Art. 5 
 
         Modifiche in materia di indennita' di fine mandato 
 
  1. L'articolo 11 della legge regionale  3  settembre  2001,  n.  24
(Ammontare  dell'indennita'  di  fine  mandato)  e'  sostituito   dal
seguente: 
    «Art. 11. (Ammontare dell'indennita' di fine mandato) 
  1. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato spettante ai  membri
del Consiglio regionale e della Giunta  regionale  e'  fissato  nella
misura  dell'ultima  mensilita'  dell'indennita'  di   carica   lorda
percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per  ogni
anno di effettivo esercizio del mandato, per un  periodo  complessivo
non superiore a dieci anni, anche non consecutivi. 
  2. Per gli effetti di cui al  comma  1,  la  frazione  di  anno  di
effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi  e  un  giorno
viene computata  come  anno  intero,  mentre  quella  minore  non  e'
considerata. 
  3. Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al  comma  1,  il
consigliere   che   ha   gia'    beneficiato    della    liquidazione
dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di  riassunzione
del mandato e al termine dello stesso,  alla  corresponsione  di  una
indennita' per gli anni del nuovo mandato.». 
  2. L'articolo 1.4 della l.r. 10/1972 e' abrogato.