(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Regione  Siciliana  n.  1
                        dell'8 gennaio 2016) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Norme in materia di contributi in favore 
                       dei Gruppi parlamentari 
 
  1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n.  1  e
successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 8-bis (Norme in materia di contributi in  favore  dei  Gruppi
parlamentari). - 1. I  contributi  erogati  dall'Assemblea  regionale
siciliana a favore dei Gruppi parlamentari per i contratti  stipulati
con il personale di cui  all'articolo  74  della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9, nel rispetto delle  previsioni  e  dei  limiti  di
spesa fissati  dalle  leggi  vigenti  e  dalle  proprie  disposizioni
interne  in  materia,  sono  comprensivi  degli  oneri  contrattuali,
previdenziali e fiscali,  inclusi  gli  oneri  finanziari  diretti  e
riflessi, ad esclusione di quelli relativi al pagamento dell'IRAP, di
cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa  fronte  con
le somme del contributo erogato per le spese di funzionamento. 
  2. L'Assemblea regionale siciliana e' autorizzata ad  implementare,
secondo  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  proprio  Regolamento
interno e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della  Regione,
i contributi erogati  nella  XVI  legislatura  a  favore  dei  Gruppi
parlamentari sino al soddisfacimento del costo  complessivo  relativo
all'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto  legislativo  n.
446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta  per  la  XVI
legislatura per  i  contratti  stipulati  con  il  personale  di  cui
all'articolo 74 della legge regionale n. 9/2015.».