Allegato 
 
    Regolamento di modifica  al  regolamento  concernente  criteri  e
modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore
dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la  realizzazione  di
interventi per la messa in sicurezza delle aree e per  la  promozione
della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della  legge  regionale  15
dicembre 2006, n.  27  (Norme  in  materia  di  gestione  delle  aree
sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve,  in  attuazione
della legge 363/2003),  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 20 novembre 2007, n. 376. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
Sostituzione dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione
                              376/2007 
 
    1. L'articolo 4 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  20
novembre 2007 n. 376 (regolamento concernente criteri e modalita' per
la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore  dei  gestori
delle aree sciabili attrezzate, per la  realizzazione  di  interventi
per la messa in sicurezza  delle  aree  e  per  la  promozione  della
sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre
2006, n. 27  (Norme  in  materia  di  gestione  delle  aree  sciabili
attrezzate e pratica degli sport  sulla  neve,  in  attuazione  della
legge 363/2003)), e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4. (Aiuti de minimis ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013) - 1. Qualora i beneficiari  siano  imprese,  i  contributi
sono concessi secondo la regola de minimis,  di  cui  al  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del  18  dicembre  2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n.  352  del  24
dicembre 2013. 
    2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis  concessi  da
uno Stato membro a un'impresa unica non puo'  superare  l'importo  di
200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. ». 
 
                               Art. 2. 
Sostituzione dell'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Regione
                              376/2007 
 
    1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 376/2007
e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  5.  (Cumulabilita'  dei  contributi)  -  1.   Ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  1407/2013,  i
contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con
aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de  minimis  a
condizione che non superino il massimale pertinente di  cui  all'art.
3, paragrafo 2, del citato regolamento (UE). 
    2. Fatto  salvo  quanto  stabilito  al  comma  1,  l'articolo  5,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce i  casi  in
cui i contributi de minimis  di  cui  al  presente  regolamento  sono
cumulabili con altri aiuti di Stato. 
    3. I contributi di cui al presente  regolamento  sono  cumulabili
con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie,
statali e regionali,  sempre  che  non  sia  da  queste  diversamente
stabilito  e  secondo  le  procedure  e  modalita'   previste   dalle
disposizioni medesime.». 
 
                               Art. 3. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI