Art. 10 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Dall'entrata in vigore della  presente  legge  fino  al  termine
della X legislatura, le risorse finanziarie di  cui  all'articolo  1,
comma 3, della 1.r. 39/1998 non possono eccedere i  seguenti  importi
complessivi annui: 
    a) relativamente all'anno 2016, l'importo  di  3.132.694,00  euro
per il personale addetto agli uffici di  comunicazione  della  Giunta
regionale e l'importo di 751.736,00 euro  per  il  personale  addetto
agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale; 
    b) dal 1° gennaio 2017, l'importo di  2.800.000,00  euro  per  il
personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale
e l'importo di 675.000,00 euro per il personale addetto  agli  uffici
di comunicazione del Consiglio regionale; 
    c) dal 1° gennaio 2018, l'importo di  2.500.000,00  euro  per  il
personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale
e l'importo di 600.000,00 euro per il personale addetto  agli  uffici
di comunicazione del Consiglio regionale. 
  2. Dall'entrata in vigore della  presente  legge  fino  al  termine
della  X  legislatura,  e'  possibile  derogare  il  limite  di   cui
all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981,  n.  20
(Assegnazione  di  personale  ai  Gruppi  consiliari)  e  della  l.r.
39/1998, fermo restando il divieto di stipulare  nuovi  contratti  di
lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale.