Allegato 
 
Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione  degli
  incentivi per supportare le  imprese  in  difficolta'  del  settore
  manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli
  di competitivita', e per il sostegno, nel settore manifatturiero  e
  terziario,  dell'autoimprenditorialita'  nella  forma  cooperativa,
  nelle situazioni di crisi, in attuazione degli  articoli  30  e  31
  della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 
(Omissis). 
 
                               Capo I 
 
 
                  FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3  (RilancimpresaFVG  -  Riforma
delle politiche industriali), disciplina criteri e modalita'  per  la
concessione di incentivi per: 
      a)  sostenere   le   imprese   in   difficolta'   del   settore
manifatturiero e del terziario nel processo di recupero  dei  livelli
di competitivita',  ai  sensi  dell'art.  30  della  legge  regionale
3/2015; 
      b)  sostenere  l'autoimprenditorialita'  nelle  situazioni   di
crisi, da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero
e terziario, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 3/2015. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, in conformita'  all'art.  2,
comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al  decreto  del
Presidente della Regione 24 giugno 2015, n.  123,  per  microimprese,
piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che  soddisfano
i requisiti di cui all'allegato I al  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea. 
    2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) impresa in difficolta': l'impresa che: 
        1) ha registrato negli  ultimi  tre  esercizi  chiusi,  prima
della presentazione della domanda, perdite  in  almeno  due  esercizi
consecutivi oppure una perdita  nell'ultimo  dei  predetti  esercizi,
come risultanti dai bilanci di esercizio o, nel caso di  imprese  non
tenute alla pubblicita' del  bilancio,  dalle  dichiarazioni  fiscali
dell'impresa oppure 
        2)  ha  beneficiato  nei  trentasei  mesi   precedenti   alla
presentazione  della  domanda  della  cassa   integrazione   guadagni
straordinaria o della cassa integrazione  guadagni  in  deroga  o  di
contratti di solidarieta' difensivi o  dei  trattamenti  erogati  dai
fondi di solidarieta' previsti dalla vigente normativa; 
      b) cooperativa di lavoratori colpiti dalle  crisi:  cooperativa
nella quale la maggioranza assoluta numerica dei soci  e'  costituita
da lavoratori colpiti dalle crisi di cui alla lettera c); 
      c) lavoratori colpiti dalle  crisi:  soggetti  che  al  momento
dell'instaurazione del rapporto associativo: 
        1) risultavano aver  perso  la  loro  occupazione  ed  essere
disoccupati a seguito di: 
          1.1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli  4  e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223  (Norme  in  materia  di  cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro); 
          1.2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
alla  legge  15  luglio  1966,  n.  604  (Norme   sui   licenziamenti
individuali)  ed  al  decreto  legislativo  4  marzo  2015,   n.   23
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato
a tutele crescenti, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n.
183); 
          1.3) risoluzione, per decorso del termine  o  della  durata
pattuiti, di un rapporto di lavoro a tempo determinato; 
          1.4) interruzione,  intervenuta  in  anticipo  rispetto  al
termine o alla durata pattuiti per  cause  diverse  dalle  dimissioni
volontarie  del  lavoratore  o  dalla  risoluzione  consensuale   del
rapporto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato; 
          1.5)  dimissioni   per   giusta   causa   del   lavoratore,
determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni
altra somma o indennita' dovuta in relazione al rapporto  di  lavoro,
dalla  mancata  regolarizzazione  della  posizione   contributiva   o
dall'omesso versamento dei contributi previdenziali; 
        2) risultavano aver prestato, nei  dodici  mesi  antecedenti,
attivita' lavorativa in imprese in stato di liquidazione o sottoposte
a procedure concorsuali; 
        3) risultavano sospesi dal lavoro o  posti  in  riduzione  di
orario, con ricorso alla cassa integrazione  guadagni  straordinaria,
alla cassa integrazione guadagni in deroga o ai  trattamenti  erogati
dai fondi di solidarieta' previsti dalla vigente normativa ovvero  di
quelli spettanti a seguito della  stipulazione  di  un  contratto  di
solidarieta' difensivo; 
        4) risultavano posti in distacco ai sensi dell'art. 8,  comma
3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148  (Interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione); 
