Art. 4 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 1. L'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Competenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale) 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con apposita deliberazione: a) provvede a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale; b) individua e definisce, inoltre, le dotazioni di base quali arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche, informatiche, i relativi servizi nonche' le manutenzioni necessarie a garantire una sede decorosa e funzionale all'attivita' istituzionale. 2. L'Ufficio di presidenza individua, altresi', le ulteriori forniture e gli ulteriori servizi necessari per l'esplicazione delle funzioni istituzionali, ivi compresa la comunicazione istituzionale, che, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare o del componente del gruppo misto, sono acquisiti ed erogati dall'amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura non superiore a 3.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso.».