Art. 12 Entrata in vigore 1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° febbraio 2016, fermo restando quanto disposto dal comma 2. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 entrano in vigore a decorrere dalla XI legislatura. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 21 gennaio 2016 CHIAMPARINO (Omissis).