Art. 7 
 
        Modifica alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 12 della  legge  regionale  26  ottobre
2009,  n.  25  (Interventi  a  sostegno  dell'informazione  e   della
comunicazione  istituzionale  via  radio,   televisione,   cinema   e
informatica) e' sostituito dal seguente: 
    «4. Il relativo contratto a tempo determinato di diritto  privato
e'  rinnovabile  e  revocabile,  e  si  risolve  di  diritto  con  la
cessazione dalla carica dell'organo politico.  L'importo  complessivo
del  trattamento  economico  lordo  annuo  e  degli  oneri  a  carico
dell'amministrazione  non  puo'  superare  il  limite  di  100.000,00
euro.».