Art. 8 
 
        Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 
 
  1. L'articolo 3 della  legge  regionale  2  dicembre  2009,  n.  28
(Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a  misure
restrittive della liberta' personale) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3. (Trattamento economico) 
  1. Al Garante spetta una indennita' di carica mensile lorda pari  a
2.000,00  euro,  nonche'  il  rimborso   delle   spese   di   viaggio
effettivamente sostenute  e  documentate  per  la  propria  attivita'
istituzionale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'Ufficio di
presidenza. 
  2. Al Garante  spetta  il  trattamento  di  missione  riservato  ai
consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio
regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.».