      d) piano di ristrutturazione e  rilancio  aziendale:  il  piano
volto  al  ripristino  delle  condizioni  di  equilibrio   economico,
patrimoniale o finanziario ed al superamento delle  cause  che  hanno
determinato la crisi o difficolta' d'impresa, con interventi quali la
riorganizzazione aziendale,  la  ridefinizione  del  prodotto  e  del
processo produttivo, l'introduzione ed il miglioramento  dei  sistemi
di controllo di gestione, il riposizionamento sul mercato; 
      e)  manager  a  tempo:  persona  di   dimostrata   ed   elevata
qualificazione che opera, anche  a  livello  di  direzione  generale,
assumendo la responsabilita' dei risultati contrattualmente definiti.
Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa,
anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il
trasferimento  di  buone  pratiche  e   tecniche   amministrative   e
gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione;
puo', inoltre, contribuire alla positiva  risoluzione  di  momentanee
criticita'; tale soggetto  non  e'  un  collaboratore  gia'  inserito
nell'organizzazione aziendale in modo  continuativo  e  si  inserisce
nell'impresa per un periodo di tempo determinato; 
      f)  cooperative  e  imprese  del   settore   manifatturiero   e
terziario: cooperative e imprese che svolgono le attivita' economiche
comprese nelle Sezioni da C a U della Classificazione delle attivita'
economiche ATECO 2007; 
      g)  disoccupati:  coloro  che  hanno  acquisito  lo  stato   di
disoccupazione ai sensi della vigente normativa statale e regionale; 
      h) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il  soggetto  o  i
soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti  la
concessione degli incentivi di cui al presente regolamento  ai  sensi
dell'art. 97, comma 3, della legge regionale 3/2015. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n.  18  (Interventi  urgenti  nei  settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi),  come  interpretato  in  via  di  interpretazione
autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo  2005,
n. 4 (Interventi per il sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo  delle
piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.  Adeguamento  alla
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15  gennaio
2002, causa C-439/99, e al parere motivato  della  Commissione  delle
Comunita' europee del 7 luglio 2004), la concessione degli  incentivi
alle imprese e' subordinata alla presentazione di  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente  a
sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda,  allegata
all'istanza   di   incentivazione   e   sottoscritta    dal    legale
rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema
di sicurezza sul lavoro. 
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge in caso di accertata falsita', la non  corrispondenza  al  vero
della dichiarazione sostitutiva  di  cui  al  comma  1  e'  causa  di
decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato gia'
erogato,   il   beneficiario   dell'incentivo   e   l'autore    della
dichiarazione sostitutiva  sono  tenuti  solidalmente  a  restituirne
l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi  in
applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 
    2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1407/2013,  sono  esclusi  dall'applicazione  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attivita' e  le  tipologie
di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo  1,  di  tale  regolamento
dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A. 
    3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: 
      a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  ad  una
medesima "impresa unica", non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco
di tre esercizi finanziari; 
      b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del
regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli  aiuti  de
minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie
di cui all'art. 2, paragrafo 2,  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del
trasporto di merci su  strada  per  conto  terzi  non  puo'  superare
100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    4. La concessione dell'incentivo e' subordinata  al  rilascio  di
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  attestante  gli
aiuti ricevuti dall'impresa o,  se  ricorre  la  fattispecie  di  cui
all'art.  2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)   n.   1407/2013,
dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n.  1407/2013  o  di
altri regolamenti "de minimis"  durante  i  due  esercizi  finanziari
precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 
 
                               Capo II 
 
 
        SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI 
        CONCERNENTI GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA' 
 
 
                               Art. 5. 
 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le
imprese in difficolta' del settore  manifatturiero  e  terziario  che
realizzano le iniziative di cui all'art. 6. 
    2. Le imprese di cui al comma 1, devono possedere, alla  data  di
presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 
      a) essere iscritte al Registro delle imprese presso  la  Camera
di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  nel  prosieguo
"CCIAA", competente per territorio; 
      b) essere attive; 
      c) avere sede legale o unita' operativa/e cui si riferiscono le
iniziative, nel territorio regionale; 
      d)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposte  a  procedure  concorsuali,  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. 
    3. Sono escluse dall'incentivazione le  imprese  destinatarie  di
sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina  della  responsabilita'
amministrativa delle  persone  giuridiche,  delle  societa'  e  delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art.
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi dell'art.  30  della  legge  regionale  3/2015,  sono
ammissibili ad incentivazione le iniziative volte all'acquisizione di
consulenze finalizzate all'elaborazione di piani di  ristrutturazione
e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite  aggregazioni
da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete,  una  maggiore
capacita' competitiva dell'impresa. 
    2. I piani di cui al comma 1 riguardano  attivita'  svolte  o  da
svolgere presso la sede legale o unita' operative site sul territorio
regionale. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili le spese,  al  netto  dell'IVA,  sostenute  a
partire  dal  giorno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
domanda, per l'acquisizione  di  servizi  di  consulenza  forniti  da
imprese iscritte al Registro delle  imprese  e/o  da  consulenti  che
svolgono un'attivita' professionale, la  cui  attivita',  cosi'  come
classificata in base ai codici ISTAT ATECO  risultanti  dalla  visura
camerale o da documentazione equipollente, e' coerente con la  natura
della consulenza fornita, e  che  possiedono  documentata  esperienza
nello specifico campo di intervento. 
    2. Sono altresi' ammissibili le spese connesse  all'attivita'  di
certificazione di cui all'art. 41-bis della legge  regionale  7/2000,
nell'importo massimo di 1.000,00 euro. 
 
                              Capo III 
 
 
SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI CONCERNENTI  GLI
          INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA 
 
 
                               Art. 8. 
 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le
cooperative  di  lavoratori   colpiti   dalle   crisi   del   settore
manifatturiero e  terziario  che  realizzano  le  iniziative  di  cui
all'art. 9. 
    2. Le cooperative di cui al comma 1, devono possedere, alla  data
di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 
      a) essere iscritte al Registro delle imprese, presso  la  CCIAA
competente per territorio, da non oltre trentasei mesi; 
      b) avere sede legale o unita' operativa cui si  riferiscono  le
iniziative, nel territorio regionale; 
      c)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposte  a  procedure  concorsuali,  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. 
    3. Ai sensi dell'art. 98, comma  1  bis,  della  legge  regionale
3/2015, in sede di  prima  applicazione,  possono  beneficiare  degli
incentivi di cui al presente capo, in deroga al comma 2, lettera  a),
anche le cooperative iscritte al  Registro  delle  imprese  da  oltre
trentasei mesi se costituite a partire dal 1° gennaio 2014. 
    4. Sono escluse dall'incentivazione le  cooperative  destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2,  del  decreto
legislativo 231/2001. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi dell'art.  31  della  legge  regionale  3/2015,  sono
ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative: 
      a)  acquisizione  di  consulenze  specialistiche  necessarie  a
valutare  la  fattibilita'  del  progetto   di   costituzione   della
cooperativa e l'attivazione  delle  relative  procedure  di  supporto
previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo; 
      b) acquisizione di consulenze specialistiche, anche nella forma
di manager a tempo, per  l'affiancamento  e  l'accompagnamento  della
cooperativa per la gestione nella  fase  di  avvio,  per  il  periodo
massimo di 24 mesi. 
    2. Le consulenze di cui al comma 1 riguardano attivita' svolte  o
da svolgere presso  la  sede  legale  o  unita'  operative  site  sul
territorio regionale. 
    3. Le iniziative che  consistono  nell'assunzione  di  manager  a
tempo sono realizzate presso la sede legale o unita'  operative  site
nel territorio regionale. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  le  seguenti  spese,  al  netto  dell'IVA,
sostenute a partire dal giorno successivo a quello  di  presentazione
della domanda: 
      a) ai fini della  realizzazione  delle  iniziative  concernenti
l'acquisizione delle consulenze  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,
lettere a) e b), le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza
forniti  da  imprese  iscritte  al  Registro  delle  imprese  e/o  da
consulenti che svolgono un'attivita' professionale, la cui attivita',
cosi' come classificata in base  ai  codici  ISTAT  ATECO  risultanti
dalla visura camerale o da documentazione equipollente,  e'  coerente
con la natura della consulenza fornita, e che possiedono  documentata
esperienza  nello  specifico  campo  di  intervento,   oppure   dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge
regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in  materia  di
promozione e vigilanza del comparto cooperativo); 
      b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti  il
ricorso a manager a tempo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b),  le
spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo  spettante  al
manager a tempo per le prestazioni rese per il periodo massimo di  24
mesi. 
    2. Le prestazioni del manager a tempo sono rese in  forza  di  un
contratto di prestazione d'opera. Le figure chiamate a svolgere  tali
prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'art.  2,
comma 2, lettera e). La qualificazione  e  l'esperienza  maturata  da
siffatta figura deve essere documentata  e  coerente  con  la  natura
della  prestazione  da  rendere.  Il  relativo  contratto   definisce
contenuti,  termini,  modalita'  e  corrispettivo  pattuito  per   la
prestazione del personale manageriale. 
    3. Sono altresi' ammissibili le spese connesse  all'attivita'  di
certificazione di cui all'art. 41-bis della legge  regionale  7/2000,
nell'importo massimo di 1.000,00 euro. 
    4. Con riferimento ai contributi da concedere in esito  al  primo
avviso emanato ai sensi del presente regolamento, relativamente  agli
incentivi di cui al presente capo, in deroga a quanto  stabilito  dal
comma 1, sono ammissibili anche le spese sostenute a partire  dal  26
febbraio 2015 precedentemente alla presentazione della domanda. 
 
