Art. 3 Eventi successivi alla fusione 1. Alla data di istituzione del comune di Campiglia Cervo gli organi di revisione contabile in carica nei Comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del comune di Campiglia Cervo le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario comune di Campiglia Cervo. 2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune. 3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai Comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.