Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto  del
  Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento
  per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive  e
  per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5,  comma  5,  della
  legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 "Disposizioni in materia  di
  sportello unico per le attivita' produttive  e  semplificazione  di
  procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale"). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Modifiche all'art. 4 
                        del DPReg. 0206/2011 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 4 del DPReg. 0206/2011  (Regolamento  per
il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le
attivita' di servizi ai sensi  dell'art.  5,  comma  5,  della  legge
regionale  12  febbraio  2001,  n.  3  "Disposizioni  in  materia  di
sportello unico per le  attivita'  produttive  e  semplificazione  di
procedimenti amministrativi e del corpo  legislativo  regionale")  e'
sostituito dal seguente: 
    "3. Il Gruppo tecnico regionale e' composto da: 
      a) i direttori centrali competenti in materia di:  agricoltura,
ambiente,  artigianato,  autonomie  locali,  commercio  e  terziario,
coordinamento   delle   riforme,   edilizia,   energia,    industria,
pianificazione  territoriale,  sistemi  informativi  ed  e-goverment,
turismo; 
      b) un rappresentante delle province  e  quattro  rappresentanti
dei comuni nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali; 
      c) un rappresentante delle Aziende per  l'assistenza  sanitaria
designato  dalla  Direzione  centrale  della  Regione  competente  in
materia; 
      d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per  la  protezione
dell'ambiente; 
      e) un rappresentante designato  da  ciascuna  delle  Camere  di
commercio del Friuli Venezia Giulia; 
      f) un rappresentante di Insiel S.p.A.". 
    2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del DPReg. 0206/2011  e'  aggiunto
il seguente: 
    "3-bis. Il Gruppo tecnico regionale e' presieduto  dal  direttore
centrale la cui direzione cura l'implementazione  e  la  manutenzione
dei contenuti informativi  standardizzati  a  livello  regionale  del
Portale dello sportello unico per le attivita' produttive  e  per  le
attivita' di servizi". 
 
                               Art. 2. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani