Allegato Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per attivita' di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (Omissis) CAPO I FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, al fine di supportare il sistema produttivo, con particolare riferimento all'area di crisi industriale complessa di Trieste, stabilisce criteri e modalita' per la concessione di contributi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attivita' industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014, per la realizzazione di progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione e per progetti di riconversione di aree industriali dismesse ai sensi dell'art. 33, comma i, lettere a) ed e) della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali). Art. 2. Regime di aiuto 1. I contributi per le iniziative finanziabili di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti: a) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014; b) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; b) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; c) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; d) innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro nelle relazioni esterne di un'impresa o nella valorizzazione della componente femminile delle risorse umane aziendali e dei percorsi di carriera delle donne esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; e) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014; f) grandi imprese: imprese che non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese; g) impresa in difficolta': impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 1) nel caso di societa' a responsabilita' limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni qualora abbia perso piu' della meta' del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Cio' si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della societa') da' luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla meta' del capitale sociale sottoscritto; 2) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa', diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati nei conti della societa', a causa di perdite cumulate; 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; h) ente di ricerca: un'universita' nonche' un istituto di ricerca, pubblico o privato. Per gli istituti di ricerca pubblici o privati la finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; i) collaborazione effettiva: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione; l) normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria; per elementi di collusione si intende la prestazione di servizi di consulenza e servizi equivalenti e l'acquisizione di brevetti acquisiti o ottenuti in licenze da fonti esterne, a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado. m) accordo di programma 30 gennaio 2014: accordo di programma tra Amministrazioni centrali, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Autorita' Portuale di Trieste e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (lnvitalia), per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attivita' industriali e portuali e al recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste; n) "area di crisi di Trieste": area di crisi industriale complessa come definita all'art. 3 dell'accordo di programma 30 gennaio 2014, coincidente con il perimetro dell'Ente Zona Industriale di Trieste - EZIT, come individuato dalla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25, congiuntamente alle aree demaniali in concessione alla Servola Spa e con esclusione delle aree interessate dalla piattaforma logistica (primo e secondo stralcio); o) aree dismesse: spazi e contenitori, nella forma di beni immobili o loro parte, che non sono piu' usati da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore del regolamento per le attivita' per le quali sono stati progettati e realizzati; p) riconversione di aree industriali dismesse: il processo che consente alle imprese di avviare una nuova attivita' in un'area dismessa. q) Ente Gestore: il soggetto delegato dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla gestione del procedimento per la concessione di contributi per attivita' di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. Art. 4. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese insediate nell'area di crisi di Trieste. 2. Le grandi imprese possono beneficiare di contributi per progetti di innovazione se realizzati in collaborazione con le PMI con le modalita' previste dall'art. 5, comma 2. 3. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: a) essere imprese regolarmente costituite; b) non essere impresa in difficolta'; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare; d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia; f) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 4. Qualora i soggetti beneficiari non abbiano la sede o un'unita' operativa nell'area di crisi di Trieste all'atto della presentazione della domanda, l'apertura della sede o delle unita' operative, da registrarsi presso il registro delle imprese, deve intervenire prima dell'avvio del progetto e deve essere comunicata all'Ente Gestore. In caso contrario il contributo non viene concesso o viene revocato. 5. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo per iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b), i soggetti beneficiari devono svolgere un'attivita', cosi' come registrata nella visura camerale, coerente con il progetto presentato. Per le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera c), i soggetti beneficiari devono dimostrare tale requisito in fase di rendicontazione. CAPO II INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, LIMITI E INTENSITA' DI AIUTO Art. 5. Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili le seguenti iniziative: a) attivita' di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, di seguito denominate rispettivamente progetti di ricerca e progetti di sviluppo; b) attivita' di innovazione di processi e/o dell'organizzazione, di seguito denominate progetti di innovazione; c) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse, di seguito denominati progetti di riconversione. 