Art. 6 Modifica alla legge regionale I dicembre 1998, n. 39 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), e' inserito il seguente: «3 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di 2.500.000 euro; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di 600.000,00 euro.».