Allegato 
 
    Regolamento di modifica del «Regolamento  concernente  criteri  e
modalita' per la concessione di contributi per iniziative  in  ambito
culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1
a 3, e 33, della legge regionale 22  marzo  2012,  n.  5  (Legge  per
l'autonomia  dei  giovani  e  sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro
opportunita')», emanato con decreto del Presidente della  Regione  10
giugno 2014, n. 112. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
Modifica all'art. 7 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              112/2014 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 112/2014, e' sostituito dal seguente: 
      «1. La domanda va presentata al Servizio competente in  materia
di attivita' culturali, di seguito Servizio, entro le ore 12  del  30
ottobre di ogni  anno,  esclusivamente  attraverso  l'utilizzo  della
piattaforma  web  per  la  presentazione  delle   domande   on   line
accessibile  dal  sito  www.giovanifvg.it,  le  cui   caratteristiche
tecniche vengono approvate con decreto  del  Direttore  del  Servizio
competente in materia di  attivita'  culturali,  da  pubblicarsi  sul
Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito web istituzionale  della
Regione e sul sito www.giovanifvg.it.». 
      2. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 7 del  decreto  del
Presidente della Regione 112/2014,  le  parole  da:  «la  domanda  e'
sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona  munita  di
delega e poteri di firma del soggetto capofila,  nonche'  dal  legale
rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di  firma
di tutti gli altri  partner»  sono  sostituite  dalle  parole:  «alla
domanda e'  allegata  una  scheda  partner  sottoscritta  dal  legale
rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di  firma
del  soggetto  partner,  corredata  dalla  fotocopia  del   documento
d'identita' in corso di validita' del sottoscrittore.». 
      3. Al terzo periodo del comma 3 dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  112/2014,  le  parole:  «,   redatta   su
modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del
Servizio» sono abrogate. 
      4. Il numero 4-bis) della lettera d) del comma  3  dell'art.  7
del decreto del Presidente della Regione 112/2014, e' sostituito  dal
seguente: 
        «4-bis) salvo i casi in cui  l'assolvimento  dell'imposta  di
bollo sia stato  effettuato  attraverso  le  modalita'  di  pagamento
telematico, il versamento su c/c postale, o  l'utilizzo  del  modello
F23, e pertanto nel solo caso in cui sulla domanda scansionata  dalla
piattaforma web per la presentazione delle domande on line sia  stata
apposta la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente,
l'indicazione di aver ritualmente assolto al  pagamento  dell'imposta
di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da  bollo,
riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca». 
      5. Il comma 5 dell'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 112/2014, e' sostituito dal seguente: 
        «5. La domanda e' inammissibile nei casi in cui: 
    a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza; 
    b) la domanda  sia  presentata  da  soggetti  diversi  da  quelli
indicati all'art. 3, comma 1; 
    c) le iniziative non perseguano gli obiettivi riferiti  a  una  o
piu' delle finalita' di cui all'art. 22, comma 1, della legge; 
    d) non presentino gli altri requisiti di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 4, comma 1; 
    e)  la  domanda  sia  priva  della  sottoscrizione   del   legale
rappresentante del soggetto beneficiario.». 
 
                               Art. 2. 
Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della  Regione  n.
                              112/2014 
 
    1. Al criterio f)  (Diffusione  sul  territorio  regionale  delle
attivita' previste) dell'allegato A del decreto del Presidente  della
Regione 112/2014, l'indicatore: «territorio  di  due  o  piu'  Comuni
della medesima Provincia - 10 punti» e'  sostituito  dall'indicatore:
«territorio da due a quattro Comuni  -  10  punti»,  e  l'indicatore:
«territorio di due o piu' Comuni di due o piu' Province -  15  punti»
e' sostituito dall'indicatore: «territorio di cinque o piu' Comuni  -
15 punti». 
 
                               Art. 3. 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Per l'anno 2015 la domanda,  redatta  su  modello  conforme  a
quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in
materia di attivita' culturali, e corredata della  documentazione  di
cui al comma 3 dell'art. 7, redatta su modulistica conforme a  quella
approvata con decreto del Direttore del Servizio,  va  presentata  al
Servizio competente in materia di  attivita'  culturali,  di  seguito
Servizio,  entro  il  30  ottobre  2015,  anche  a  mezzo  di   posta
elettronica  certificata  (PEC)   o   attraverso   l'utilizzo   della
piattaforma  web  per  la  presentazione  delle   domande   on   line
accessibile  dal  sito  www.giovanifvg.it,  le  cui   caratteristiche
tecniche vengono approvate con decreto  del  Direttore  del  Servizio
competente in materia di  attivita'  culturali,  da  pubblicarsi  sul
Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito web istituzionale  della
Regione e sul sito www.giovanifvg.it prima della scadenza.  Nel  caso
di utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), qualora sia stata
scansionata  la  marca  da  bollo,  annullata  a  cura  del  soggetto
richiedente, alla domanda e' allegata una  dichiarazione  sostitutiva
di  atto  di  notorieta'  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), comprovante la  circostanza  di  aver
ritualmente assolto al pagamento dell'imposta  di  bollo  e  di  aver
provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti  i
dati relativi all'identificativo della marca. 
    2. Per l'anno 2015, nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito
di un rapporto di partenariato, la domanda e' sottoscritta dal legale
rappresentante  del  soggetto  proponente  l'iniziativa  o  da  altra
persona munita di delega  e  poteri  di  firma,  nonche'  dal  legale
rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di  firma
di tutti gli altri partner, oppure  alla  domanda,  sottoscritta  dal
legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa o da altra
persona munita di delega e poteri di firma, e'  allegata  una  scheda
partner sottoscritta dal legale rappresentante  o  da  altra  persona
munita di delega e poteri di firma del soggetto partner. In  entrambi
i casi e' allegata la fotocopia del documento d'identita' in corso di
validita' del sottoscrittore. 
 
                               Art. 4. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    2. La disposizione di cui all'art. 2 ha efficacia  dal  31  marzo
2016. 
Visto, il Presidente: Serracchiani