Art. 7 Modifica alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) e' sostituito dal seguente: «4. Il relativo contratto a tempo determinato di diritto privato e' rinnovabile e revocabile, e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell'organo politico. L'importo complessivo del trattamento economico lordo annuo e degli oneri a carico dell'amministrazione non puo' superare il limite di 100.000,00 euro.».