Art. 4 
 
               Successione nella titolarita' dei beni 
                      e dei rapporti giuridici 
 
  1. Il comune di Campiglia Cervo subentra nella titolarita' di tutti
i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
passivi dei comuni originari. 
  2. Il personale dei Comuni originari e'  trasferito  al  comune  di
Campiglia Cervo. 
  3. Il personale  trasferito  mantiene  la  posizione  giuridica  ed
economica in essere all'atto del trasferimento. 
  4.  Le  risorse  destinate,  nell'anno  di  estinzione  dei  Comuni
originari, alle politiche di sviluppo  delle  risorse  umane  e  alla
produttivita' del personale, previste  dal  contratto  collettivo  di
lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a
decorrere dall'anno di istituzione,  confluiscono  nel  bilancio  del
comune di Campiglia Cervo, per l'intero importo, in  un  unico  fondo
avente la medesima destinazione.