Art. 9 
 
                        Contributi regionali 
 
  1. Ferma restando la contribuzione  prevista  per  le  fusioni  dei
Comuni dalla normativa statale vigente, la  Regione  eroga  incentivi
finanziari al Comune istituito a seguito di fusione  nella  misura  e
per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta
regionale ai sensi dell'art. 11 della legge  regionale  28  settembre
2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).