Allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 "Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale"). (Omissis). Art. 1. Modifiche all'art. 4 del DPReg. 0206/2011 1. Il comma 3 dell'art. 4 del DPReg. 0206/2011 (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 "Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale") e' sostituito dal seguente: "3. Il Gruppo tecnico regionale e' composto da: a) i direttori centrali competenti in materia di: agricoltura, ambiente, artigianato, autonomie locali, commercio e terziario, coordinamento delle riforme, edilizia, energia, industria, pianificazione territoriale, sistemi informativi ed e-goverment, turismo; b) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali; c) un rappresentante delle Aziende per l'assistenza sanitaria designato dalla Direzione centrale della Regione competente in materia; d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; e) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia; f) un rappresentante di Insiel S.p.A.". 2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del DPReg. 0206/2011 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il Gruppo tecnico regionale e' presieduto dal direttore centrale la cui direzione cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale del Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi". Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani