Art. 3 
 
                   Eventi successivi alla fusione 
 
  1. Alla data di istituzione  del  comune  di  Campiglia  Cervo  gli
organi di revisione contabile in carica nei Comuni oggetto di fusione
decadono. Fino alla nomina dell'organo di  revisione  del  comune  di
Campiglia Cervo  le  funzioni  di  revisione  contabile  sono  svolte
dall'organo  di  revisione  in  carica  al  momento   dell'estinzione
nell'originario comune di Campiglia Cervo. 
  2.  I  consiglieri  comunali  cessati  per  effetto  della  fusione
continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla  nomina  dei
nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune. 
  3. I soggetti  nominati  in  enti,  aziende,  istituzioni  o  altri
organismi dai Comuni estinti per fusione continuano ad esercitare  il
loro mandato fino alla nomina dei successori.