Art. 11 Disposizioni contabili 1. Il comune di Campiglia Cervo: a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente; b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai Comuni estinti; c) approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti, se questi non hanno gia' provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilita' e delle dichiarazioni fiscali. 2. Il comune di Campiglia Cervo puo' utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei Comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo Comune.