Art. 2 Modifica all'articolo 1.2 della l.r. 10/1972 1. Il comma 1 dell'articolo 1.2 della l.r. 10/1972 e' sostituito dal seguente: «1. Oltre all'indennita' di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennita' di funzione mensile lorda spettante: a) al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale e' determinata in 1.700,00 euro; b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, e' determinata in 1.250,00 euro; c) ai presidenti dei gruppi consiliari e' determinata in 1.000,00 euro; d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e l'insindacabilita', della Giunta per il regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, e' determinata in 750,00 euro; e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e l'insindacabilita', e' determinata in 600,00 euro.».