                               Capo IV 
 
 
                      PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
                Intensita' di aiuto e limiti di spesa 
 
    1. L'intensita' dell'incentivo concedibile  e'  pari  al  50  per
cento della spesa ammissibile, salvo che  l'impresa  abbia  richiesto
un'intensita' minore. 
    2. Il limite minimo di spesa ammissibile e' pari a 5.000,00 euro. 
    3. Le spese di cui agli articoli 7, comma 2, e 10, comma  3,  non
sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al  comma
2. 
    4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano
ammissibili spese  inferiori  al  limite  di  cui  al  comma  2  sono
archiviate  e   dell'archiviazione   e'   data   tempestiva   notizia
all'impresa. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                  Ammontare massimo dell'incentivo 
 
    1. Il limite  massimo  dell'incentivo  concedibile  per  ciascuna
domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui  al  capo
II e' 50.000,00 euro. 
    2. Il limite  massimo  dell'incentivo  concedibile  per  ciascuna
domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui  al  capo
III e': 
      a) per le iniziative di cui all'art. 9, comma  1,  lettera  a):
50.000,00 euro. 
      b) per le iniziative di cui all'art. 9, comma  1,  lettera  b):
70.000,00 euro. 
 
                              Art. 13. 
 
 
              Presentazione della domanda di incentivo 
 
    1. Nel caso degli incentivi di cui al  capo  II,  la  domanda  di
incentivo e' presentata dall'impresa richiedente al soggetto  gestore
ai fini dell'ammissione all'articolazione provinciale dello sportello
di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale e' stabilita la
sede legale e/o le unita' operative dove sono svolte le attivita' cui
e' rivolto il piano di ristrutturazione  e  rilancio  aziendale.  Nel
caso in cui la sede legale e/o le unita' operative dove  sono  svolte
le attivita' cui e' rivolto il piano siano  stabilite  in  differenti
territori  provinciali  della  Regione,  la   domanda   puo'   essere
presentata   al   soggetto   gestore    ai    fini    dell'ammissione
all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno  dei
territori provinciali  interessati  scelto  dall'impresa  richiedente
quale territorio di riferimento. 
    2. Nel caso degli incentivi di cui al capo  III,  la  domanda  di
incentivo e' presentata dall'impresa richiedente al soggetto  gestore
ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di  cui  al
comma 3 relativa alla provincia nella  quale  e'  stabilita  la  sede
legale e/o le  unita'  operative  dove  e'  fissato  il  luogo  della
prestazione del manager a tempo ed alle cui attivita' sono rivolte le
consulenze specialistiche. Nel caso in cui  la  sede  legale  e/o  le
unita' operative dove e' stabilito il  luogo  della  prestazione  del
manager a tempo ed alle cui  attivita'  sono  rivolte  le  consulenze
specialistiche siano stabilite in  differenti  territori  provinciali
della Regione, la domanda puo' essere presentata al soggetto  gestore
ai fini dell'ammissione all'articolazione  dello  sportello  relativa
esclusivamente ad uno dei territori  provinciali  interessati  scelto
dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento. 
    3. La domanda e'  presentata,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti in materia fiscale, a  partire  dalle  ore  9.15  del  giorno
previsto quale termine iniziale di  presentazione  delle  domande  da
apposito avviso emanato da Unioncamere  FVG  e  pubblicato  sul  sito
internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto
quale termine finale di  presentazione  delle  domande  dal  medesimo
avviso. Gli avvisi per gli incentivi di cui al capo II e  per  quelli
di cui al capo III sono emanati e pubblicati distintamente. 
    4. Gli avvisi di cui al comma 3 sono pubblicati sul sito internet
di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di
presentazione delle domande. 
    5.  Le  domande  di  incentivo  sono  presentate   esclusivamente
mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata  "PEC",
all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma  3  e  sono
redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere
FVG unitamente al predetto avviso. La data e l'ora  di  presentazione
