Allegato 
 
Regolamento concernente i criteri e le modalita' per  la  concessione
  di  contributi  per  attivita'  di  ricerca  industriale,  sviluppo
  sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle  imprese
  insediate nell'Area di crisi industriale complessa  di  Trieste  ai
  sensi dell'art. 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. 
    (Omissis) 
 
                               CAPO I 
 
 
                  FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, al  fine  di  supportare  il  sistema
produttivo, con particolare riferimento all'area di crisi industriale
complessa  di  Trieste,  stabilisce  criteri  e  modalita'   per   la
concessione  di  contributi  alle  imprese   insediate   nelle   aree
individuate  dall'Accordo  di  programma  "Per  la  disciplina  degli
interventi relativi alla riqualificazione delle attivita' industriali
e portuali e del recupero ambientale dell'area di  crisi  industriale
complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014, per la  realizzazione  di
progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione e per  progetti  di
riconversione di aree industriali dismesse  ai  sensi  dell'art.  33,
comma i, lettere a) ed e) della legge regionale 20 febbraio 2015,  n.
3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. I contributi per le iniziative finanziabili di cui al presente
regolamento  sono  concessi  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai
seguenti provvedimenti: 
      a) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014; 
      b) regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un
notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
      b) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali,  che  e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
      c) innovazione di processo:  l'applicazione  di  un  metodo  di
produzione  o  di  distribuzione  nuovo  o  sensibilmente  migliorato
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
o nel software), esclusi i  cambiamenti  o  i  miglioramenti  minori,
l'aumento delle capacita' di produzione o di  servizio  ottenuto  con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o  di  sistemi  logistici  che
sono  molto  simili   a   quelli   gia'   in   uso,   la   cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
dei  beni  strumentali,  i  cambiamenti   derivanti   unicamente   da
variazioni del prezzo  dei  fattori,  la  produzione  personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e
altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di  prodotti  nuovi  o
sensibilmente migliorati; 
      d) innovazione  dell'organizzazione:  l'applicazione  di  nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro nelle relazioni esterne  di  un'impresa  o  nella
valorizzazione  della  componente  femminile  delle   risorse   umane
aziendali  e  dei  percorsi  di  carriera  delle  donne   esclusi   i
cambiamenti che si basano su  metodi  organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
      e) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): 
        le imprese che soddisfano i requisiti di cui  all'Allegato  I
al regolamento (UE) 651/2014; 
      f) grandi imprese: 
        imprese che non rientrano nella definizione di  microimprese,
piccole e medie imprese; 
      g) impresa in difficolta': 
        impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 
        1) nel caso di societa' a responsabilita'  limitata,  diversa
dalle PMI costituitesi da meno di tre anni qualora abbia  perso  piu'
della meta' del capitale sociale  sottoscritto  a  causa  di  perdite
cumulate. Cio' si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate
dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come
parte dei fondi  propri  della  societa')  da'  luogo  a  un  importo
cumulativo  negativo  superiore  alla  meta'  del  capitale   sociale
sottoscritto; 
        2) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci abbiano  la
responsabilita' illimitata per i debiti della societa', diversa dalle
PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso piu'  della
meta' dei fondi propri, quali indicati nei conti  della  societa',  a
causa di perdite cumulate; 
        3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste  dal  diritto  nazionale
per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su  richiesta
dei suoi creditori; 
        4)  qualora  l'impresa  abbia  ricevuto  un  aiuto   per   il
salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o  revocato  la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per  la  ristrutturazione  e  sia
ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
        5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora,  negli
ultimi  due  anni  il  rapporto  debito/patrimonio  netto   contabile
dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il  quoziente  di  copertura
degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a
1,0; 
      h) ente di ricerca: 
        un'universita' nonche' un istituto  di  ricerca,  pubblico  o
privato. Per gli istituti di ricerca pubblici o privati la  finalita'
principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca  industriale,
di sviluppo  sperimentale  e  di  innovazione  e  nel  diffonderne  i
risultati   mediante   l'insegnamento,   la   pubblicazione   o    il
trasferimento di tecnologie e gli utili sono interamente  reinvestiti
nelle attivita' di ricerca, nella diffusione  dei  loro  risultati  o
nell'insegnamento; 
      i) collaborazione effettiva: 
        la  collaborazione  tra   almeno   due   parti   indipendenti
finalizzata  allo  scambio  di  conoscenze  o  di  tecnologie,  o  al
conseguimento di un  obiettivo  comune  basato  sulla  divisione  del
lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata
del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione  e
ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale  e  la
prestazione di servizi di  ricerca  non  sono  considerate  forme  di
collaborazione; 
      l) normali condizioni di mercato: 
        una situazione in cui le condizioni  relative  all'operazione
tra i contraenti non differiscono da quelle che  sarebbero  applicate
tra  imprese  indipendenti  e  non  contengono  alcun   elemento   di
collusione; il principio  delle  normali  condizioni  di  mercato  si
considera soddisfatto se l'operazione si svolge  nel  quadro  di  una
procedura aperta, trasparente e non discriminatoria; per elementi  di
collusione si intende la  prestazione  di  servizi  di  consulenza  e
servizi equivalenti e l'acquisizione di brevetti acquisiti o ottenuti
in  licenze  da  fonti  esterne,  a  fronte  di  rapporti   giuridici
instaurati, a qualunque titolo,  tra  societa',  persone  giuridiche,
amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed  affini  sino  al
secondo grado. 
      m) accordo di programma 30 gennaio 2014: 
        accordo di programma tra  Amministrazioni  centrali,  Regione
Friuli Venezia Giulia,  Provincia  di  Trieste,  Comune  di  Trieste,
Autorita' Portuale di Trieste e Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (lnvitalia), per la
disciplina degli  interventi  relativi  alla  riqualificazione  delle
attivita' industriali e portuali e al recupero  ambientale  nell'area
di crisi industriale complessa di Trieste; 
      n) "area di crisi di Trieste": 
        area di crisi industriale complessa come definita all'art.  3
dell'accordo  di  programma  30  gennaio  2014,  coincidente  con  il
perimetro  dell'Ente  Zona  Industriale  di  Trieste  -  EZIT,   come
individuato  dalla  legge  regionale  1°   ottobre   2002,   n.   25,
congiuntamente alle aree demaniali in concessione alla Servola Spa  e
con esclusione delle aree  interessate  dalla  piattaforma  logistica
(primo e secondo stralcio); 
      o) aree dismesse: 
        spazi e contenitori, nella forma  di  beni  immobili  o  loro
parte, che non sono piu' usati da almeno 1 anno alla data di  entrata
in vigore del regolamento per le attivita' per le  quali  sono  stati
progettati e realizzati; 
      p) riconversione di aree industriali dismesse: 
        il processo che consente alle imprese di  avviare  una  nuova
attivita' in un'area dismessa. 
      q) Ente Gestore: 
        il soggetto delegato dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla
gestione del  procedimento  per  la  concessione  di  contributi  per
attivita' di ricerca industriale, sviluppo sperimentale,  innovazione
e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi
industriale complessa di Trieste ai sensi dell'art. 33,  della  legge
regionale 20 febbraio 2015, n. 3. 
 
                               Art. 4. 
 
 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
    1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento le imprese insediate nell'area di crisi di Trieste. 
    2. Le  grandi  imprese  possono  beneficiare  di  contributi  per
progetti di innovazione se realizzati in collaborazione  con  le  PMI
con le modalita' previste dall'art. 5, comma 2. 
    3. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere imprese regolarmente costituite; 
      b) non essere impresa in difficolta'; 
      c)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposti a procedure  concorsuali  previste
dalla legge fallimentare; 
      d) non essere destinatari di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300); 
      e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione  del
contributo previste dalla vigente normativa antimafia; 
      f) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 
    4. Qualora i soggetti beneficiari non abbiano la sede o un'unita'
operativa nell'area di crisi di Trieste all'atto della  presentazione
della domanda, l'apertura della sede o  delle  unita'  operative,  da
registrarsi presso il registro delle imprese, deve intervenire  prima
dell'avvio del progetto e deve essere comunicata all'Ente Gestore. In
caso contrario il contributo non viene concesso o viene revocato. 
    5. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda  di  contributo  per
iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettere  a)  e  b),  i  soggetti
beneficiari devono svolgere un'attivita', cosi' come registrata nella
visura  camerale,  coerente  con  il  progetto  presentato.  Per   le
iniziative  di  cui  all'art.  5  comma  1  lettera  c),  i  soggetti
beneficiari   devono   dimostrare   tale   requisito   in   fase   di
rendicontazione. 
 
