma 19 le parole «di cui ai commi 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 18»; 4) al comma 20 le parole «di cui ai commi 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 18»; 5) il comma 21 e' abrogato; c) il comma 6 dell'art. 14 e' abrogato; d) al comma 22 dell'art. 15 le parole «Il Servizio centrale di ragioneria della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione centrale competente in materia di finanze». 8. Il comma 36 dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e' abrogato. 9. L'art. 20-bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attivita' estrattive), e' abrogato. 10. I commi 6 e 43 dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono abrogati. 11. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 58 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono abrogati. 12. All'art. 19 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 e' concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui: a) al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure b) al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppurec) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella GUUE L 190 del 28 giugno 2014.»; b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 446/1997, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'art. 6, paragrafo 1, dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.». 13. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e' abrogato. 14. I commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono abrogati. 15. Alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1-bis dell'art. 5 e' abrogato; b) l'art. 6 e' abrogato. 16. Il comma 8 dell'art. 29 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a societa' di capitali), e' abrogato. 17. Al comma 52 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «aggiornamento professionale» sono inserite le seguenti: «e quelle disciplinate nel regolamento di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2015». 18. All'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «Le Camere di commercio rimborsano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale rimborsa»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'impegno contabile assunto in apertura d'esercizio mediante l'invio in economia delle somme non utilizzate. 2-ter. Tutti gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 3 sono soggetti al controllo successivo di regolarita' contabile esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento.»; c) i commi 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5 e 6 sono abrogati. 19. All'art. 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilita' regionale, di diritto allo studio, di pari opportunita' tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanita', di disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «la Regione o» sono soppresse; b) il comma 1-bis e' abrogato. 20. I rapporti di lavoro a tempo determinato gia' instaurati alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 1/2000, abrogato dal comma 19, lettera b), continuano fino alla loro naturale scadenza, fatte salve le ipotesi di recesso anticipato. 21. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), e' sostituito dal seguente: «2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in localita' diverse dal comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalita' previste per i dipendenti regionali.». 22. E' istituito l'inventario informatico dei beni immobili patrimoniali regionali e degli altri diritti reali di cui e' titolare la Regione. 23. La tenuta dell'inventario di cui al comma 22 e la vigilanza sullo stesso sono disciplinate da un regolamento che fissa anche la data di effettivo avvio dell'inventario informatico e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria. 24. Il regolamento di cui al comma 23 disciplina anche la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'Amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione e' prevista dalla legge o e' necessaria all'Amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti. 25. In occasione delle operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2015, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 22/2010, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a compensare anche con le economie maturate sui fondi di riserva di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), e sul fondo di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013). 26. Le aperture di credito ai funzionari delegati per gli interventi a favore delle zone terremotate si devono intendere come trasferimenti ai relativi enti locali per assolvere alle medesime finalita'. 27. Alle domande di controgaranzia pervenute all'Amministrazione regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'art. 14, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11/2009. 28. In via di interpretazione autentica del primo comma dell'art. 142 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per la determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non e' valutato quello prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 29. In via interpretazione autentica del primo comma dell'art. 143 della legge regionale n. 53/1981, per assegni fissi pensionabili cui fare riferimento si intendono quelli riconosciuti ai sensi della legislazione dell'ex INADEL. 30. In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 143 della legge regionale n. 53/1981, nell'indennita' di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non sono valutati i periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.