Art. 8 Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 1. L'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale) e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Trattamento economico) 1. Al Garante spetta una indennita' di carica mensile lorda pari a 2.000,00 euro, nonche' il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attivita' istituzionale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'Ufficio di presidenza. 2. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.».