Allegato Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficolta' del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitivita', e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialita' nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Omissis). Capo I FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), disciplina criteri e modalita' per la concessione di incentivi per: a) sostenere le imprese in difficolta' del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitivita', ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 3/2015; b) sostenere l'autoimprenditorialita' nelle situazioni di crisi, da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 3/2015. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, in conformita' all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) impresa in difficolta': l'impresa che: 1) ha registrato negli ultimi tre esercizi chiusi, prima della presentazione della domanda, perdite in almeno due esercizi consecutivi oppure una perdita nell'ultimo dei predetti esercizi, come risultanti dai bilanci di esercizio o, nel caso di imprese non tenute alla pubblicita' del bilancio, dalle dichiarazioni fiscali dell'impresa oppure 2) ha beneficiato nei trentasei mesi precedenti alla presentazione della domanda della cassa integrazione guadagni straordinaria o della cassa integrazione guadagni in deroga o di contratti di solidarieta' difensivi o dei trattamenti erogati dai fondi di solidarieta' previsti dalla vigente normativa; b) cooperativa di lavoratori colpiti dalle crisi: cooperativa nella quale la maggioranza assoluta numerica dei soci e' costituita da lavoratori colpiti dalle crisi di cui alla lettera c); c) lavoratori colpiti dalle crisi: soggetti che al momento dell'instaurazione del rapporto associativo: 1) risultavano aver perso la loro occupazione ed essere disoccupati a seguito di: 1.1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro); 1.2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) ed al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183); 1.3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro a tempo determinato; 1.4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato; 1.5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennita' dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali; 2) risultavano aver prestato, nei dodici mesi antecedenti, attivita' lavorativa in imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali; 3) risultavano sospesi dal lavoro o posti in riduzione di orario, con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, alla cassa integrazione guadagni in deroga o ai trattamenti erogati dai fondi di solidarieta' previsti dalla vigente normativa ovvero di quelli spettanti a seguito della stipulazione di un contratto di solidarieta' difensivo; 4) risultavano posti in distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione); d) piano di ristrutturazione e rilancio aziendale: il piano volto al ripristino delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale o finanziario ed al superamento delle cause che hanno determinato la crisi o difficolta' d'impresa, con interventi quali la riorganizzazione aziendale, la ridefinizione del prodotto e del processo produttivo, l'introduzione ed il miglioramento dei sistemi di controllo di gestione, il riposizionamento sul mercato; e) manager a tempo: persona di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilita' dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; puo', inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticita'; tale soggetto non e' un collaboratore gia' inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato; f) cooperative e imprese del settore manifatturiero e terziario: cooperative e imprese che svolgono le attivita' economiche comprese nelle Sezioni da C a U della Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; g) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa statale e regionale; h) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'art. 97, comma 3, della legge regionale 3/2015. Art. 3. Sicurezza sul lavoro 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali. Art. 4. Regime di aiuto 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attivita' e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A. 3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non puo' superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 4. La concessione dell'incentivo e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Capo II SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA' Art. 5. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le imprese in difficolta' del settore manifatturiero e terziario che realizzano le iniziative di cui all'art. 6. 2. Le imprese di cui al comma 1, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio; b) essere attive; c) avere sede legale o unita' operativa/e cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale; d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. 3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Art. 6. Iniziative finanziabili 1. Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le iniziative volte all'acquisizione di consulenze finalizzate all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacita' competitiva dell'impresa. 2. I piani di cui al comma 1 riguardano attivita' svolte o da svolgere presso la sede legale o unita' operative site sul territorio regionale. Art. 7. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attivita' professionale, la cui attivita', cosi' come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, e' coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento. 2. Sono altresi' ammissibili le spese connesse all'attivita' di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro. Capo III SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA Art. 8. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi del settore manifatturiero e terziario che realizzano le iniziative di cui all'art. 9. 2. Le cooperative di cui al comma 1, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: a) essere iscritte al Registro delle imprese, presso la CCIAA competente per territorio, da non oltre trentasei mesi; b) avere sede legale o unita' operativa cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. 3. Ai sensi dell'art. 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, in sede di prima applicazione, possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo, in deroga al comma 2, lettera a), anche le cooperative iscritte al Registro delle imprese da oltre trentasei mesi se costituite a partire dal 1° gennaio 2014. 4. Sono escluse dall'incentivazione le cooperative destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001. Art. 9. Iniziative finanziabili 1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative: a) acquisizione di consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilita' del progetto di costituzione della cooperativa e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo; b) acquisizione di consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della cooperativa per la gestione nella fase di avvio, per il periodo massimo di 24 mesi. 2. Le consulenze di cui al comma 1 riguardano attivita' svolte o da svolgere presso la sede legale o unita' operative site sul territorio regionale. 3. Le iniziative che consistono nell'assunzione di manager a tempo sono realizzate presso la sede legale o unita' operative site nel territorio regionale. Art. 10. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda: a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'acquisizione delle consulenze di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attivita' professionale, la cui attivita', cosi' come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, e' coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento, oppure dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo); b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso a manager a tempo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al manager a tempo per le prestazioni rese per il periodo massimo di 24 mesi. 2. Le prestazioni del manager a tempo sono rese in forza di un contratto di prestazione d'opera. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera e). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalita' e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale. 3. Sono altresi' ammissibili le spese connesse all'attivita' di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro. 4. Con riferimento ai contributi da concedere in esito al primo avviso emanato ai sensi del presente regolamento, relativamente agli incentivi di cui al presente capo, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, sono ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 26 febbraio 2015 precedentemente alla presentazione della domanda. Capo IV PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO Art. 11. Intensita' di aiuto e limiti di spesa 1. L'intensita' dell'incentivo concedibile e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensita' minore. 2. Il limite minimo di spesa ammissibile e' pari a 5.000,00 euro. 3. Le spese di cui agli articoli 7, comma 2, e 10, comma 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2. 4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia all'impresa. Art. 12. Ammontare massimo dell'incentivo 1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo II e' 50.000,00 euro. 2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo III e': a) per le iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettera a): 50.000,00 euro. b) per le iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettera b): 70.000,00 euro. Art. 13. Presentazione della domanda di incentivo 1. Nel caso degli incentivi di cui al capo II, la domanda di incentivo e' presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione provinciale dello sportello di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale e' stabilita la sede legale e/o le unita' operative dove sono svolte le attivita' cui e' rivolto il piano di ristrutturazione e rilancio aziendale. Nel caso in cui la sede legale e/o le unita' operative dove sono svolte le attivita' cui e' rivolto il piano siano stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda puo' essere presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento. 2. Nel caso degli incentivi di cui al capo III, la domanda di incentivo e' presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale e' stabilita la sede legale e/o le unita' operative dove e' fissato il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attivita' sono rivolte le consulenze specialistiche. Nel caso in cui la sede legale e/o le unita' operative dove e' stabilito il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attivita' sono rivolte le consulenze specialistiche siano stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda puo' essere presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento. 3. La domanda e' presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso. Gli avvisi per gli incentivi di cui al capo II e per quelli di cui al capo III sono emanati e pubblicati distintamente. 4. Gli avvisi di cui al comma 3 sono pubblicati sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande. 5. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata "PEC", all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 3 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente al predetto avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa. 6. La domanda di incentivo e' considerata valida solo se: a) e' trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente; b) e' sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente. 7. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare in relazione agli incentivi di ciascuno dei capi II e III. 8. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente: a) l'ufficio competente in cui si puo' prendere visione degli atti o trarne copia; b) l'oggetto del procedimento; c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria; d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonche' per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000; f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonche' per l'erogazione dell'incentivo; g) gli obblighi del beneficiario; h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 23. 9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, puo' predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore. 10. La nota informativa di cui al comma 9 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 7/2000. 11. Sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia all'impresa richiedente: a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati negli avvisi di cui al comma 3; b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile; c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente; d) le domande presentate con modalita' diverse da quelle previste dal comma 5; e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente; f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato negli avvisi di cui al comma 3; g) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'art. 15, comma 5. 12. Non sono finanziabili iniziative per le quali sono presentate domande per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo II ovvero degli incentivi di cui al capo III da imprese che hanno in corso la realizzazione di un'iniziativa per la cui realizzazione nella medesima sede legale o unita' operativa/e e' stato gia' concesso un incentivo, rispettivamente, ai sensi del capo II ovvero del capo III del presente regolamento e per il quale non e' stata ancora presentata la rendicontazione della spesa. Art. 14. Riparto delle risorse su base provinciale 1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto e' operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto. Art. 15. Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda 1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando, in particolare, i criteri valutativi di cui all'allegato B. In esito all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui e' attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16. 2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'art. 13, comma 5. In caso di parita' di ordine cronologico: a) in relazione ai procedimenti relativi agli incentivi di cui al capo II, ha priorita' l'impresa con iscrizione anteriore al registro delle imprese; b) in relazione ai procedimenti relativi agli incentivi di cui al capo III, ha priorita' la cooperativa con il numero maggiore di soci che risultino essere lavoratori in crisi all'atto della presentazione della domanda. 3. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello. 4. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonche' la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilita' richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. 5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda e' archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. 6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'art. 16, comma 1, e' sospeso. 7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 8. E' facolta' di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande. Art. 16. Concessione degli incentivi 1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo e' concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'art. 5, e, rispettivamente, di cui all'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello. 2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, e' disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione all'impresa. 4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio. 5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare: a) il termine e le modalita' di presentazione della rendicontazione, in conformita' all'art. 20, comma 1; b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 24, comma 3. 6. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi. Art. 17. Erogazione in via anticipata 1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dei beneficiari di: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio delle iniziative oggetto della domanda di incentivazione; b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. 2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1. Art. 18. Variazioni dell'iniziativa 1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa. 2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione della stessa. 3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende l'attivita' consulenziale o del manager a tempo, alla richiesta di variazione dell'iniziativa e' allegato curriculum aziendale o curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata del sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonche' relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituito. Non e' ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del manager a tempo qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtu' di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. 4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria. Art. 19. Variazioni soggettive del beneficiario 1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; c) prosegua l'attivita' dell'impresa originariamente beneficiaria; d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 24 per il periodo residuo nonche' gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria. 2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1, domanda di subentro contenente: a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima; b) richiesta della conferma di validita' del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo; d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d). 3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. 4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio. Capo V RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO Art. 20. Presentazione della rendicontazione 1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 16, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non puo' essere superiore al termine massimo di ventisei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo. 2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni. 3. La rendicontazione e' presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalita' di cui all'art. 13, comma 5. Art. 21. Modalita' di rendicontazione 1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga; b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a); d) relazione rilasciata dai soggetti che hanno reso le attivita' previste dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, lettere a) e b), descrittiva della prestazione eseguita, salvo il caso delle prestazioni del manager a tempo rese in forza di un contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 9, comma 1, lettera b). 2. La rendicontazione puo' essere presentata anche con le modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000. 3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il soggetto gestore ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a). 4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA. 5. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. 6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento: a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati. 7. Ad ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilita' allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di piu' documenti di spesa di cui uno o piu' di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo. 8. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita' dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto. 9. Non e' ammesso il pagamento tramite compensazione. 10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 12. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 18, comma 4. Art. 22. Liquidazione degli incentivi 1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore. 2. Il termine di liquidazione degli incentivi e' sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 21, comma 11. 3. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000. Art. 23. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi 1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure: a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 4; b) se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata o e' stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga; c) nel caso in cui non e' rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 21, comma 11; d) nel caso di cui all'art. 21, comma 12. 3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato: a) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'art. 11, comma 2; b) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso. 4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. 5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale 7/2000. 6. L'incentivo e' rideterminato ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'art. 24. Art. 24. Obblighi e vincoli del beneficiario 1. L'impresa beneficiaria e' tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o per cinque anni, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa: a) essere iscritta nel Registro delle imprese; b) mantenere la sede legale o unita' operativa attiva nel territorio regionale. 2. Nel caso delle cooperative beneficiarie dei contributi di cui al capo III, i lavoratori colpiti dalle crisi devono rappresentare, in qualita' di soci lavoratori, una quota numerica dei soci della cooperativa pari ad almeno un terzo del totale per almeno un anno a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione. 3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, in conformita' all'art. 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincoli fino alla scadenza degli stessi. 4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'art. 45, comma 3, della legge regionale 7/2000. 5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, il soggetto gestore ha facolta' di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio. Art. 25. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarita'. Capo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 26. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni. Art. 27. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 28. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).