(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 dell'8 gennaio 2016) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari 1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari). - 1. I contributi erogati dall'Assemblea regionale siciliana a favore dei Gruppi parlamentari per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel rispetto delle previsioni e dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti e dalle proprie disposizioni interne in materia, sono comprensivi degli oneri contrattuali, previdenziali e fiscali, inclusi gli oneri finanziari diretti e riflessi, ad esclusione di quelli relativi al pagamento dell'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa fronte con le somme del contributo erogato per le spese di funzionamento. 2. L'Assemblea regionale siciliana e' autorizzata ad implementare, secondo disposizioni adottate ai sensi del proprio Regolamento interno e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione, i contributi erogati nella XVI legislatura a favore dei Gruppi parlamentari sino al soddisfacimento del costo complessivo relativo all'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta per la XVI legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 9/2015.».