Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni della presente legge entrano in  vigore  dal  1°
febbraio 2016, fermo restando quanto disposto dal comma 2. 
  2. Le disposizioni di  cui  all'articolo  7  entrano  in  vigore  a
decorrere dalla XI legislatura. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Data a Torino, addi' 21 gennaio 2016 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).