Art. 4 
 
              Sostituzione dell'articolo 2 della legge 
                  regionale 10 novembre 1972, n. 12 
 
  1. L'articolo 2 della legge  regionale  10  novembre  1972,  n.  12
(Funzionamento dei Gruppi consiliari) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2. (Competenze dell'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale) 
  1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio  regionale,  con  apposita
deliberazione: 
    a) provvede a  dotare  ciascun  gruppo  consiliare  di  una  sede
proporzionata alla consistenza numerica nell'ambito degli uffici  del
Consiglio regionale; 
    b) individua e definisce, inoltre, le  dotazioni  di  base  quali
arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche,  informatiche,  i
relativi servizi nonche' le manutenzioni necessarie a  garantire  una
sede decorosa e funzionale all'attivita' istituzionale. 
  2.  L'Ufficio  di  presidenza  individua,  altresi',  le  ulteriori
forniture e gli ulteriori servizi necessari per l'esplicazione  delle
funzioni istituzionali, ivi compresa la comunicazione  istituzionale,
che,  su  richiesta  del  Presidente  del  gruppo  consiliare  o  del
componente   del   gruppo   misto,   sono   acquisiti   ed    erogati
dall'amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti  di  bilancio
per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura
non superiore a 3.500,00 euro per ciascun  consigliere  assegnato  al
gruppo stesso.».