Art. 10 Norma transitoria 1. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, della 1.r. 39/1998 non possono eccedere i seguenti importi complessivi annui: a) relativamente all'anno 2016, l'importo di 3.132.694,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 751.736,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale; b) dal 1° gennaio 2017, l'importo di 2.800.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 675.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale; c) dal 1° gennaio 2018, l'importo di 2.500.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 600.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale. 2. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, e' possibile derogare il limite di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della l.r. 39/1998, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale.