Allegato Regolamento di modifica del «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014, e' sostituito dal seguente: «1. La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attivita' culturali, di seguito Servizio, entro le ore 12 del 30 ottobre di ogni anno, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line accessibile dal sito www.giovanifvg.it, le cui caratteristiche tecniche vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it.». 2. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole da: «la domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto capofila, nonche' dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma di tutti gli altri partner» sono sostituite dalle parole: «alla domanda e' allegata una scheda partner sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto partner, corredata dalla fotocopia del documento d'identita' in corso di validita' del sottoscrittore.». 3. Al terzo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: «, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio» sono abrogate. 4. Il numero 4-bis) della lettera d) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, e' sostituito dal seguente: «4-bis) salvo i casi in cui l'assolvimento dell'imposta di bollo sia stato effettuato attraverso le modalita' di pagamento telematico, il versamento su c/c postale, o l'utilizzo del modello F23, e pertanto nel solo caso in cui sulla domanda scansionata dalla piattaforma web per la presentazione delle domande on line sia stata apposta la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca». 5. Il comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, e' sostituito dal seguente: «5. La domanda e' inammissibile nei casi in cui: a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza; b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3, comma 1; c) le iniziative non perseguano gli obiettivi riferiti a una o piu' delle finalita' di cui all'art. 22, comma 1, della legge; d) non presentino gli altri requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, comma 1; e) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.». Art. 2. Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. Al criterio f) (Diffusione sul territorio regionale delle attivita' previste) dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 112/2014, l'indicatore: «territorio di due o piu' Comuni della medesima Provincia - 10 punti» e' sostituito dall'indicatore: «territorio da due a quattro Comuni - 10 punti», e l'indicatore: «territorio di due o piu' Comuni di due o piu' Province - 15 punti» e' sostituito dall'indicatore: «territorio di cinque o piu' Comuni - 15 punti». Art. 3. Disposizione transitoria 1. Per l'anno 2015 la domanda, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali, e corredata della documentazione di cui al comma 3 dell'art. 7, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio, va presentata al Servizio competente in materia di attivita' culturali, di seguito Servizio, entro il 30 ottobre 2015, anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line accessibile dal sito www.giovanifvg.it, le cui caratteristiche tecniche vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it prima della scadenza. Nel caso di utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), qualora sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, alla domanda e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovante la circostanza di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. 2. Per l'anno 2015, nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa o da altra persona munita di delega e poteri di firma, nonche' dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma di tutti gli altri partner, oppure alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa o da altra persona munita di delega e poteri di firma, e' allegata una scheda partner sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto partner. In entrambi i casi e' allegata la fotocopia del documento d'identita' in corso di validita' del sottoscrittore. Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. La disposizione di cui all'art. 2 ha efficacia dal 31 marzo 2016. Visto, il Presidente: Serracchiani