Allegato 
 
Regolamento per la gestione  dei  beni  mobili  regionali,  ai  sensi
  dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10  (Legge
  finanziaria 1997). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei beni mobili
regionali in attuazione dell'art. 30 della legge regionale  8  aprile
1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                    Acquisizione dei beni mobili 
 
    1. I beni mobili acquisiti dall'Amministrazione regionale vengono
iscritti nelle scritture inventariali dei beni mobili,  composte  dai
seguenti Registri informatici: 
      a) Registro inventario; 
      b) Registro di carico e scarico; 
      c) Registro dei beni mobili pertinenziali ad immobili; 
      d) Registro dei beni di facile consumo. 
    2. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 costituisce  presa
in carico del bene. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                         Registro inventario 
 
    1. Il Registro inventario e' lo strumento rappresentativo,  nella
forma di documento contabile, in cui i  beni  e  tutti  gli  elementi
patrimoniali  sono  esposti  in   modo   da   costituire   l'evidenza
patrimoniale dei beni mobili nella loro totalita'.  L'iscrizione  dei
beni nel Registro inventario consente la ricerca, la classificazione,
la descrizione e la valutazione dei singoli elementi patrimoniali. 
    2. I beni mobili  vengono  iscritti  nell'inventario  secondo  le
rispettive categorie, a seguito di collaudo o dell'accertata regolare
fornitura ovvero di  valutazione  di  stima.  L'inventario  dei  beni
mobili si suddivide nelle seguenti categorie di beni: 
      a) Categoria I: 
        1) mobili e arredi per ufficio; 
        2) mobili e arredi per alloggi e pertinenze; 
        3)  mobili  e  arredi  per  locali  ad  uso   specifico   non
pertinenziali ad immobili; 
      b) Categoria II: materiale bibliografico; 
      c) Categoria III: 
        1) hardware; 
        2) macchinari per ufficio; 
        3) strumenti musicali; 
        4) opere dell'ingegno; 
        5)  impianti  ed  attrezzature  che  non  siano  infissi   su
immobili; 
      d) Categoria IV: quadri, sculture, oggetti d'arte e  mobili  di
pregio; 
      e) Categoria V: 
        1) mezzi di trasporto stradali leggeri; 
        2) mezzi di trasporto stradali pesanti; 
        3) automezzi ad uso specifico; 
        4) mezzi di trasporto aerei; 
        5) mezzi di trasporto marittimi; 
        6) armamenti; 
        7) altri beni mobili iscritti in pubblici registri. 
    3. Nell'inventario dei beni mobili sono indicati: 
      a) la denominazione e la descrizione dei beni; 
      b) la quantita' dei beni; 
      c) il valore dei beni determinato in base al prezzo di acquisto
o, in mancanza di questo, di stima; 
      d)  il  numero  progressivo  d'identificazione   distinto   per
categoria; 
      e) l'indicazione del luogo nel quale i beni si trovano. 
    4. All'atto dell'iscrizione del bene acquisito a  titolo  oneroso
sono riportati i dati contabili  relativi  al  capitolo  di  spesa  e
l'esercizio finanziario interessato. 
    5. I dati inseriti consentono l'accertamento: 
      a) del coefficiente di rivalutazione annuale; 
      b) del valore di rivalutazione annuale; 
      c) del valore residuo dei beni. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                    Rivalutazione dei beni mobili 
 
    1. La rivalutazione dei beni  iscritti  nel  Registro  inventario
avviene il 31 dicembre di ogni anno mediante la riduzione del 20  per
cento del valore iniziale. La rivalutazione opera  dal  primo  giorno
dell'esercizio finanziario successivo a quello  di  acquisizione  del
bene. 
    2. I beni di categoria IV  rimangono  con  il  valore  alla  data
d'inventario, salva rivalutazione a seguito di stima. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                    Registro di carico e scarico 
 
    1. I beni acquisiti  dall'Amministrazione  regionale  con  valore
unitario non superiore ad euro 50,00 vengono iscritti nel Registro di
carico e scarico, di regola, a cura del Vice Consegnatario. 
    2. I beni  rivalutati  ai  sensi  dell'art.  4,  con  valore  non
superiore ad euro 50,00, vengono cancellati dal Registro inventario e
iscritti nel Registro di carico e scarico. 
    3. Il Registro di carico e scarico indica: 
      a) la denominazione e la descrizione dei beni; 
      b) la quantita' dei beni; 
      c) il valore dei beni; 
      d) il luogo nel quale i beni si trovano. 
 
                               Art. 6. 
 
 
              Variazione di consistenza dei beni mobili 
 
    1.  Le  variazioni  che   si   verificano,   relativamente   alla
consistenza dei beni, per aumenti o per diminuzioni, sono  registrate
e giustificate mediante  dichiarazioni  di  assunzioni  in  carico  o
scarico numerate progressivamente in via informatica. 
    2. Le dichiarazioni di carico o scarico  sono  confermate  almeno
una volta all'anno con decreto del Consegnatario. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                      Registro dei beni mobili 
                      pertinenziali ad immobili 
 
    1.  I  beni  mobili  acquistati  con  finalita'  di   complemento
specifico ad immobili ed impiantati  o  infissi  in  maniera  stabile
all'edificio, talche' ne risulti impossibile o eccessivamente costoso
il riutilizzo in altra ubicazione, vengono iscritti nel Registro  dei
beni   mobili   pertinenziali   ad   immobili   e   concorrono   alla
determinazione del valore dell'immobile. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                 Registro dei beni di facile consumo 
 
    1. Ferme restando le norme generali per l'iscrizione dei beni nel
Registro inventario, sono iscritti nel Registro dei  beni  di  facile
consumo, ancorche' di valore superiore a euro 50,00: 
      a) le piccole attrezzature d'ufficio, i materiali  di  consumo,
di  cancelleria  e  gli  oggetti  fragili.  Per  oggetti  fragili  si
intendono gli oggetti  che  per  l'uso  continuo  sono  destinati  ad
esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente; tra questi sono  inclusi  gli
utensili di qualsiasi  genere,  gli  oggetti  di  vetro,  terracotta,
porcellana o materiale plastico, i cestini; 
      b)   il   materiale   destinato   all'attivita'   promozionale,
divulgativa, didattica dell'Amministrazione regionale da considerarsi
di normale deperimento; 
      c) i programmi applicativi (software) a prescindere dal  costo,
in considerazione del loro uso,  della  loro  rapida  obsolescenza  e
della particolare natura  che  non  consentono  l'acquisizione  della
proprieta' ma soltanto del «diritto d'uso» del bene; 
      d) i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti
ai dipendenti quali strumenti di lavoro; 
      e) gli accessori e le  attrezzature  ordinariamente  utilizzati
per migliorare l'uso di beni mobili e/o atti a  consentirne  il  loro
regolare utilizzo; 
      f) le apparecchiature  elettroniche  da  applicare  alla  fauna
selvatica per il monitoraggio ed il controllo a distanza. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                     Acquisizione di beni mobili 
                       da funzionari delegati 
 
    1. I funzionari delegati, responsabili della  liquidazione  delle
fatture relative alla fornitura di beni mobili  di  cui  all'art.  3,
comma  2,  prima  di  procedere  alla  liquidazione  trasmettono   la
documentazione  al  Vice  Consegnatario  di   riferimento   affinche'
provveda, tramite il Servizio competente  a  gestire  i  beni  mobili
regionali, all'iscrizione dei beni nel Registro inventario. 
    2. I beni di valore unitario non superiore a euro 50,00,  vengono
iscritti  nel  Registro  di  carico  e  scarico  a  cura   del   Vice
Consegnatario di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                            Consegnatario 
 
    1. Il Direttore del Servizio competente a gestire i  beni  mobili
regionali e' il Consegnatario dei beni mobili regionali. 
    2. Il Consegnatario provvede alla conservazione dei  beni  mobili
in uso presso gli uffici della Regione ed  alla  loro  assunzione  in
carico  negli  appositi  registri,  della  cui  regolare  tenuta   e'
responsabile. 
    3. Il Consegnatario e' responsabile dei beni mobili  ricevuti  in
consegna, fino all'adozione del provvedimento di scarico. 
    4. Il trasferimento di beni fra gli  Uffici  dell'Amministrazione
regionale deve essere preventivamente autorizzato dal Consegnatario. 
    5. In assenza dell'autorizzazione, ogni responsabilita' derivante
dal trasferimento dei beni grava su  chi  dispone  od  effettua  tale
operazione. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                          Conto giudiziale 
                       e passaggi di consegna 
 
    1. Il Consegnatario, agente contabile per  materia,  gestisce  le
bollette di carico e scarico in via informatica ed entro il  mese  di
febbraio di ogni  anno  presenta  alla  Direzione  centrale  finanze,
patrimonio, coordinamento e  programmazione  politiche  economiche  e
comunitarie il  conto  giudiziale,  costituito  dal  prospetto  delle
variazioni  patrimoniali   intervenute   nell'esercizio   finanziario
concluso, con i dati finali da riportare a nuovo, nonche' copia delle
relative bollette di carico e scarico utilizzate. 
    2.  All'atto   della   nomina   del   nuovo   Consegnatario,   il
Consegnatario uscente provvede alla chiusura contabile delle  proprie
scritture, con le modalita' di cui al comma 1. 
    3. La consegna al nuovo Consegnatario ha luogo sulla  base  della
chiusura contabile effettuata. 
    4. Nell'avvicendamento della titolarita' tra Consegnatari,  entro
30 giorni dalla nomina deve essere  redatto  apposito  verbale  dello
stato della consistenza dei beni  mobili  regionali  e  dell'avvenuta
ricognizione. Il verbale di consegna e' redatto in quattro esemplari:
uno rimane agli atti del Servizio competente a gestire i beni  mobili
regionali, uno viene rilasciato  al  Consegnatario  uscente,  uno  al
Consegnatario  subentrante  e  uno  viene  trasmesso  alla  Direzione
centrale  finanze,   patrimonio,   coordinamento   e   programmazione
politiche economiche e comunitarie. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                    Nomina del Vice Consegnatario 
                    e conferimento dell'incarico 
 
    1. Per i beni regionali situati presso le Direzioni,  i  Servizi,
gli Uffici decentrati  e  gli  Enti  ed  organismi  funzionali  della
Regione, il Consegnatario si avvale di Vice Consegnatari. 
    2.  L'incarico   per   l'esercizio   delle   funzioni   di   Vice
Consegnatario e di Sostituto viene  conferito,  previa  accettazione,
con decreto del Consegnatario a dipendenti regionali, su proposta del
competente direttore centrale,  direttore  di  Ente  o  di  organismo
funzionale. 
    3. Con l'atto di conferimento dell'incarico di Vice Consegnatario
deve  essere  designato  anche  il  dipendente  Sostituto  con   pari
incarico. 
    4. Ferme le modalita' di conferimento di cui  ai  commi  2  e  3,
qualora in un immobile siano dislocate Direzioni diverse o servizi  e
uffici non appartenenti alla medesima  struttura  organizzativa,  gli
incarichi  di  Vice  Consegnatario  e  di  Sostituto  possono  essere
attribuiti,  per   esigenze   funzionali,   indipendentemente   dalla
struttura di appartenenza degli incaricati,  previo  nulla  osta  dei
dirigenti preposti alle direzioni, servizi o uffici interessati. 
    5. L'incarico di Vice Consegnatario e di  Sostituto  termina  per
cessazione del rapporto di lavoro, per  revoca  dell'incarico  o  per
dimissioni volontarie.  In  quest'ultimo  caso  le  dimissioni  hanno
effetto dalla data di nomina del nuovo Vice Consegnatario. 
    6. Il Vice Consegnatario ed il Sostituto, con la nomina, assumono
la responsabilita' della custodia e della  conservazione  fisica  dei
beni mobili che si trovano nelle sedi di  competenza  e  che  vengono
loro assegnati dal Consegnatario. Per  le  sedi  dell'Amministrazione
regionale  che  contengono   beni   mobili   trasferiti   per   nuova
assegnazione o beni in fase  di  dismissione,  la  responsabilita'  e
l'operativita' degli stessi  spettano  al  Vice  Consegnatario  o  al
Sostituto di tali strutture. 
    7. Nell'avvicendamento della titolarita' tra  Vice  Consegnatari,
entro trenta giorni dal decreto di nomina viene  redatto  il  verbale
dello  stato  della  consistenza  dei  beni  mobili  e  dell'avvenuta
ricognizione  da  trasmettere,  a   cura   del   Vice   Consegnatario
subentrante al Consegnatario, per l'assegnazione dei beni. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                         Funzioni e compiti 
                       del Vice Consegnatario 
 
    1.  I  Vice   Consegnatari   rispondono,   per   quanto   attiene
all'incarico affidato, direttamente al Consegnatario. 
    2. Il Vice Consegnatario redige per ciascuna stanza una scheda di
stanza dove vengono riportati  i  beni  inventariati  con  il  numero
d'inventario  e  la  categoria,   come   evidenziati   nel   Registro
inventario, nonche' i beni mobili in uso  iscritti  nel  Registro  di
carico e scarico  assegnati  ai  dipendenti  che  la  occupano  e  ne
conserva copia.  La  scheda,  sottoscritta  congiuntamente  dal  Vice
Consegnatario e dal dipendente che  occupa  la  stanza,  deve  venire
esposta nella stanza stessa. 
    3. Il Vice Consegnatario che riceve in carico beni mobili  quali,
in particolare, presidi medici, pistole, radiotrasmittenti, batterie,
carica batterie, apparecchi  fotografici,  binocoli  e  cannocchiali,
nonche' PC portatili ed  attrezzature  informatiche  ed  elettroniche
speciali da destinare a singoli dipendenti, ha  l'obbligo  di  tenere
una  evidenza  in  cui  annotare  le   assegnazioni   ai   dipendenti
interessati  che  diventeranno,  cosi',  personalmente   responsabili
dell'uso  e  della  custodia  dei  beni  medesimi,  fino  alla   loro
restituzione. 
    4. Il Vice Consegnatario e' il referente del Consegnatario per il
funzionamento logistico della struttura cui e' preposto ed ove opera,
e provvede, tra l'altro, alla  tempestiva  segnalazione  al  Servizio
competente a gestire i  beni  mobili  regionali  di  eventuali  nuove
esigenze  di  adeguamento  di  attrezzature,  arredamenti   o   nuove
forniture di beni. 
    5.  Il   Vice   Consegnatario   comunica   al   Consegnatario   i
trasferimenti di beni tra uffici  di  una  stessa  Direzione,  o  tra
diverse strutture, nonche' il  rinvenimento  di  qualsiasi  bene  non
identificato  con  un  numero  inventariale  della  Regione,  per  la
registrazione del trasferimento ovvero per l'iscrizione nel  registro
di carico e scarico a valore zero. 
    6. Il Vice Consegnatario ha l'obbligo di effettuare, entro il  30
novembre di ogni anno, la ricognizione dei beni assegnati. 
    7.  Il  Vice  Consegnatario   provvede,   quando   richiesto,   a
trasmettere al Consegnatario gli elaborati relativi a tutti  o  parte
dei  beni  custoditi  per  la  verifica  delle  rispondenze  con   la
consistenza degli appositi registri. 
    8. Ogni trasferimento di beni  mobili  e'  autorizzato  dal  Vice
Consegnatario. In mancanza di autorizzazione la  responsabilita'  del
bene e' in carico a chi impropriamente ha disposto il trasferimento. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                        Beni mobili regionali 
                      assegnati a Enti Pubblici 
 
    1. I beni mobili regionali assegnati ad altri Enti Pubblici  sono
gestiti  sotto  la  responsabilita'  dei  medesimi   che   provvedono
all'individuazione di un responsabile a cui e' affidata la custodia e
la conservazione dei beni regionali e  ne  comunicano  il  nominativo
alla Regione. 
    2. I beni mobili regionali assegnati ai soggetti di cui al  comma
1  e   non   piu'   utilizzabili   per   vetusta',   obsolescenza   o
danneggiamento, a seguito  di  provvedimento  del  soggetto  medesimo
vengono  segnalati  al  Consegnatario  che  provvede  secondo  quanto
disposto all'art. 5. L'onere dello smaltimento dei beni e'  a  carico
del soggetto assegnatario. 
    3. Le Direzioni Centrali possono assegnare a Enti  pubblici  beni
mobili regionali solo previa comunicazione  dei  relativi  titoli  di
acquisto  all'ufficio  del  Consegnatario  per   l'iscrizione   nelle
scritture inventariali e per  la  conseguente  assegnazione  al  Vice
Consegnatario competente. Tale procedura non si applica  in  caso  di
acquisizione di beni preordinata alla cessione in proprieta'. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                       Cessione di beni mobili 
 
    1. La cessione di beni mobili regionali viene effettuata ai sensi
dell'art. 30, commi 8, 8-bis, 8-ter  e  9  della  legge  regionale  8
aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997)  e  dell'art.  50,  terzo
comma della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60  (Interventi  per
lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per
la tutela degli immobili di valore artistico, storico od  ambientale,
degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli  Venezia
Giulia). 
    2. Ai sensi dell'art. 30, comma 9 della legge regionale  10/1997,
della cessione viene redatto apposito  verbale,  secondo  uno  schema
approvato con decreto del Direttore centrale competente a gestire  il
patrimonio mobiliare regionale. 
    3. Nei casi previsti dall'art. 30, commi  8-bis  e  8-ter,  della
legge  regionale  10/1997,  qualora  si  tratti  di  beni  di  valore
superiore a euro 50,00, la Commissione di valutazione di cui all'art.
16, considerato lo stato d'uso dei beni  mobili  regionali  destinati
alla   cessione   e   valutata   la   loro   inutilizzabilita'    per
l'Amministrazione regionale, ne autorizza lo scarico  dagli  appositi
registri. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                     Commissione di valutazione 
 
    1. E'  istituita,  presso  la  Direzione  centrale  competente  a
gestire  il  patrimonio  mobiliare  regionale,  la   Commissione   di
valutazione dei beni mobili regionali. La Commissione esprime  parere
in merito a: 
      a) stato d'uso e valutazione di stima dei beni mobili regionali
di valore superiore a euro 50,00 da  alienare,  da  cedere  a  titolo
gratuito ovvero da avviare allo smaltimento; 
      b) valutazione dei beni mobili ascrivibili alla  categoria  IV,
comunque  entrati  in  proprieta'   dell'Amministrazione   regionale,
qualora il loro valore non sia rinvenibile in altra documentazione; 
      c) ogni altra  questione  concernente  i  beni  mobili  che  il
Consegnatario ritenga di sottoporre ad esame. 
    2. La Commissione di valutazione e' composta da: 
      a) il Direttore centrale della Direzione competente  a  gestire
il  patrimonio  mobiliare  regionale  o,  su  sua  delega,  da  altro
dirigente in servizio presso la  Direzione  stessa,  in  qualita'  di
Presidente; 
      b) almeno due direttori di servizio della  medesima  Direzione,
individuati dal predetto Direttore centrale, ovvero da due funzionari
delegati dai medesimi direttori  di  servizio.  Il  Presidente  della
Commissione di valutazione provvede alla nomina del segretario. 
    3. Qualora sia necessaria una particolare valutazione tecnica  la
Commissione  puo'  avvalersi,  su  richiesta  del  Presidente   della
Commissione, di un esperto con specifica competenza. 
    4. I valori da assegnare ai beni di  categoria  IV  iscritti  nel
Registro  inventario,  da  alienare,   permutare   o   cedere,   sono
determinati sulla base di un parere della Soprintendenza per  i  beni
architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                Rinnovo delle scritture inventariali 
 
    1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 16 puo' disporre
la rinnovazione generale straordinaria  della  consistenza  dei  beni
mobili qualora emergano gravi e diffuse irregolarita' nella  gestione
degli stessi. In tali casi la Commissione puo' altresi' richiedere la
sostituzione dei Vice Consegnatari responsabili. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la
vigente normativa in materia di amministrazione del patrimonio  e  di
contabilita' generale dello Stato. 
    2. L'iscrizione dei beni nei registri di cui all'art. 2, comma 1,
lettere c) e d),  prosegue  in  forma  cartacea  fino  alla  completa
informatizzazione dei registri medesimi. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. E'  abrogato  il  Regolamento  per  la  gestione  beni  mobili
regionali in attuazione della legge regionale 8 aprile  1997,  n.  10
(legge finanziaria 1997), emanato con decreto  del  Presidente  della
Regione 3 agosto 2010, n. 0183/Pres. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani