Art. 2 Decadenza organi e nomina commissario 1. Alla data di istituzione del comune di Campiglia Cervo, i Comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono. 2. Dalla data di istituzione del comune di Campiglia Cervo e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo Comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale. 3. Il commissario e' coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei Comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Citta' metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni).