Art. 6 
 
        Modifica alla legge regionale I dicembre 1998, n. 39 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di  comunicazione
e sull'ordinamento del personale assegnato), e' inserito il seguente: 
    «3 bis. Le risorse finanziarie  di  cui  al  comma  3  necessarie
all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della
Giunta  regionale  non  possono  eccedere  l'importo  complessivo  di
2.500.000 euro; quelle necessarie all'utilizzo del personale  addetto
agli uffici di comunicazione  del  Consiglio  regionale  non  possono
eccedere l'importo complessivo di 600.000,00 euro.».