                               CAPO II 
 
 
             INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, 
                    LIMITI E INTENSITA' DI AIUTO 
 
 
                               Art. 5. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Sono finanziabili le seguenti iniziative: 
      a)  attivita'  di   ricerca   industriale   e/o   di   sviluppo
sperimentale,  di  seguito  denominate  rispettivamente  progetti  di
ricerca e progetti di sviluppo; 
      b)    attivita'    di    innovazione    di     processi     e/o
dell'organizzazione, di seguito denominate progetti di innovazione; 
      c) progetti per la riconversione di aree industriali  dismesse,
di seguito denominati progetti di riconversione. 
    2. I progetti di innovazione realizzati da  grandi  imprese  sono
ammissibili esclusivamente se effettuati in collaborazione con le PMI
e se quest'ultime sostengono almeno il 30 per cento  del  totale  dei
costi ammissibili. 
    3. Le iniziative di  cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  sono
finanziabili in osservanza delle condizioni  di  cui  al  regolamento
(UE) n. 651/2014. 
    4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera c) ed il costo per la
certificazione delle spese  delle  iniziative  di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), sono finanziabili ai sensi del regolamento  (UE)  n.
1407/2013. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'art.  1  non
sono cumulabili con  altri  incentivi  pubblici,  compresi  aiuti  di
Stato, incentivi "de minimis" e Fondi  europei  a  gestione  diretta,
ottenuti per le stesse iniziative ed  aventi  ad  oggetto  le  stesse
spese. 
    2. In deroga a quanto disposto dal comma  1,  i  contributi  sono
cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" erogati sotto  forma  di
garanzia, a condizione che  tale  cumulo  non  porti  al  superamento
dell'intensita' massima di aiuto di cui agli articoli  25  e  29  del
Regolamento(UE) 651/2014 e con ulteriori misure di incentivazione non
costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea,
e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla
realizzazione delle  iniziative  finanziabili  sostenute  dal  giorno
successivo alla data di presentazione della domanda. 
    2. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e  di  innovazione,  di
cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), sono ammissibili le seguenti
spese: 
      a)  spese  di  personale  operante  nella  sede  o  nell'unita'
produttiva ove viene realizzata l'iniziativa, nella misura in cui  e'
impiegato nel progetto, con  l'esclusione  dell'attivita'  produttiva
ordinaria   e   dell'attivita'   amministrativa-commerciale.    Detto
personale deve  essere  legato  all'impresa  da  rapporto  di  lavoro
dipendente, a tempo determinato o indeterminato,  o  da  rapporto  di
collaborazione attuato attraverso le  forme  contrattuali  consentite
dalla vigente normativa. Sono assimilati al  personale  dipendente  i
titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa
iscritti all'INAIL relativamente all'impresa richiedente  al  momento
dell'avvio del progetto; 
      b) spese per strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di
fabbrica strettamente correlate alla realizzazione del progetto. Sono
ammessi a contributo i  costi  di  ammortamento,  limitatamente  alla
quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo  del
bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato
conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo  decorre
dalla data di consegna del bene specificata nella  documentazione  di
trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla
data della  relativa  fattura.  Qualora  le  attrezzature  non  siano
soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Per gli
strumenti e le attrezzature acquisiti con  contratto  di  leasing  e'
ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del  bene
per il progetto, la spesa per la quota capitale delle  singole  rate,
con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie; 
      c) spese per servizi  di  consulenza,  consulenze  brevettuali,
prestazioni di terzi e noleggio di  strumentazioni  ed  attrezzature,
utilizzati esclusivamente  per  il  progetto  e  acquisiti  da  fonti
esterne alle normali condizioni di mercato. Per le suddette spese,  i
prestatori delle consulenze devono essere  in  possesso  di  adeguata
esperienza professionale in relazione all'attivita' da  svolgere  nel
progetto, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra
documentazione equipollente; 
      d)  spese   per   beni   immateriali,   quali   costi   diretti
all'acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza e software
specialistici, utilizzati esclusivamente per il progetto e  acquisiti
o ottenuti in licenza da fonti esterne  alle  normali  condizioni  di
mercato. Qualora i beni siano soggetti ad ammortamento, sono  ammessi
a contributo  i  costi  di  ammortamento,  limitatamente  alla  quota
derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo  del  bene
nell'ambito del progetto ed  il  periodo  di  ammortamento  calcolato
conformemente alla normativa vigente.  Nel  caso  i  beni  non  siano
soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo; 
      e) spese per materiali di  consumo  specifico,  di  ricambio  o
durevoli, direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di
prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a  magazzino,  i
medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati
al costo di inventario dello stesso; 
      f) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella
misura  forfettaria  del  20  per  cento  dei   costi   relativi   al
responsabile  del  progetto  e  dei  ricercatori,  ai   sensi   della
Deliberazione  della  Giunta  regionale  28  gennaio  2010,  n.   115
(Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria
delle spese generali per le iniziative dell'attivita' 1.1.a -linea di
attivita' 1.1.a.2 - settore industria -incentivazione della  ricerca,
sviluppo  e  innovazione  delle  imprese  (settore   industria)   del
programma operativo regionale (por)  fesr  obiettivo  "competitivita'
regionale e occupazione" 20072013); 
    3. Per le spese del personale di  cui  al  comma  2,  lettera  a)
riferibili alle figure del responsabile del progetto, dei ricercatori
e dei tecnici/operai, trovano applicazione le seguenti disposizioni: 
      a) le spese sono ammissibili nella misura in cui  il  personale
medesimo e' impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di
1720 ore/uomo; 
      b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun
soggetto,  si  applicano   i   costi   standard   unitari,   indicati
nell'Allegato C, ai sensi della deliberazione della Giunta  regionale
17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per  la
definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca
e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori  che
intervengono nel progetto di ricerca e sviluppo); 
      c) le ore dedicate all'iniziativa sono  registrate  nel  diario
del progetto; 
      d)  il  responsabile  del  progetto,   i   ricercatori   ed   i
tecnici/operai devono possedere un'adeguata esperienza  professionale
in relazione all'attivita' da svolgere nel progetto, illustrata nella
domanda,  e,  per  il  responsabile  del  progetto  ed  i   titolari,
collaboratori  familiari,   soci   e   amministratori   dell'impresa,
documentata da curriculum; 
      e) per gli amministratori e soci delle  societa'  di  capitali,
con   esclusione   delle   societa'   a   responsabilita'    limitata
unipersonali, non dipendenti dell'impresa che realizza  il  progetto,
e'  richiesto  specifico  incarico  da   parte   del   consiglio   di
amministrazione o specifico contratto, di data anteriore a quella  di
inizio del progetto; 
      f) la congruita' delle spese di personale,  in  relazione  alle
dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e
l'adeguata esperienza professionale, e' soggetta alla valutazione del
Comitato tecnico consultivo  per  le  politiche  economiche,  di  cui
all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca  scientifica  e  sviluppo
tecnologico), di seguito denominato Comitato. 
    4. Il responsabile del progetto puo'  essere  anche  un  soggetto
esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione
nella stessa. In tal caso il responsabile del progetto deve possedere
un'adeguata esperienza professionale in  relazione  all'attivita'  da
svolgere nel progetto, come documentata da  curriculum  o  scheda  di
presentazione o altra documentazione equipollente ed il suo  onorario
viene considerato quale prestazione di terzi. 
    5. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  possono  essere
realizzati in collaborazione con enti di ricerca. 
    6. Sono oggetto di valutazione del Comitato l'adeguata esperienza
professionale  dei  consulenti  e  dei  prestatori  di  servizi,   la
pertinenza, la congruita' e l'inquadramento  delle  spese  in  misura
totale  o  parziale  nell'ambito   delle   fattispecie   di   ricerca
industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione. 
    7. Sono altresi' ammissibili a contributo, ai sensi dell'art.  41
bis,  comma  4,  della  legge  regionale  7/2000,  i  costi  connessi
all'attivita' di certificazione della spesa di cui all'art. 5,  comma
4, alle condizioni e limiti previsti dal decreto del Presidente della
Regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (Regolamento concernente  criteri
e modalita' per la concessione di contributi  a  fronte  delle  spese
connesse all'attivita' di  certificazione  della  rendicontazione  ai
sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 11/2009  -  Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici). 
    8. Per i progetti di riconversione, di cui all'art.  5,  comma  1
lettera c), sono ammissibili le seguenti spese: 
      a) acquisto di aree ed edifici dismessi  a  prezzo  di  mercato
attestato da perizia giurata indipendente strettamente funzionali  al
progetto;  l'importo  e'   comunque   soggetto   a   rideterminazione
consuntiva sulla base delle spese effettivamente realizzate  e  degli
importi rendicontati. Non e' ammissibile la concessione di  incentivi
di qualsiasi tipo  a  fronte  di  rapporti  giuridici  instaurati,  a
qualunque titolo, tra societa', persone  giuridiche,  amministratori,
soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini  sino  al  secondo  grado.
Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici  instaurati
assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi; 
      b) interventi di  rilevanza  urbanistica  e  edilizia  su  aree
dismesse funzionali all'intervento di  riconversione,  ad  esclusione
degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.  4,  comma
2, lett. a) della L.R. 11 novembre 2009 n. 19; per gli interventi  si
applicano le definizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della citata
legge; 
      c) progettazione e direzione  lavori,  studi  di  fattibilita',
spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite del 15%; 
      d) spese  relative  alla  riconversione  dell'attivita',  quali
impianti, macchinari e attrezzature  destinati  alla  produzione,  al
settore  amministrativo-contabile  e   alla   logistica   all'interno
dell'unita' produttiva oggetto del contributo; 
      e) acquisto di arredi e mobili d'ufficio, ad esclusione di beni
di lusso e ornamentali; 
      f) spese per l'acquisizione di brevetti,  licenze,  know-how  e
diritti d'uso nel rispetto delle seguenti condizioni: 
        1.  sono   utilizzati   esclusivamente   nello   stabilimento
beneficiario degli aiuti; 
        2. sono considerati ammortizzabili; 
        3. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi  che  non
hanno relazioni con l'acquirente; 
        4. figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa  per  almeno
tre anni; 
      g) attivita' di bonifica  e  messa  in  sicurezza,  di  cui  al
decreto legislativo 152/2006; 
      h) rimozione di opere e manufatti in amianto. 
    Sono comunque ricompresi gli ulteriori interventi previsti  dagli
indirizzi attuativi della legge 15 maggio 1989, n.  181  (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
120,  recante  misure  di  sostegno  e  di  reindustrializzazione  in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia), come  previsto
dalla  disciplina  di  cui  all'art.  27,  commi  8   e   8-bis   del
decreto-legge n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del  Paese),
convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma
1 lettere a) e b), non sono considerate ammissibili le spese  diverse
da quelle previste dall'art. 7 e, in particolare, le  spese  relative
a: 
      a) personale che svolge attivita' amministrativa e di  gestione
ordinaria, apprendisti,  viaggi  e  missioni  dei  dipendenti  e  dei
soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale; 
      b) responsabile del progetto, ricercatori, personale tecnico ed
ausiliario di cui all'art. 7,  comma  3,  lettera  d)  e  comma  4  e
consulenti e prestatori di  servizi  di  cui  all'art.  7,  comma  2,
lettera c) privi di adeguata esperienza  professionale  in  relazione
all'attivita' da svolgere nel progetto; 
      c) beni immobili, impianti generali, opere edili; 
      d) strumenti ed attrezzature non strettamente  funzionali  alla
realizzazione del progetto, personalizzazione di macchinari destinati
alla produzione e  relativi  meccanismi  di  controllo,  acquisto  di
arredi; 
      e) operazioni di lease-back; 
      f) scorte; 
      g) beni o materiali usati; 
      h) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi
di contabilita' o revisione contabile, consulenze legali; 
      i) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso,
manuali utente e specifiche tecniche; 
      j)  consulenze  per  la  realizzazione  di  siti  internet   se
destinati al commercio elettronico, iniziative di pubblicita',  studi
di fattibilita', ricerche di mercato; 
      k)   attivita'   di   consulenza   avente   per   oggetto    la
predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione; 
      l) certificazione di qualita', omologazione ed attestazioni  di
conformita', registrazione dei brevetti; 
      m) canoni di manutenzione e assistenza; 
      n)  garanzie  fornite  da  istituti  bancari,  assicurativi   o
finanziari; 
      o) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e
tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di  cambio  ed  altri
oneri   meramente   finanziari;   p)   mancati   ricavi   determinati
dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al
progetto. 
    2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma
1 lettera c) non sono considerate ammissibili  le  spese  diverse  da
quelle previste dall'art. 7, comma 8  e,  in  particolare,  le  spese
relative a: 
      a) acquisto di aree  con  destinazione  d'uso  urbanistica  non
conforme  all'attivita'  progettata  e  di  edifici   realizzati   in
difformita' dalle norme edilizie e urbanistiche; 
      b) interventi di manutenzione ordinaria; 
      c) scorte e materiali di consumo; 
      d) spese di gestione; 
      e) I.V.A.; 
      f)  spese  non   adeguatamente   documentate   da   parte   del
beneficiario. 
 
                               Art. 9. 
 
 
            Avvio, durata e conclusione delle iniziative 
 
    1. Le imprese indicano in sede di domanda  le  date  presunte  di
avvio e conclusione dell'iniziativa. 
    2. Le imprese, per i  progetti  di  ricerca,  di  sviluppo  e  di
innovazione, di cui all'art. 5, comma  1  lettere  a)  e  b),  devono
avviare l'iniziativa in data successiva  a  quella  di  presentazione
della domanda e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento  della
comunicazione di ammissione in graduatoria. In mancanza del  rispetto
del suddetto termine il contributo non viene concesso  o  si  procede
alla revoca dello stesso.  Per  progetti  di  riconversione  di  aree
industriali dismesse, di cui  all'art.  5,  comma  1  lettera  c)  le
imprese, devono avviare l'iniziativa in data successiva a  quella  di
presentazione della domanda e comunque entro  centoventi  giorni  dal
ricevimento della comunicazione  di  ammissione  in  graduatoria.  In
mancanza del rispetto del suddetto termine il  contributo  non  viene
concesso o si procede alla revoca dello stesso. 
    3. Il progetto di cui all'art. 5, comma 1 lettere a)  e  b)  puo'
avere una durata massima di 24 mesi decorrenti dalla  data  di  avvio
effettivo   dell'iniziativa   fino   alla   data    di    conclusione
dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga  concessa  ai  sensi
dell'art. 18, comma 2. Il progetto di cui all'art. 5, comma 1 lettera
c) puo' avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data  di
avvio effettivo dell'iniziativa fino alla sua  data  di  conclusione,
fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 19, comma
2. 
    4. Per avvio dell'iniziativa  si  intende  il  verificarsi  della
prima delle seguenti circostanze: 
      a) per la realizzazione delle iniziative  di  cui  all'art.  5,
comma 1 lettere a) e b): 
        1) nel caso di prestazioni fornite  dal  personale,  l'inizio
effettivo dell'attivita' legata all'iniziativa,  come  attestato  nel
diario del progetto; 
        2) nel  caso  di  fornitura  di  beni,  la  data  dell'ordine
giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento
di trasporto.  In  assenza  di  quest'ultimo,  la  data  della  prima
fattura; 
        3)  nel  caso  di  fornitura   di   servizi,   consulenze   e
collaborazioni,  la  data  del  contratto  giuridicamente  vincolante
ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; 
        4) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino,  la  data
riportata nella documentazione di prelievo; 
      b) per la realizzazione delle iniziative  di  cui  all'art.  5,
comma 1 lettere c), la data riportata nella  documentazione  relativa
alle spese ammissibili di cui all'art. 7 comma 8. 
    5. Per conclusione  dell'iniziativa  si  intende  il  verificarsi
dell'ultima delle seguenti circostanze: 
      a) per la realizzazione delle iniziative  di  cui  all'art.  5,
comma 1 lettere a) e b): 
        1)  nel  caso  di  prestazioni  fornite  dal  personale,   la
conclusione  effettiva  dell'attivita'  legata  all'iniziativa,  come
attestato nel diario del progetto; 
        2) nel caso di fornitura di beni, la data di  consegna  degli
stessi specificata nella  documentazione  di  trasporto,  ovvero,  in
mancanza di tale specificazione, la data della fattura; 
        3) nel caso di fornitura di servizi, la data  di  conclusione
della prestazione specificata nel contratto ovvero,  in  mancanza  di
tale specificazione, la data della fattura; 
        4) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino,  la  data
riportata nella documentazione di prelievo; 
      b) per la realizzazione delle iniziative  di  cui  all'art.  5,
comma 1 lettere c): 
        1)   la   conclusione   effettiva    dell'attivita'    legata
all'iniziativa, come da "Relazione dettagliata del progetto"  di  cui
al successivo art. 12. 
    6. Le imprese comunicano, entro  il  termine  di  15  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, la data
di avvio dell'iniziativa e  la  data  di  conclusione,  pena  la  non
concessione del contributo, utilizzando il facsimile disponibile  sul
sito internet dell'Ente Gestore. 
    7. Le date di avvio e  conclusione  del  progetto  realizzato  in
collaborazione tra piu' imprese devono riferirsi al progetto unitario
per  tutte  le  imprese  partecipanti,  anche   qualora   le   stesse
intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                   Limiti di spesa e di contributo 
 
    1. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e  b),
il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in relazione  alla
dimensione dell'impresa e' il seguente: 
      a) piccola impresa 30.000,00 euro; 
      b) media impresa 150.000,00 euro; 
      c) grande impresa 300.000,00 euro. 
    2. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a)  e  b)
il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa e'  di
2.000.000,00 di euro. 
    3. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma  1  lettera  c)  il
limite minimo di spesa ammissibile del  progetto  in  relazione  alla
dimensione dell'impresa, e' 30.000,00 euro per la piccola  impresa  e
50.000,00 euro per la media impresa e 200.000,00 euro per  la  grande
impresa. 
    Il limite massimo di spesa ammissibile del  progetto  non  potra'
essere superiore a 1.500.000 euro. 
    4. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1  lettera  c),  il
limite massimo di contributo concedibile, in caso di aiuto  ai  sensi
del regolamento (UE) n. 1407/2013, e' pari a  200.000,00  euro  fatto
salvo il limite di 100.000,00 euro in caso di impresa unica che opera
nel trasporto di merci su strada per conto terzi. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                        Intensita' dell'aiuto 
 
    1.  Fatta  salva  l'eventuale  elevazione   dell'intensita'   del
contributo ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nei limiti di cui al comma 5,
l'intensita' di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto
e' pari al: 
      a) 50 per cento per i progetti di ricerca; 
      b) 25 per cento per i progetti di sviluppo; 
      c) 15 per cento per i progetti di innovazione; 
      d) 40 per cento per i progetti di riconversione con  il  limite
previsto dall'articolo10 comma 4. 
    2. Per i progetti di ricerca e  di  sviluppo  presentati  da  PMI
l'intensita' e' elevata di: 
      a) 20 punti percentuali per le piccole imprese; 
      b) 10 punti percentuali per le medie imprese. 
    3. Per i progetti di innovazione presentati da  PMI  l'intensita'
di aiuto e' elevata di: 
      a) 30 punti percentuali per le piccole imprese; 
      b) 20 punti percentuali per le medie imprese. 
    4. Per i progetti di ricerca e di  sviluppo,  fermo  restando  il
limite di cui al comma 5, l'intensita' dell'aiuto di cui al  comma  1
puo' essere aumentata di 15 punti percentuali se il progetto comporta
una collaborazione effettiva tra almeno  due  imprese  alle  seguenti
condizioni: 
      a) le singole imprese sono indipendenti l'una dall'altra; 
      b) nessuna sostiene singolarmente oltre il  70  per  cento  dei
costi ammissibili del progetto realizzato in collaborazione; 
      c) le singole imprese presentano domanda di contributo a valere
sul presente regolamento; 
      d) tutte le domande riguardanti il progetto  di  collaborazione
sono ammesse a contributo e riguardano un unico progetto organico; e)
le  grandi  imprese  collaborano  con  PMI  nella  realizzazione  del
progetto e le PMI coinvolte sostengono almeno il  30  per  cento  dei
costi ammissibili. 
    5. Per i progetti di ricerca  e  sviluppo,  l'intensita'  massima
dell'aiuto non puo' in ogni caso superare l'80 per  cento  dei  costi
ammissibili. 
    6. Per i progetti di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  c),  in
alternativa, su richiesta dell'impresa interessata, si  applicano  le
seguenti intensita' di aiuto: 
      a) 40 per cento  per  le  grandi  imprese  o  le  PMI,  qualora
l'impresa opti per il contributo in regime de minimis, ai  sensi  del
regolamento 1407/2013, fermi restando limiti  de  minimis  richiamati
all'art. 10, comma 4; 
      b) per le PMI, nel caso in cui l'impresa opti per il contributo
in regime di esenzione ai sensi del regolamento 651/2014: 
        1) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese; 
        2) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese. 
    7. Per le spese connesse alla certificazione di cui  all'art.  5,
comma 4, l'intensita' massima di aiuto e' fissata secondo i criteri e
limiti di cui  al  regolamento  regionale  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione n. 123/2011. 
 
                              CAPO III 
 
 
                    PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 
                      VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 
 
                              Art. 12. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di  contributo  e'  presentata,  nel  rispetto  del
regime fiscale  vigente  sull'imposta  di  bollo,  con  le  modalita'
previste dal decreto del direttore Area per il  manifatturiero  della
Direzione centrale  attivita'  produttive,  commercio,  cooperazione,
risorse agricole e forestali. 
    2. La domanda di contributo, corredata  dalla  documentazione  di
cui al comma 5, e' redatta esclusivamente utilizzando la  modulistica
approvata con decreto del direttore Area per il manifatturiero  della
Direzione centrale  attivita'  produttive,  commercio,  cooperazione,
risorse agricole e forestali - e secondo  le  modalita'  che  saranno
indicate sul Bollettino Ufficiale della Regione,  sul  sito  internet
della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo  www.regione.fvg.it
e  sul  sito  internet  dell'Ente  Gestore   unitamente   alla   nota
informativa sul procedimento e alle linee guida per  la  compilazione
della domanda. 
    3. I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande
di contributo sono fissati con decreto  del  direttore  Area  per  il
manifatturiero  della  Direzione   centrale   attivita'   produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, da pubblicarsi
sul Bollettino Ufficiale  della  Regione,  sul  sito  internet  della
Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e  sul
sito internet dell'Ente Gestore. 
    4. Le imprese possono presentare una sola domanda di  contributo,
per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b),  o  per
le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c), o  per  entrambe
le iniziative. La domanda di contributo  per  le  iniziative  di  cui
all'art. 5, comma 1 lettere  a)  e  b)  riguarda  un  unico  progetto
organico di ricerca industriale e/o di sviluppo  sperimentale  oppure
di innovazione di processo e/o dell'organizzazione. 
    5. Nella documentazione allegata alla domanda sono  comprese,  in
particolare: 
      a) la "Relazione del progetto", che illustra le caratteristiche
soggettive dell'impresa, i contenuti e gli obiettivi del progetto, il
periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle
relative spese. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1  lettera
c) le imprese devono fornire inoltre: 
        1)  gli  elementi  utili  a  dimostrare   la   sostenibilita'
economica del progetto anche attraverso un business plan; 
        2)  la  propensione   del   progetto   a   rappresentare   un
investimento produttivo; 
        3)  l'indicazione  delle  spese  di  cui   si   richiede   la
contribuzione; 
      b) le dichiarazioni sostitutive  dell'atto  di  notorieta',  in
conformita'  alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa)  ed  attestanti,  in  particolare,  il  possesso  dei
requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, comma 2,  lettere  c),
d) ed e) nonche': 
        1) il rispetto della normativa vigente in tema  di  sicurezza
sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della  legge  regionale  5  dicembre
2003,  n.  18  (Interventi  urgenti   nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in
materia di sicurezza sul lavoro, asili nido  nei  luoghi  di  lavoro,
nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 
        2) i parametri dimensionali previsti dalla vigente  normativa
comunitaria in materia di definizione delle microimprese,  piccole  e
medie imprese; 
        3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 6; 
        4) i contributi de  minimis  percepiti  nell'ultimo  triennio
qualora sia richiesto il contributo per la certificazione delle spese
inerenti le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettere a)  e  b)  e
nel caso di iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera c); 
      c)  la  dichiarazione  di  aver  preso   visione   della   nota
informativa di cui al comma 2; 
      d) per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1  lettere  a)  e
b): 
        1)  il  curriculum  del  responsabile  del  progetto  e   dei
titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa
impegnati nel progetto; 
        2) il  curriculum  o  le  schede  di  presentazione  o  altra
documentazione equipollente dei soggetti prestatori delle  consulenze
di cui all'art. 7, comma 2, lettera c); 
        3) la copia del contratto stipulato con  l'ente  di  ricerca,
eventualmente contenente la condizione sospensiva  che  ne  subordina
l'efficacia  alla   concessione   del   contributo,   ai   fini   del
riconoscimento del punteggio di cui all'Allegato B. In  mancanza  del
contratto, lettera di intenti o di  incarico,  contenente  tutti  gli
elementi identificativi delle attivita' da svolgere,  fermo  restando
che, al fine della  conferma  del  punteggio  premiale  previsto,  il
contratto deve essere presentato contestualmente alla rendicontazione
della spesa. 
    6. Le modalita' di trattamento dei  dati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione
dei dati personali) sono riportate nella nota informativa di  cui  al
comma 2. 
 
                              Art. 13. 
 
 
    Istruttoria delle domande e predisposizione delle graduatorie 
 
    1. Le domande sono valutate tramite procedimento  a  graduatoria,
ai sensi dell'art. 36, comma  2  della  legge  regionale  7/2000.  In
particolare, verranno predisposte due graduatorie distinte, una per i
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ed una per i progetti  di
riconversione industriale. 
    2. Ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  regionale  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento
nonche' la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4,  effettuando,
ove   necessario,   gli   opportuni   accertamenti   anche   mediante
sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 
    3. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore  a  venti
giorni per provvedere. E' consentita la proroga del termine, per  una
sola volta e per un massimo di dieci  giorni,  a  condizione  che  la
richiesta sia  motivata  e  presentata  prima  della  scadenza  dello
stesso. 
    4. Qualora non vengano prodotte  le  integrazioni  richieste  nei
termini di cui al comma 3, si procede con  l'istruttoria  sulla  base
della documentazione agli atti. 
    5. Le domande, istruite ai sensi del comma 2, sono sottoposte  al
parere del Comitato che effettua le valutazioni di  cui  all'art.  7,
comma 3 lettera f) e attribuisce a ciascun progetto il  punteggio  di
valutazione tecnica di cui all'art. 14, comma 2, sulla base del quale
vengono stilate le graduatorie. 
    6. Ai fini della graduatoria, a parita' di punteggio, viene preso
in  considerazione  l'ordine  cronologico  di   presentazione   delle
domande,  secondo  quanto  fissato   nelle   linee   guida   per   la
compilazione. Nel caso di progetti realizzati in  collaborazione  tra
imprese, per tutte le domande  che  partecipano  al  progetto,  viene
presa in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato
alla domanda presentata cronologicamente per prima. 
    7. Ogni graduatoria viene approvata dall'Ente Gestore  entro  120
giorni decorrenti dal  termine  finale  per  la  presentazione  delle
domande e pubblicata sul sito internet dell'Ente Gestore. 
    8. A seguito dell'approvazione delle graduatorie, l'Ente  Gestore
provvede   a   dare   comunicazione    alle    imprese    interessate
dell'ammissione o non ammissione a finanziamento. 
    9.   Qualora   l'ammontare   delle   richieste   ammissibili   al
finanziamento sia superiore al totale delle risorse  disponibili,  si
procedera' alla ripartizione delle risorse tra le due graduatorie  in
modo  tale  che  la  proporzione  tra   l'importo   delle   richieste
finanziabili e l'importo delle richieste presentate sia la medesima. 
    10. Qualora le risorse disponibili non consentano  di  finanziare
integralmente   l'ultimo   progetto   finanziabile,    e'    disposta
l'assegnazione parziale, nei limiti delle  risorse  disponibili,  con
riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. 
    11. Nel caso le  risorse  disponibili  non  siano  sufficienti  a
finanziare integralmente tutte le domande  relative  ad  un  progetto
realizzato in collaborazione tra imprese, le risorse  sono  assegnate
proporzionalmente  sulla  base  della  spesa  ammessa  per   ciascuna
domanda. 
    12.  Qualora  i  progetti  ammessi  in  graduatoria   non   siano
finanziabili per insufficiente disponibilita' di risorse  finanziarie
e  si  rendano   disponibili   successivamente   ulteriori   risorse,
l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria. 
    13. Le domande  ammesse  che  non  possono  essere  totalmente  o
parzialmente finanziate entro il 31 dicembre dell'anno  successivo  a
causa di  insufficienti  risorse  finanziarie  vengono  archiviate  e
dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione all'impresa. 
    14.  L'Ente   Gestore,   prima   della   formale   adozione   del
provvedimento  negativo,  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi  dell'art.
16 bis della  legge  regionale  7/2000,  ad  eccezione  dei  casi  di
rinuncia  di  cui  al  comma  14,  lettera  c)  e  di   insufficiente
disponibilita' finanziaria di cui al comma 3 dell'art. 15. 
    15. La domanda  per  accedere  agli  incentivi  e'  archiviata  e
dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione  all'impresa  nei
seguenti casi: 
      a) la domanda  per  accedere  agli  incentivi  non  e'  redatta
secondo i criteri e le modalita' previste nella relativa modulistica,
approvata ai sensi dell'art. 12; 
      b) la documentazione  agli  atti  non  consenta  di  concludere
l'istruttoria della domanda di contributo oppure, sentito  il  parere
del Comitato, di valutare tecnicamente il progetto; 
      c)   per   rinuncia   intervenuta   prima   dell'adozione   del
provvedimento di concessione. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                  Valutazione tecnica dei progetti 
 
    1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi  al  merito  del
progetto, valutandone il grado  di  innovazione,  l'originalita',  la
validita'  tecnica  e  la  sua  realizzabilita'.  Costituisce  titolo
prioritario  la  previsione  di   interventi   rivolti   al   settore
siderurgico, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della LR  3/2015,  nei
limiti della normativa in materia di aiuti di stato. 
    2. Ai fini della predisposizione delle  graduatorie,  le  domande
sono valutate dal Comitato che attribuisce a ciascuna un punteggio in
base ai criteri indicati nelle Sezioni A, B e C dell'Allegato  A.  In
particolare, alle domande relative a progetti di ricerca, sviluppo  e
innovazione vengono applicate le sezioni A e B; alle domande relative
a progetti di riconversione, vengono applicate le sezioni B e C. 
    3. Relativamente alle iniziative  di  cui  all'art.  5,  comma  1
lettere a) e b) non sono ammessi in graduatoria  i  progetti  che,  a
seguito della valutazione tecnica di cui al comma 2, non raggiungono: 
      a) il punteggio minimo di  4  punti  relativo  a  ciascuno  dei
criteri 1a), 1b), 2a) di cui alla Sezione A dell'Allegato A; 
      b) il punteggio minimo complessivo di 28 punti. 
    4. Al punteggio ottenuto dai progetti ammissibili  ai  sensi  del
comma 3, lettera b) e al punteggio  ottenuto  da  iniziative  di  cui
all'art.  5  comma  1  lettera  c)  viene  eventualmente  sommato  il
punteggio  derivante   dai   criteri   indicati   nella   Sezione   B
dell'Allegato A. 
    5. Il totale del punteggio  derivato  dalla  suddetta  somma  da'
luogo al punteggio definitivo  del  progetto,  utile  ai  fini  della
predisposizione delle graduatorie. 
    6. Nel  caso  di  iniziative  realizzate  in  collaborazione  tra
imprese, all'unico progetto organico viene  attribuito  il  punteggio
risultante dalla media dei punteggi definitivi attribuiti ai  singoli
progetti.  Qualora  il  risultato  della  media  sia   un   punteggio
rappresentato da una cifra decimale,  si  procede  all'arrotondamento
per difetto se la prima cifra decimale e' minore di 5, per eccesso se
la stessa e' uguale o maggiore di 5. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. Il provvedimento di concessione e' adottato entro  180  giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda,  fatte
salve  le  sospensioni  dei  termini  del  procedimento   istruttorio
previste dall'art. 7 della legge regione 7/2000. 
    2. Il contributo non e' concesso qualora  non  sia  pervenuta  la
dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 entro i termini previsti. 
    3. L'Ente Gestore comunica ai soggetti beneficiari la concessione
dei contributi, il  termine  per  la  conclusione  del  progetto,  il
termine e le modalita' di presentazione della rendicontazione. 
    4.  In  caso  di  concessioni  di  importo  superiore   ad   euro
500.000,00, l'Ente Gestore pubblica  sul  proprio  sito  Internet  le
informazioni  di  cui  all'art.  9,  paragrafo  1,  lettera  c),  del
regolamento (UE) 651/2014. 
 
                               CAPO IV 
 
 
                    EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA 
 
 
                              Art. 16. 
 
 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. I contributi possono essere erogati in via  anticipata,  nella
misura massima del 50  per  cento  dell'importo  concesso,  entro  60
giorni  dalla  presentazione  della  richiesta,  redatta  secondo  il
fac-simile disponibile sul sito internet dell'Ente Gestore. 
    2. L'erogazione anticipata e' subordinata alla  presentazione  di
una fideiussione di  importo  almeno  pari  alla  somma  da  erogare,
maggiorata degli interessi ai sensi  della  legge  regionale  7/2000,
prestata da banche  o  assicurazioni  o  da  intermediari  finanziari
aventi i requisiti di cui all'art. 107  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il  fac-simile  disponibile
sul sito internet dell'Ente Gestore. 
    3. La richiesta di anticipazione, corredata  della  fideiussione,
deve essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro
nove  mesi  dalla  data  di  comunicazione  della   concessione   del
contributo, pena il non accoglimento della richiesta medesima. 
    4.  Alla   richiesta   di   anticipazione   viene   allegata   la
dichiarazione del beneficiario  di  non  essere  destinatario  di  un
ordine  di  recupero  pendente  a  seguito  di  una  decisione  della
Commissione che dichiara un aiuto illegale  e  incompatibile  con  il
mercato interno. 
    5. Qualora il beneficiario  sia  destinatario  di  un  ordine  di
recupero pendente a seguito di una decisione  della  Commissione  che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si
procede alla  sospensione  della  liquidazione  dell'anticipazione  e
all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il
quale il beneficiario deve prowedere alla  regolarizzazione  ed  alla
restituzione dell'aiuto incompatibile. Qualora  il  beneficiario  non
provveda alla regolarizzazione entro il  termine  stabilito,  non  si
procede alla  liquidazione  dell'anticipazione.  La  regolarizzazione
deve  comunque  intervenire  entro  la  liquidazione  del  saldo  del
contributo. 
 
                               CAPO V 
 
 
                 VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA E PROROGA 
                   DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
 
 
                              Art. 17. 
 
 
           Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo 
 
    1. Il soggetto beneficiario esegue l'iniziativa conformemente  al
progetto, alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. 
    2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui
l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto  ammesso  a
contributo, il soggetto beneficiario ne  da'  tempestiva  e  motivata
comunicazione all'Ente  Gestore,  che  prowede  alla  valutazione  ed
all'approvazione  delle  variazioni  entro  sessanta   giorni   dalla
comunicazione, sentito il parere del Comitato qualora ne sia rilevata
l'opportunita'  o  sussistano  dubbi  circa  la  conformita'  tra  il
progetto ammesso e la variazione proposta. 
    3. In difetto della comunicazione  di  cui  al  comma  2,  l'Ente
Gestore, qualora accerti in  sede  di  rendicontazione  la  rilevante
difformita'  tra  l'iniziativa  effettivamente  realizzata  e  quella
oggetto del provvedimento di concessione,  revoca  o  ridetermina  il
contributo concesso, acquisito il parere del Comitato. 
    4. Non e' ammissibile un aumento di spesa del personale  rispetto
al  costo  complessivo  ammesso  a  contributo,  qualora  non   siano
dimostrate  specifiche  esigenze  ai  fini  della  realizzazione  del
progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione
del  progetto  o   nella   relazione   illustrativa   allegata   alla
rendicontazione della spesa. 
    5. Le variazioni  al  progetto  non  determinano  in  alcun  caso
l'aumento  del  contributo   complessivamente   concesso,   ne'   del
contributo riconosciuto per le diverse iniziative finanziabili di cui
all'art. 5. 
 
                              Art. 18. 
 
 
               Proroghe della conclusione del progetto 
 
    1. Il soggetto beneficiario puo' presentare una o piu'  richieste
di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione  che
la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della  scadenza
del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'art. 9, comma 4. 
    2. Il termine di conclusione del progetto puo'  essere  prorogato
entro il limite massimo complessivo di sei mesi. 
    3. Le proroghe del  termine  di  conclusione  del  progetto  sono
autorizzate dall'Ente Gestore entro sessanta giorni dalla richiesta. 
    4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza  di  proroga  del
termine  di  conclusione  del  progetto,  ovvero   di   presentazione
dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque
fatte salve le spese sostenute  ed  ammissibili  fino  alla  data  di
scadenza del termine di  conclusione  dell'iniziativa  comunicato  ai
sensi dell'art. 9, comma 4, previa valutazione tecnica  del  Comitato
sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo  la  sua
finalita' originaria. 
 
                               CAPO VI 
 
 
                     RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 
 
 
                              Art. 19. 
 
 
                       Giustificativi di spesa 
 
    1. Entro il termine di rendicontazione di cui all'art. 21,  comma
1, i beneficiari devono effettuare tutti i  pagamenti  relativi  alle
spese rendicontate, pena l'inammissibilita' delle stesse. 
    2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 7, comma
2, lettere b), c), d), ed e), devono essere giustificate da fatture o
da documenti contabili di  valore  probatorio  equivalente,  di  data
compresa tra la data di avvio e quella di conclusione  del  progetto,
pena la non ammissibilita' a  contributo.  In  caso  di  utilizzo  di
materiali  presenti  a  magazzino,  deve  essere   fornita   adeguata
documentazione dei prelievi come da contabilita' di magazzino. 
    3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 7, comma
7, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili  di
valore probatorio equivalente,  di  data  compresa  tra  la  data  di
conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione  della
rendicontazione di spesa di cui all'art. 22, comma  1,  pena  la  non
ammissibilita' a contributo. 
    4. Nel caso in cui i documenti di spesa  ricomprendano  forniture
piu'  ampie,  sono  debitamente  evidenziati  i  costi   strettamente
pertinenti addebitabili al progetto. 
    5. Per le spese sostenute dai beneficiari per le attrezzature,  i
beni immateriali ed i materiali, di cui all'art. 7, comma 2,  lettere
b), d) ed  e),  non  sono  ritenute  ammissibili  fatture,  documenti
contabili di valore probatorio equivalente o documenti di prelievo da
magazzino, il cui costo imponibile totale relativo ai  beni  inerenti
il progetto sia inferiore a 300,00 euro. 
    6.  Il  pagamento  della  documentazione  di  spesa  deve  essere
effettuato,   pena   l'inammissibilita'   della    relativa    spesa,
esclusivamente tramite le seguenti  forme  di  transazione:  bonifico
bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale. 
    7. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di  cui  al
comma 6 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento
probatorio equivalente, oggetto del pagamento.  L'Ente  Gestore  puo'
valutare  l'ammissibilita'  di  pagamenti   singoli   o   cumulativi,
effettuati con le  predette  modalita',  privi  degli  estremi  della
fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore  documentazione
a  supporto  della  spesa,  atta  a  comprovare  in  modo   certo   e
inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita'
dello  stesso  alla  specifica  fattura   o   documento   equivalente
probatorio. 
    8. Non e' ammesso il pagamento dei titoli di spesa  effettuato  a
mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile  ne'
a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. 
    9. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in  euro  con  le
seguenti modalita': 
      a) in caso di pagamenti con addebito su conto  in  euro,  sulla
base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la  transazione
nel  giorno  di  effettivo  pagamento,  al  netto  delle  commissioni
bancarie; 
      b) per pagamenti  effettuati  direttamente  in  valuta  estera,
sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno  di
effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                     Certificazione delle spese 
 
    1. I beneficiari  per  rendicontare  la  spesa  sostenuta  devono
avvalersi dell'attivita' di certificazione della  spesa  prestata  da
commercialisti, revisori contabili,  centri  di  assistenza  fiscale,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal regolamento  regionale
emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  123/2011,
utilizzando la documentazione di cui all'art. 21, comma 5. 
    2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano  al
certificatore la seguente documentazione: 
      a)  documentazione  di  spesa  in  originale  o  in  copia  non
autenticata  annullata  in  originale  ai  fini  dell'incentivo,  con
allegata   una   dichiarazione   del   beneficiario   attestante   la
corrispondenza della documentazione prodotta agli originali; 
      b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli
di spesa; 
      c) per il personale dipendente impiegato  nel  progetto,  copia
del foglio presenze del libro unico dell'impresa relativo al  periodo
interessato  e,  per  i  collaboratori,  copia   dei   contratti   di
collaborazione; 
      d) per  le  consulenze,  copia  dei  modelli  F24  relativi  al
pagamento delle ritenute d'acconto; 
      e) per le  strumentazioni  ed  attrezzature,  copia  del  libro
cespiti con la  registrazione  dei  beni  ammortizzabili  finanziati,
copia dei documenti di trasporto,  qualora  esistenti,  e  copia  dei
contratti di leasing; 
      f) fascicolo del progetto contenente  tutta  la  documentazione
relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo. 
    3.  La  certificazione  di  cui  al  comma   1   sostituisce   la
presentazione all'Ente Gestore della documentazione di spesa  di  cui
all'art. 19. 
    4. L'Ente Gestore ha facolta' di richiedere in qualunque  momento
l'esibizione  della  documentazione  di  spesa  in  originale  e   di
effettuare gli opportuni controlli. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1.  Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,   i   beneficiari
presentano   all'Ente   Gestore   la   rendicontazione   di    spesa,
obbligatoriamente certificata ai sensi dell'art. 20, entro il termine
massimo di 4 mesi decorrenti dalla data di conclusione del  progetto,
comunicata ai sensi dell'art. 9, comma 4, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 18. 
    2. Il termine per la presentazione  della  rendicontazione  della
spesa puo' essere prorogato di 15 giorni su  motivata  richiesta  del
beneficiario. 
    3. Nel caso in cui  il  progetto  risulti  concluso  prima  della
concessione del contributo, il termine di  cui  al  comma  1  decorre
dalla  data   del   ricevimento   della   comunicazione   all'impresa
dell'adozione del decreto di concessione. 
    4. La rendicontazione,  corredata  dalla  documentazione  di  cui
all'art. 22, e' redatta  esclusivamente  utilizzando  la  modulistica
approvata con decreto del direttore Area per il manifatturiero  della
Direzione centrale  attivita'  produttive,  commercio,  cooperazione,
risorse agricole e forestali  e  secondo  le  modalita'  che  saranno
indicate sul Bollettino Ufficiale della Regione,  sul  sito  internet
della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo  www.regione.fvg.it
e  sul  sito  internet  dell'Ente  Gestore   unitamente   alla   nota
informativa sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e  14  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso)  e
alle linee guida per la compilazione della rendicontazione, 
    5. Per i progetti realizzati in collaborazione  tra  imprese,  le
distinte rendicontazioni di spesa sono presentate contestualmente con
le modalita' previste ai precedenti commi. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                Documentazione per la rendicontazione 
 
    1. Per  la  rendicontazione  i  beneficiari  presentano  all'Ente
Gestore la seguente documentazione: 
      a) relazione tecnica dell'attivita' svolta, in cui si da' conto
dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento
degli  obiettivi  prefissati  e  di  ogni  eventuale  scostamento   o
variazione intervenuti, sia nei contenuti  della  ricerca  sia  nelle
risorse impiegate che nelle spese sostenute; 
      b) dichiarazioni attestanti il mantenimento  dei  requisiti  di
ammissione di cui all'art. 4, comma 2, lettere d) ed e), il  rispetto
del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 6 e la dichiarazione di  non
essere destinatarie di un ordine di recupero pendente  a  seguito  di
una decisione della Commissione che  dichiara  un  aiuto  illegale  e
incompatibile con il mercato interno; 
      c) riepilogo sintetico  dei  costi  sostenuti  nel  periodo  di
riferimento suddivisi  per  tipologia  di  attivita',  ossia  ricerca
industriale,  sviluppo  sperimentale,  innovazione  di   processo   e
innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo; 
      d) elenchi e diari di attivita' relativi al personale; 
      e) elenco dei giustificativi di spesa; 
      f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo; 
      g) dichiarazione concernente la certificazione della  totalita'
delle spese rendicontate, ai sensi dell'art. 20; 
      h) copia del contratto stipulato con l'ente di ricerca, qualora
non allegato alla domanda di contributo; 
      i) copia delle relazioni  redatte  dagli  eventuali  consulenti
sulle attivita' svolte durante il progetto; 
      l)  ulteriore  documentazione  prevista  dalla  modulistica  di
presentazione della rendicontazione di cui all'art. 21, comma 5; 
      m) per gli interventi di cui all'art. 7 comma 8 lettera  b)  la
documentazione di cui all'art. 52 della legge regionale  25  febbraio
2015, n. 3. 
 
                              CAPO VII 
 
 
           LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
 
                              Art. 23. 
 
 
                  Istruttoria delle rendicontazioni 
 
    1. L'Ente Gestore procede  all'istruttoria  della  documentazione
presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la
sussistenza dei presupposti di fatto e di  diritto  per  l'erogazione
del  contributo.  L'Ente  Gestore  puo'   richiedere   documentazione
integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi. 
    2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile dell'istruttoria ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause ed  assegnando  un  termine  massimo  di  trenta
giorni per provvedere alla regolarizzazione  o  all'integrazione.  E'
consentita la richiesta  di  proroga  del  termine  suddetto  per  un
massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che  sia  motivata  e
presentata prima della scadenza dello stesso. 
    3. Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  assegnato  per
l'integrazione della documentazione l'Ente Gestore procede sulla base
della documentazione agli atti. 
    4. La rendicontazione viene  sottoposta  a  parere  del  Comitato
quando ne sia rilevata l'opportunita' e  sussistano  dubbi  circa  la
conformita' tra il progetto preventivato e quello realizzato. 
    5.  Qualora  la  spesa  effettivamente   sostenuta   e   ritenuta
ammissibile  in  fase  di  liquidazione  sia  inferiore  rispetto  al
preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per
le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo  e'
revocato. 
    6. Qualora, a  seguito  della  variazione  delle  condizioni  per
l'attribuzione del punteggio  complessivo  del  progetto,  lo  stesso
risulti inferiore al punteggio minimo di 28 punti di cui all'art. 14,
comma 3, lettera b), ovvero, nel caso in cui  non  tutti  i  progetti
ammessi in graduatoria siano stati finanziati, risulti  inferiore  al
punteggio  assegnato  all'ultimo  progetto  utilmente  collocato   in
graduatoria,  il  provvedimento  di  concessione  del  contributo  e'
revocato. 
    7. In  sede  di  liquidazione,  l'Ente  Gestore,  ricorrendone  i
presupposti, procede alla rideterminazione  del  contributo  concesso
nei casi previsti dall'art. 25. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                     Liquidazione del contributo 
 
    1.  La  delibera  di  liquidazione  del  contributo  e'   emanata
dall'Ente Gestore entro novanta giorni dalla  data  di  presentazione
della rendicontazione. Detto  termine  e'  sospeso  in  pendenza  dei
termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel  caso
in cui la stessa risulti irregolare o incompleta. 
    2. Il contributo liquidabile non  e'  in  nessun  caso  superiore
all'importo massimo concesso, anche qualora le spese  rendicontate  e
ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato. 
    3. Qualora il beneficiario  sia  destinatario  di  un  ordine  di
recupero pendente a seguito di una decisione  della  Commissione  che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si
procede alla sospensione della liquidazione e all'assegnazione di  un
termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il  beneficiario
deve provvedere alla regolarizzazione ed alla  restituzione.  Qualora
il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro  il  termine
stabilito, si procede alla revoca dello stesso. 
 
                              Art. 25. 
 
 
              Rideterminazione del contributo concesso 
 
    1. Il contributo concesso e' decurtato della maggiorazione di cui
all'art.  11,  comma  4  nel  caso  in  cui  non  sia  realizzata  la
collaborazione tra imprese. 
    2.  Il  contributo  concesso  e'  rideterminato  in  esito   alle
variazioni  intervenute  ai  sensi  dell'art.   17   e   qualora   la
documentazione di spesa presentata a rendiconto non risulti  regolare
ai sensi dell'art. 23. 
    3. Qualora i prototipi, risultato del  progetto  finanziato,  non
siano  mantenuti  presso  l'impresa  fino   alla   liquidazione   del
contributo a saldo,  le  spese  concernenti  la  realizzazione  degli
stessi non sono ammesse a rendiconto e conseguentemente il contributo
concesso viene rideterminato. 
    4. Qualora, a seguito della rideterminazione del  contributo,  le
somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al  contributo
liquidabile, l'Ente Gestore procede al recupero secondo le  modalita'
previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000. 
 
                              CAPO VIII 
 
 
            OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E CONTROLLI 
 
 
                              Art. 26. 
 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. I beneficiari sono tenuti a: 
      a)  avviare  l'iniziativa  in  data  successiva  a  quella   di
presentazione della domanda; 
      b) trasmettere la dichiarazione di avvio e di  conclusione  del
progetto ai sensi dell'art. 9, comma 4; 
      c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 comma  3,
lettere a), c), d), ed e) e comma 4 per tutta la durata del  progetto
e fino alla liquidazione del contributo a saldo; 
      d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a
contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 17; 
      e) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le  proroghe
autorizzate dall'Ente Gestore; 
      f) mantenere i vincoli di  destinazione  di  cui  all'art.  27,
comma 1; 
      g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; 
      h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli  17
e 28; 
      i)  comunicare  eventuali   variazioni   intervenute   relative
all'impresa  quali,  in  particolare,  la   sede   legale,   l'unita'
operativa, la ragione  sociale;  j)  non  ricevere  altri  contributi
sull'iniziativa finanziata, eccetto quanto previsto all'art. 6, comma
2; 
      k) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal  regolamento
e  gli  altri  obblighi  previsti  dalla  normativa  di   riferimento
richiamata all'art. 2; 
      l) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del
termine relativo al  vincolo  per  le  imprese  beneficiarie  di  cui
all'art. 27, comma 1,  il  fascicolo  completo  contenente  tutta  la
documentazione  relativa  all'iter  istruttorio  della   domanda   di
contributo e della rendicontazione, nonche'  i  titoli  originari  di
spesa, ai fini dei controlli di cui all'art. 30; 
      m) conservare presso la sede dell'impresa i prototipi, nel caso
di iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) e b), risultato del
progetto finanziato, fino alla liquidazione del contributo  a  saldo,
ai fini dei controlli; 
      n) osservare le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di
cui all'art. 34 della legge regionale 3/2015. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                 Vincolo per le imprese beneficiarie 
 
    1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede  o  l'unita'
operativa attiva nel territorio regionale  per  il  seguente  periodo
decorrente dalla data di conclusione del progetto: 
      a) 3 anni per le PMI; 
      b) 5 anni per le grandi imprese. 
    2. Successivamente alla rendicontazione della spesa,  allo  scopo
di assicurare il rispetto del vincolo di cui al comma 1,  i  soggetti
beneficiari trasmettono all'Ente Gestore per ogni anno di vincolo una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' entro il 28  febbraio
dell'anno seguente, secondo il modello pubblicato sul  sito  internet
dell'Ente Gestore. In caso di inosservanza, l'Ente Gestore procede ad
effettuare ispezioni e controlli. 
    3. La violazione degli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo
comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo
per il quale i vincoli non sono stati rispettati. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                 Operazioni straordinarie e subentro 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32 ter della  legge  regionale  7/2000,  in
caso di variazioni soggettive dei  beneficiari  anche  a  seguito  di
conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o
di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per
causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o  erogati  possono
essere,  rispettivamente,  concessi   o   confermati   in   capo   al
subentrante, alle seguenti condizioni: 
      a) il subentrante  e'  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi
previsti per l'accesso  all'incentivo,  indicati  nelle  modalita'  e
criteri per l'applicazione del presente articolo nei  regolamenti  di
attuazione; 
      b) e' verificata la  prosecuzione  dell'attivita'  in  capo  al
subentrante; 
      c)  e'  mantenuta,  anche   parzialmente,   l'occupazione   dei
lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente  beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di
cui agli articoli 26 e 27. 
    2.  Alla  domanda  di  subentro   devono   essere   allegati   le
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e  l'impegno  alla
prosecuzione dell'attivita' con  assunzione  dei  relativi  obblighi,
secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito  internet   dell'Ente
Gestore. 
    3. Nel caso in cui l'istanza  pervenga  prima  dell'adozione  del
provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Ente Gestore avvia
nuovamente   l'iter   istruttorio;   per   le    istanze    pervenute
successivamente, l'Ente Gestore espleta le necessarie valutazioni  in
ordine   all'eventuale   conferma   delle   agevolazioni    concesse.
L'eventuale provvedimento di conferma e' adottato entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
    4.  L'impresa  comunica  tempestivamente  all'Ente  Gestore,   la
trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione
della  domanda  di  contributo  e  la  data  del   provvedimento   di
liquidazione. 
    5.  La  variazione  della   dimensione   aziendale   dell'impresa
beneficiaria,  successiva  alla  concessione  del   contributo,   non
comporta  ne'  la  revoca  ne'  la  rideterminazione  del  contributo
concesso. 
 
                              Art. 29. 
 
 
               Annullamento, revoca e rideterminazione 
                  del provvedimento di concessione 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  49  della  legge  regionale  7/2000,  il
provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora  sia
riconosciuto invalido per  originari  vizi  di  illegittimita'  o  di
merito indotti  dalla  condotta  del  beneficiario  non  conforme  al
principio della buona fede. 
    2. Il provvedimento di concessione e' revocato, in particolare, a
seguito della decadenza dal diritto  al  contributo  derivante  dalla
rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del  beneficiario
rilevabile qualora: 
      a)  l'iniziativa  sia  stata  avviata  prima  della   data   di
presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 9, comma 2; 
      b) il progetto non sia avviato entro  il  termine  di  sessanta
giorni per le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera a),  b)  e
di 120 giorni per le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera  c)
dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria,  ai
sensi dell'art. 9, comma 2; 
      c) al momento dell'avvio del progetto, non risulti l'iscrizione
al registro imprese  nel  territorio  della  Regione  Friuli  Venezia
Giulia della sede o dell'unita'  operativa,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 4; 
      d) la  rendicontazione  delle  spese  non  sia  presentata  nel
termine di cui all'art. 21, comma 1; 
      e)  a   seguito   della   variazione   delle   condizioni   per
l'attribuzione del punteggio  complessivo  del  progetto,  lo  stesso
risulti inferiore al punteggio minimo qualora previsto,  ovvero,  nel
caso in cui non tutti i progetti siano stati finanziati, al punteggio
assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria,  ai
sensi dell'art. 23, comma 6; 
      f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile  in
fase di liquidazione sia inferiore del 40 per cento ai limiti  minimi
previsti all'art. 10; 
      g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile  in
fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del
60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese,  ai
sensi dell'art. 23, comma 5; 
      h) l'iniziativa realizzata si  discosti  significativamente  da
quella ammessa a contributo, ai sensi dell'art. 17, comma 3; 
      i)  nel  caso  di  progetti  di   innovazione   realizzati   in
collaborazione con grandi imprese di cui  all'art.  5,  comma  2,  la
partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30  per  cento  della
spesa complessiva ammissibile; 
      j) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di  cui  all'art.
26, comma 1, lettera c) ed i vincoli per le imprese  beneficiarie  di
cui all'art. 27, comma 1; 
      k) in caso di variazioni soggettive, non  siano  rispettate  le
condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'art. 28; 
      l)  non  siano   osservate   le   disposizioni   in   tema   di
antidelocalizzazione di cui all'art. 34 della legge regionale 3/2015. 
    3.  Il  provvedimento  di  concessione  e'  revocato  ovvero   il
contributo concesso e' rideterminato, a seguito della  decadenza  dal
diritto al contributo qualora sia accertata la  non  veridicita'  del
contenuto della dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',
fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge. 
    4.  L'Ente   Gestore   comunica   tempestivamente   ai   soggetti
interessati  l'annullamento  o  la  revoca   del   provvedimento   di
concessione. Le somme eventualmente erogate sono  restituite  secondo
le modalita' previste agli articoli 49 e  50  della  legge  regionale
7/2000. 
    5.  I  provvedimenti  di  revoca,  annullamento  o  modifica,  di
provvedimenti  gia'  emanati  sono  adottati  entro  il  termine   di
centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il  responsabile  del
procedimento abbia notizia del fatto dal  quale  sorge  l'obbligo  di
provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. 
 
                              Art. 30. 
 
 
           Controlli, verifiche tecniche e amministrative 
 
    1. Nel corso  dell'intero  procedimento  per  la  concessione  ed
erogazione del finanziamento, nonche' per tutta la durata dei vincoli
di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche
a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000. 
    2. Nel corso dell'intero procedimento puo'  essere  acquisito  il
parere tecnico  del  Comitato  in  relazione  a  specifiche  esigenze
istruttorie. 
 
                               CAPO IX 
 
 
                            NORME FINALI 
 
 
                              Art. 31. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento,  si  rinvia  alle  pertinenti  disposizioni   richiamate
all'art. 2 nonche' alla legge regionale 7/2000,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 7, comma 29,  della  legge  regionale  23  gennaio
2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale  della  Regione  Autonoma  Friuli   Venezia   Giulia   (Legge
finanziaria 2007). 
 
                              Art. 32. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Ai sensi dell'art. 38 bis della  legge  regionale  7/2000,  il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  degli  stessi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
                             Allegato A 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                             Allegato B 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico