Allegato Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 376. (Omissis). Art. 1. Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 376/2007 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007 n. 376 (regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003)), e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013) - 1. Qualora i beneficiari siano imprese, i contributi sono concessi secondo la regola de minimis, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non puo' superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. ». Art. 2. Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 376/2007 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 376/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Cumulabilita' dei contributi) - 1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, i contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (UE). 2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, l'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce i casi in cui i contributi de minimis di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti di Stato. 3. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalita' previste dalle disposizioni medesime.». Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI