Art. 2 
 
            Modifica all'articolo 1.2 della l.r. 10/1972 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 1.2 della l.r.  10/1972  e'  sostituito
dal seguente: 
    «1. Oltre all'indennita'  di  carica  di  cui  all'articolo  1.1,
l'indennita' di funzione mensile lorda spettante: 
      a) al presidente della Giunta regionale  e  al  presidente  del
Consiglio regionale e' determinata in 1.700,00 euro; 
      b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai  vicepresidenti
del Consiglio regionale e agli assessori regionali, e' determinata in
1.250,00 euro; 
      c) ai  presidenti  dei  gruppi  consiliari  e'  determinata  in
1.000,00 euro; 
      d) ai consiglieri  segretari  dell'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio regionale e  ai  presidenti  delle  commissioni  consiliari
permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni,  le
ineleggibilita',  le  incompatibilita'  e  l'insindacabilita',  della
Giunta per il regolamento interno e delle commissioni speciali di cui
all'articolo  31  dello  Statuto   regionale,   ove   istituite,   e'
determinata in 750,00 euro; 
      e) ai vicepresidenti delle  commissioni  consiliari  permanenti
del Consiglio regionale, della Giunta  per  il  regolamento  interno,
delle commissioni speciali di cui  all'  articolo  31  dello  Statuto
regionale,  ove  istituite  e  ai  vicepresidenti  e  al  Consigliere
segretario della Giunta  per  le  elezioni,  le  ineleggibilita',  le
incompatibilita'  e  l'insindacabilita',  e'  determinata  in  600,00
euro.».