Art. 4 Successione nella titolarita' dei beni e dei rapporti giuridici 1. Il comune di Campiglia Cervo subentra nella titolarita' di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari. 2. Il personale dei Comuni originari e' trasferito al comune di Campiglia Cervo. 3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento. 4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione dei Comuni originari, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del comune di Campiglia Cervo, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.