2. I progetti di innovazione realizzati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se effettuati in collaborazione con le PMI e se quest'ultime sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili. 3. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b) sono finanziabili in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014. 4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera c) ed il costo per la certificazione delle spese delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono finanziabili ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. Art. 6. Divieto di cumulo 1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato, incentivi "de minimis" e Fondi europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' massima di aiuto di cui agli articoli 25 e 29 del Regolamento(UE) 651/2014 e con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea, e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta. Art. 7. Spese ammissibili 1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 2. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), sono ammissibili le seguenti spese: a) spese di personale operante nella sede o nell'unita' produttiva ove viene realizzata l'iniziativa, nella misura in cui e' impiegato nel progetto, con l'esclusione dell'attivita' produttiva ordinaria e dell'attivita' amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa iscritti all'INAIL relativamente all'impresa richiedente al momento dell'avvio del progetto; b) spese per strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica strettamente correlate alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente alla quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura. Qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Per gli strumenti e le attrezzature acquisiti con contratto di leasing e' ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie; c) spese per servizi di consulenza, consulenze brevettuali, prestazioni di terzi e noleggio di strumentazioni ed attrezzature, utilizzati esclusivamente per il progetto e acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Per le suddette spese, i prestatori delle consulenze devono essere in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attivita' da svolgere nel progetto, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente; d) spese per beni immateriali, quali costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati esclusivamente per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Qualora i beni siano soggetti ad ammortamento, sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente alla quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo; e) spese per materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli, direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario dello stesso; f) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura forfettaria del 20 per cento dei costi relativi al responsabile del progetto e dei ricercatori, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 115 (Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'attivita' 1.1.a -linea di attivita' 1.1.a.2 - settore industria -incentivazione della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese (settore industria) del programma operativo regionale (por) fesr obiettivo "competitivita' regionale e occupazione" 20072013); 3. Per le spese del personale di cui al comma 2, lettera a) riferibili alle figure del responsabile del progetto, dei ricercatori e dei tecnici/operai, trovano applicazione le seguenti disposizioni: a) le spese sono ammissibili nella misura in cui il personale medesimo e' impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di 1720 ore/uomo; b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun soggetto, si applicano i costi standard unitari, indicati nell'Allegato C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per la definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nel progetto di ricerca e sviluppo); c) le ore dedicate all'iniziativa sono registrate nel diario del progetto; d) il responsabile del progetto, i ricercatori ed i tecnici/operai devono possedere un'adeguata esperienza professionale in relazione all'attivita' da svolgere nel progetto, illustrata nella domanda, e, per il responsabile del progetto ed i titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa, documentata da curriculum; e) per gli amministratori e soci delle societa' di capitali, con esclusione delle societa' a responsabilita' limitata unipersonali, non dipendenti dell'impresa che realizza il progetto, e' richiesto specifico incarico da parte del consiglio di amministrazione o specifico contratto, di data anteriore a quella di inizio del progetto; f) la congruita' delle spese di personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e l'adeguata esperienza professionale, e' soggetta alla valutazione del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato. 4. Il responsabile del progetto puo' essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa. In tal caso il responsabile del progetto deve possedere un'adeguata esperienza professionale in relazione all'attivita' da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente ed il suo onorario viene considerato quale prestazione di terzi. 5. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere realizzati in collaborazione con enti di ricerca. 6. Sono oggetto di valutazione del Comitato l'adeguata esperienza professionale dei consulenti e dei prestatori di servizi, la pertinenza, la congruita' e l'inquadramento delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione. 7. Sono altresi' ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, i costi connessi all'attivita' di certificazione della spesa di cui all'art. 5, comma 4, alle condizioni e limiti previsti dal decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attivita' di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). 8. Per i progetti di riconversione, di cui all'art. 5, comma 1 lettera c), sono ammissibili le seguenti spese: a) acquisto di aree ed edifici dismessi a prezzo di mercato attestato da perizia giurata indipendente strettamente funzionali al progetto; l'importo e' comunque soggetto a rideterminazione consuntiva sulla base delle spese effettivamente realizzate e degli importi rendicontati. Non e' ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi; b) interventi di rilevanza urbanistica e edilizia su aree dismesse funzionali all'intervento di riconversione, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 11 novembre 2009 n. 19; per gli interventi si applicano le definizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della citata legge; c) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita', spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite del 15%; d) spese relative alla riconversione dell'attivita', quali impianti, macchinari e attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo-contabile e alla logistica all'interno dell'unita' produttiva oggetto del contributo; e) acquisto di arredi e mobili d'ufficio, ad esclusione di beni di lusso e ornamentali; f) spese per l'acquisizione di brevetti, licenze, know-how e diritti d'uso nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; 2. sono considerati ammortizzabili; 3. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; 4. figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni; g) attivita' di bonifica e messa in sicurezza, di cui al decreto legislativo 152/2006; h) rimozione di opere e manufatti in amianto. Sono comunque ricompresi gli ulteriori interventi previsti dagli indirizzi attuativi della legge 15 maggio 1989, n. 181 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), come previsto dalla disciplina di cui all'art. 27, commi 8 e 8-bis del decreto-legge n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012. Art. 8. Spese non ammissibili 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'art. 7 e, in particolare, le spese relative a: a) personale che svolge attivita' amministrativa e di gestione ordinaria, apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale; b) responsabile del progetto, ricercatori, personale tecnico ed ausiliario di cui all'art. 7, comma 3, lettera d) e comma 4 e consulenti e prestatori di servizi di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attivita' da svolgere nel progetto; c) beni immobili, impianti generali, opere edili; d) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi; e) operazioni di lease-back; f) scorte; g) beni o materiali usati; h) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilita' o revisione contabile, consulenze legali; i) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche; j) consulenze per la realizzazione di siti internet se destinati al commercio elettronico, iniziative di pubblicita', studi di fattibilita', ricerche di mercato; k) attivita' di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione; l) certificazione di qualita', omologazione ed attestazioni di conformita', registrazione dei brevetti; m) canoni di manutenzione e assistenza; n) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari; o) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; p) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto. 2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'art. 7, comma 8 e, in particolare, le spese relative a: a) acquisto di aree con destinazione d'uso urbanistica non conforme all'attivita' progettata e di edifici realizzati in difformita' dalle norme edilizie e urbanistiche; b) interventi di manutenzione ordinaria; c) scorte e materiali di consumo; d) spese di gestione; e) I.V.A.; f) spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario. Art. 9. Avvio, durata e conclusione delle iniziative 1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa. 2. Le imprese, per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), devono avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o si procede alla revoca dello stesso. Per progetti di riconversione di aree industriali dismesse, di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) le imprese, devono avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o si procede alla revoca dello stesso. 3. Il progetto di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b) puo' avere una durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 18, comma 2. Il progetto di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) puo' avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla sua data di conclusione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 19, comma 2. 4. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze: a) per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b): 1) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attivita' legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto; 2) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura; 3) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; 4) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nella documentazione di prelievo; b) per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere c), la data riportata nella documentazione relativa alle spese ammissibili di cui all'art. 7 comma 8. 5. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze: a) per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b): 1) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attivita' legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto; 2) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura; 3) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura; 4) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nella documentazione di prelievo; b) per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere c): 1) la conclusione effettiva dell'attivita' legata all'iniziativa, come da "Relazione dettagliata del progetto" di cui al successivo art. 12. 6. Le imprese comunicano, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, la data di avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, pena la non concessione del contributo, utilizzando il facsimile disponibile sul sito internet dell'Ente Gestore. 7. Le date di avvio e conclusione del progetto realizzato in collaborazione tra piu' imprese devono riferirsi al progetto unitario per tutte le imprese partecipanti, anche qualora le stesse intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo. Art. 10. Limiti di spesa e di contributo 1. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in relazione alla dimensione dell'impresa e' il seguente: a) piccola impresa 30.000,00 euro; b) media impresa 150.000,00 euro; c) grande impresa 300.000,00 euro. 2. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b) il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa e' di 2.000.000,00 di euro. 3. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in relazione alla dimensione dell'impresa, e' 30.000,00 euro per la piccola impresa e 50.000,00 euro per la media impresa e 200.000,00 euro per la grande impresa. Il limite massimo di spesa ammissibile del progetto non potra' essere superiore a 1.500.000 euro. 4. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c), il limite massimo di contributo concedibile, in caso di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, e' pari a 200.000,00 euro fatto salvo il limite di 100.000,00 euro in caso di impresa unica che opera nel trasporto di merci su strada per conto terzi. Art. 11. Intensita' dell'aiuto 1. Fatta salva l'eventuale elevazione dell'intensita' del contributo ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nei limiti di cui al comma 5, l'intensita' di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto e' pari al: a) 50 per cento per i progetti di ricerca; b) 25 per cento per i progetti di sviluppo; c) 15 per cento per i progetti di innovazione; d) 40 per cento per i progetti di riconversione con il limite previsto dall'articolo10 comma 4. 2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo presentati da PMI l'intensita' e' elevata di: a) 20 punti percentuali per le piccole imprese; b) 10 punti percentuali per le medie imprese. 3. Per i progetti di innovazione presentati da PMI l'intensita' di aiuto e' elevata di: a) 30 punti percentuali per le piccole imprese; b) 20 punti percentuali per le medie imprese. 4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, fermo restando il limite di cui al comma 5, l'intensita' dell'aiuto di cui al comma 1 puo' essere aumentata di 15 punti percentuali se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese alle seguenti condizioni: a) le singole imprese sono indipendenti l'una dall'altra; b) nessuna sostiene singolarmente oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto realizzato in collaborazione; c) le singole imprese presentano domanda di contributo a valere sul presente regolamento; d) tutte le domande riguardanti il progetto di collaborazione sono ammesse a contributo e riguardano un unico progetto organico; e) le grandi imprese collaborano con PMI nella realizzazione del progetto e le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili. 5. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensita' massima dell'aiuto non puo' in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili. 6. Per i progetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), in alternativa, su richiesta dell'impresa interessata, si applicano le seguenti intensita' di aiuto: a) 40 per cento per le grandi imprese o le PMI, qualora l'impresa opti per il contributo in regime de minimis, ai sensi del regolamento 1407/2013, fermi restando limiti de minimis richiamati all'art. 10, comma 4; b) per le PMI, nel caso in cui l'impresa opti per il contributo in regime di esenzione ai sensi del regolamento 651/2014: 1) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese; 2) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese. 7. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'art. 5, comma 4, l'intensita' massima di aiuto e' fissata secondo i criteri e limiti di cui al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011. CAPO III PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI Art. 12. Presentazione delle domande 1. La domanda di contributo e' presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, con le modalita' previste dal decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali. 2. La domanda di contributo, corredata dalla documentazione di cui al comma 5, e' redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - e secondo le modalita' che saranno indicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e sul sito internet dell'Ente Gestore unitamente alla nota informativa sul procedimento e alle linee guida per la compilazione della domanda. 3. I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e sul sito internet dell'Ente Gestore. 4. Le imprese possono presentare una sola domanda di contributo, per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), o per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c), o per entrambe le iniziative. La domanda di contributo per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b) riguarda un unico progetto organico di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale oppure di innovazione di processo e/o dell'organizzazione. 5. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare: a) la "Relazione del progetto", che illustra le caratteristiche soggettive dell'impresa, i contenuti e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) le imprese devono fornire inoltre: 1) gli elementi utili a dimostrare la sostenibilita' economica del progetto anche attraverso un business plan; 2) la propensione del progetto a rappresentare un investimento produttivo; 3) l'indicazione delle spese di cui si richiede la contribuzione; b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestanti, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) ed e) nonche': 1) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 2) i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; 3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 6; 4) i contributi de minimis percepiti nell'ultimo triennio qualora sia richiesto il contributo per la certificazione delle spese inerenti le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) e nel caso di iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera c); c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 2; d) per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b): 1) il curriculum del responsabile del progetto e dei titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa impegnati nel progetto; 2) il curriculum o le schede di presentazione o altra documentazione equipollente dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'art. 7, comma 2, lettera c); 3) la copia del contratto stipulato con l'ente di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'Allegato B. In mancanza del contratto, lettera di intenti o di incarico, contenente tutti gli elementi identificativi delle attivita' da svolgere, fermo restando che, al fine della conferma del punteggio premiale previsto, il contratto deve essere presentato contestualmente alla rendicontazione della spesa. 6. Le modalita' di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sono riportate nella nota informativa di cui al comma 2. Art. 13. Istruttoria delle domande e predisposizione delle graduatorie 1. Le domande sono valutate tramite procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge regionale 7/2000. In particolare, verranno predisposte due graduatorie distinte, una per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ed una per i progetti di riconversione industriale. 2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonche' la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere. E' consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 4. Qualora non vengano prodotte le integrazioni richieste nei termini di cui al comma 3, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. 5. Le domande, istruite ai sensi del comma 2, sono sottoposte al parere del Comitato che effettua le valutazioni di cui all'art. 7, comma 3 lettera f) e attribuisce a ciascun progetto il punteggio di valutazione tecnica di cui all'art. 14, comma 2, sulla base del quale vengono stilate le graduatorie. 6. Ai fini della graduatoria, a parita' di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo quanto fissato nelle linee guida per la compilazione. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione tra imprese, per tutte le domande che partecipano al progetto, viene presa in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda presentata cronologicamente per prima. 7. Ogni graduatoria viene approvata dall'Ente Gestore entro 120 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle domande e pubblicata sul sito internet dell'Ente Gestore. 8. A seguito dell'approvazione delle graduatorie, l'Ente Gestore provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell'ammissione o non ammissione a finanziamento. 9. Qualora l'ammontare delle richieste ammissibili al finanziamento sia superiore al totale delle risorse disponibili, si procedera' alla ripartizione delle risorse tra le due graduatorie in modo tale che la proporzione tra l'importo delle richieste finanziabili e l'importo delle richieste presentate sia la medesima. 10. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, e' disposta l'assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. 11. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative ad un progetto realizzato in collaborazione tra imprese, le risorse sono assegnate proporzionalmente sulla base della spesa ammessa per ciascuna domanda. 12. Qualora i progetti ammessi in graduatoria non siano finanziabili per insufficiente disponibilita' di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria. 13. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a causa di insufficienti risorse finanziarie vengono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione all'impresa. 14. L'Ente Gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 14, lettera c) e di insufficiente disponibilita' finanziaria di cui al comma 3 dell'art. 15. 15. La domanda per accedere agli incentivi e' archiviata e dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi: a) la domanda per accedere agli incentivi non e' redatta secondo i criteri e le modalita' previste nella relativa modulistica, approvata ai sensi dell'art. 12; b) la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo oppure, sentito il parere del Comitato, di valutare tecnicamente il progetto; c) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione. Art. 14. Valutazione tecnica dei progetti 1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi al merito del progetto, valutandone il grado di innovazione, l'originalita', la validita' tecnica e la sua realizzabilita'. Costituisce titolo prioritario la previsione di interventi rivolti al settore siderurgico, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della LR 3/2015, nei limiti della normativa in materia di aiuti di stato. 2. Ai fini della predisposizione delle graduatorie, le domande sono valutate dal Comitato che attribuisce a ciascuna un punteggio in base ai criteri indicati nelle Sezioni A, B e C dell'Allegato A. In particolare, alle domande relative a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione vengono applicate le sezioni A e B; alle domande relative a progetti di riconversione, vengono applicate le sezioni B e C. 3. Relativamente alle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b) non sono ammessi in graduatoria i progetti che, a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 2, non raggiungono: a) il punteggio minimo di 4 punti relativo a ciascuno dei criteri 1a), 1b), 2a) di cui alla Sezione A dell'Allegato A; b) il punteggio minimo complessivo di 28 punti. 4. Al punteggio ottenuto dai progetti ammissibili ai sensi del comma 3, lettera b) e al punteggio ottenuto da iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) viene eventualmente sommato il punteggio derivante dai criteri indicati nella Sezione B dell'Allegato A. 5. Il totale del punteggio derivato dalla suddetta somma da' luogo al punteggio definitivo del progetto, utile ai fini della predisposizione delle graduatorie. 6. Nel caso di iniziative realizzate in collaborazione tra imprese, all'unico progetto organico viene attribuito il punteggio risultante dalla media dei punteggi definitivi attribuiti ai singoli progetti. Qualora il risultato della media sia un punteggio rappresentato da una cifra decimale, si procede all'arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale e' minore di 5, per eccesso se la stessa e' uguale o maggiore di 5. Art. 15. Concessione del contributo 1. Il provvedimento di concessione e' adottato entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'art. 7 della legge regione 7/2000. 2. Il contributo non e' concesso qualora non sia pervenuta la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 entro i termini previsti. 3. L'Ente Gestore comunica ai soggetti beneficiari la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalita' di presentazione della rendicontazione. 4. In caso di concessioni di importo superiore ad euro 500.000,00, l'Ente Gestore pubblica sul proprio sito Internet le informazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 651/2014. CAPO IV EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA Art. 16. Erogazione in via anticipata 1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet dell'Ente Gestore. 2. L'erogazione anticipata e' subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet dell'Ente Gestore. 3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, deve essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro nove mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo, pena il non accoglimento della richiesta medesima. 4. Alla richiesta di anticipazione viene allegata la dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 5. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione dell'anticipazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve prowedere alla regolarizzazione ed alla restituzione dell'aiuto incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, non si procede alla liquidazione dell'anticipazione. La regolarizzazione deve comunque intervenire entro la liquidazione del saldo del contributo. CAPO V VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA E PROROGA DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO Art. 17. Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo 1. Il soggetto beneficiario esegue l'iniziativa conformemente al progetto, alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, il soggetto beneficiario ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'Ente Gestore, che prowede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato qualora ne sia rilevata l'opportunita' o sussistano dubbi circa la conformita' tra il progetto ammesso e la variazione proposta. 3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'Ente Gestore, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformita' tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato. 4. Non e' ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo complessivo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione del progetto o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa. 5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, ne' del contributo riconosciuto per le diverse iniziative finanziabili di cui all'art. 5. Art. 18. Proroghe della conclusione del progetto 1. Il soggetto beneficiario puo' presentare una o piu' richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'art. 9, comma 4. 2. Il termine di conclusione del progetto puo' essere prorogato entro il limite massimo complessivo di sei mesi. 3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dall'Ente Gestore entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa comunicato ai sensi dell'art. 9, comma 4, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalita' originaria. CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA Art. 19. Giustificativi di spesa 1. Entro il termine di rendicontazione di cui all'art. 21, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilita' delle stesse. 2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere b), c), d), ed e), devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilita' a contributo. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, deve essere fornita adeguata documentazione dei prelievi come da contabilita' di magazzino. 3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 7, comma 7, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa di cui all'art. 22, comma 1, pena la non ammissibilita' a contributo. 4. Nel caso in cui i documenti di spesa ricomprendano forniture piu' ampie, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto. 5. Per le spese sostenute dai beneficiari per le attrezzature, i beni immateriali ed i materiali, di cui all'art. 7, comma 2, lettere b), d) ed e), non sono ritenute ammissibili fatture, documenti contabili di valore probatorio equivalente o documenti di prelievo da magazzino, il cui costo imponibile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro. 6. Il pagamento della documentazione di spesa deve essere effettuato, pena l'inammissibilita' della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale. 7. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 6 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. L'Ente Gestore puo' valutare l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalita', privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita' dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio. 8. Non e' ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile ne' a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. 9. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalita': a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie; b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia. Art. 20. Certificazione delle spese 1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta devono avvalersi dell'attivita' di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011, utilizzando la documentazione di cui all'art. 21, comma 5. 2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione: a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali; b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli di spesa; c) per il personale dipendente impiegato nel progetto, copia del foglio presenze del libro unico dell'impresa relativo al periodo interessato e, per i collaboratori, copia dei contratti di collaborazione; d) per le consulenze, copia dei modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute d'acconto; e) per le strumentazioni ed attrezzature, copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili finanziati, copia dei documenti di trasporto, qualora esistenti, e copia dei contratti di leasing; f) fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo. 3. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione all'Ente Gestore della documentazione di spesa di cui all'art. 19. 4. L'Ente Gestore ha facolta' di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli. Art. 21. Presentazione della rendicontazione 1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano all'Ente Gestore la rendicontazione di spesa, obbligatoriamente certificata ai sensi dell'art. 20, entro il termine massimo di 4 mesi decorrenti dalla data di conclusione del progetto, comunicata ai sensi dell'art. 9, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18. 2. Il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa puo' essere prorogato di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. 3. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione. 4. La rendicontazione, corredata dalla documentazione di cui all'art. 22, e' redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e secondo le modalita' che saranno indicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e sul sito internet dell'Ente Gestore unitamente alla nota informativa sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alle linee guida per la compilazione della rendicontazione, 5. Per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate contestualmente con le modalita' previste ai precedenti commi. Art. 22. Documentazione per la rendicontazione 1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano all'Ente Gestore la seguente documentazione: a) relazione tecnica dell'attivita' svolta, in cui si da' conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate che nelle spese sostenute; b) dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4, comma 2, lettere d) ed e), il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 6 e la dichiarazione di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno; c) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attivita', ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo e innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo; d) elenchi e diari di attivita' relativi al personale; e) elenco dei giustificativi di spesa; f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo; g) dichiarazione concernente la certificazione della totalita' delle spese rendicontate, ai sensi dell'art. 20; h) copia del contratto stipulato con l'ente di ricerca, qualora non allegato alla domanda di contributo; i) copia delle relazioni redatte dagli eventuali consulenti sulle attivita' svolte durante il progetto; l) ulteriore documentazione prevista dalla modulistica di presentazione della rendicontazione di cui all'art. 21, comma 5; m) per gli interventi di cui all'art. 7 comma 8 lettera b) la documentazione di cui all'art. 52 della legge regionale 25 febbraio 2015, n. 3. CAPO VII LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO Art. 23. Istruttoria delle rendicontazioni 1. L'Ente Gestore procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'Ente Gestore puo' richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi. 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'Ente Gestore procede sulla base della documentazione agli atti. 4. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunita' e sussistano dubbi circa la conformita' tra il progetto preventivato e quello realizzato. 5. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato. 6. Qualora, a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo di 28 punti di cui all'art. 14, comma 3, lettera b), ovvero, nel caso in cui non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano stati finanziati, risulti inferiore al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato. 7. In sede di liquidazione, l'Ente Gestore, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi previsti dall'art. 25. Art. 24. Liquidazione del contributo 1. La delibera di liquidazione del contributo e' emanata dall'Ente Gestore entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta. 2. Il contributo liquidabile non e' in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato. 3. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca dello stesso. Art. 25. Rideterminazione del contributo concesso 1. Il contributo concesso e' decurtato della maggiorazione di cui all'art. 11, comma 4 nel caso in cui non sia realizzata la collaborazione tra imprese. 2. Il contributo concesso e' rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 17 e qualora la documentazione di spesa presentata a rendiconto non risulti regolare ai sensi dell'art. 23. 3. Qualora i prototipi, risultato del progetto finanziato, non siano mantenuti presso l'impresa fino alla liquidazione del contributo a saldo, le spese concernenti la realizzazione degli stessi non sono ammesse a rendiconto e conseguentemente il contributo concesso viene rideterminato. 4. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'Ente Gestore procede al recupero secondo le modalita' previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000. CAPO VIII OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E CONTROLLI Art. 26. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari sono tenuti a: a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda; b) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'art. 9, comma 4; c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 comma 3, lettere a), c), d), ed e) e comma 4 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo a saldo; d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 17; e) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dall'Ente Gestore; f) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 27, comma 1; g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 17 e 28; i) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unita' operativa, la ragione sociale; j) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata, eccetto quanto previsto all'art. 6, comma 2; k) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 2; l) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui all'art. 27, comma 1, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo e della rendicontazione, nonche' i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'art. 30; m) conservare presso la sede dell'impresa i prototipi, nel caso di iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) e b), risultato del progetto finanziato, fino alla liquidazione del contributo a saldo, ai fini dei controlli; n) osservare le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'art. 34 della legge regionale 3/2015. Art. 27. Vincolo per le imprese beneficiarie 1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unita' operativa attiva nel territorio regionale per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione del progetto: a) 3 anni per le PMI; b) 5 anni per le grandi imprese. 2. Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ente Gestore per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' entro il 28 febbraio dell'anno seguente, secondo il modello pubblicato sul sito internet dell'Ente Gestore. In caso di inosservanza, l'Ente Gestore procede ad effettuare ispezioni e controlli. 3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati. Art. 28. Operazioni straordinarie e subentro 1. Ai sensi dell'art. 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni: a) il subentrante e' in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalita' e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione; b) e' verificata la prosecuzione dell'attivita' in capo al subentrante; c) e' mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 26 e 27. 2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attivita' con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet dell'Ente Gestore. 3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Ente Gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'Ente Gestore espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 4. L'impresa comunica tempestivamente all'Ente Gestore, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione. 5. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta ne' la revoca ne' la rideterminazione del contributo concesso. Art. 29. Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione 1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Il provvedimento di concessione e' revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora: a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 9, comma 2; b) il progetto non sia avviato entro il termine di sessanta giorni per le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera a), b) e di 120 giorni per le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, ai sensi dell'art. 9, comma 2; c) al momento dell'avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al registro imprese nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia della sede o dell'unita' operativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4; d) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'art. 21, comma 1; e) a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo qualora previsto, ovvero, nel caso in cui non tutti i progetti siano stati finanziati, al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 6; f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'art. 10; g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 23, comma 5; h) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo, ai sensi dell'art. 17, comma 3; i) nel caso di progetti di innovazione realizzati in collaborazione con grandi imprese di cui all'art. 5, comma 2, la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile; j) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'art. 26, comma 1, lettera c) ed i vincoli per le imprese beneficiarie di cui all'art. 27, comma 1; k) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'art. 28; l) non siano osservate le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'art. 34 della legge regionale 3/2015. 3. Il provvedimento di concessione e' revocato ovvero il contributo concesso e' rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicita' del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge. 4. L'Ente Gestore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalita' previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000. 5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti gia' emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. Art. 30. Controlli, verifiche tecniche e amministrative 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonche' per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000. 2. Nel corso dell'intero procedimento puo' essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie. CAPO IX NORME FINALI Art. 31. Rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'art. 2 nonche' alla legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007). Art. 32. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 33. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico