Art. 5 Modifiche in materia di indennita' di fine mandato 1. L'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Ammontare dell'indennita' di fine mandato) e' sostituito dal seguente: «Art. 11. (Ammontare dell'indennita' di fine mandato) 1. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale e' fissato nella misura dell'ultima mensilita' dell'indennita' di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi. 2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non e' considerata. 3. Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha gia' beneficiato della liquidazione dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennita' per gli anni del nuovo mandato.». 2. L'articolo 1.4 della l.r. 10/1972 e' abrogato.