della domanda sono determinate dalla data  e  dall'ora  di  ricezione
della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file  "daticert.xlm"  di
certificazione del messaggio generato dal sistema  in  allegato  alla
PEC  e  contenente  le  informazioni  relative   alla   ricevuta   di
accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa. 
    6. La domanda di incentivo e' considerata valida solo se: 
      a)  e'  trasmessa  mediante  la  casella  di  PEC  dell'impresa
richiedente; 
      b) e' sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante
dell'impresa richiedente. 
    7. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per
ciascun anno solare in relazione agli incentivi di ciascuno dei  capi
II e III. 
    8. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente: 
      a) l'ufficio competente in cui si puo' prendere  visione  degli
atti o trarne copia; 
      b) l'oggetto del procedimento; 
      c) il responsabile del procedimento, il  suo  sostituto  ed  il
responsabile dell'istruttoria; 
      d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; 
      e) il termine per la regolarizzazione  o  l'integrazione  della
domanda per accedere all'incentivo nonche' per  presentare  eventuali
memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma  1,  lettera
b), della legge regionale 7/2000; 
      f)  i  termini  per  la  concessione  dell'incentivo,  per   la
conclusione   dell'iniziativa,    per    la    presentazione    della
rendicontazione, nonche' per l'erogazione dell'incentivo; 
      g) gli obblighi del beneficiario; 
      h) i  casi  di  annullamento  e  revoca  del  provvedimento  di
concessione previsti dall'art. 23. 
    9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma
8, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti  gestori
delegati, puo' predisporre apposita nota informativa  pubblicata  sul
sito internet del soggetto gestore. 
    10. La nota informativa di cui al comma 9 assolve all'obbligo  di
comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della  legge  regionale
7/2000. 
    11. Sono  archiviate  e  dell'archiviazione  e'  data  tempestiva
notizia all'impresa richiedente: 
      a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati negli
avvisi di cui al comma 3; 
      b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente
alla prima ritenuta istruibile; 
      c)   le   domande   non   firmate   digitalmente   dal   legale
rappresentante dell'impresa richiedente; 
      d) le  domande  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dal comma 5; 
      e) le domande trasmesse mediante  casella  di  PEC  diversa  da
quella dell'impresa richiedente; 
      f) le domande inviate ad indirizzo di  PEC  diverso  da  quello
comunicato negli avvisi di cui al comma 3; 
      g) le domande per le quali il termine assegnato per  provvedere
alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 5. 
    12. Non sono finanziabili iniziative per le quali sono presentate
domande per l'ottenimento degli incentivi di cui al  capo  II  ovvero
degli incentivi di cui al capo III da imprese che hanno in  corso  la
realizzazione  di  un'iniziativa  per  la  cui  realizzazione   nella
medesima sede legale o unita' operativa/e e' stato gia'  concesso  un
incentivo, rispettivamente, ai sensi del capo II ovvero del capo  III
del  presente  regolamento  e  per  il  quale  non  e'  stata  ancora
presentata la rendicontazione della spesa. 
 
                              Art. 14. 
 
 
              Riparto delle risorse su base provinciale 
 
    1. Unioncamere  FVG  provvede  a  ripartire  le  risorse  annuali
complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto e' operato
in proporzione al numero delle imprese  iscritte  al  Registro  delle
imprese di  ciascuna  CCIAA  accertato  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno precedente a quello del riparto. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                      Procedimento, istruttoria 
                     e valutazione della domanda 
 
    1. Gli incentivi  sono  concessi  dal  soggetto  gestore  tramite
procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36,  comma  4,
della  legge  regionale  7/2000,  articolato  su  base   provinciale,
applicando, in particolare, i criteri valutativi di cui  all'allegato
B. In esito all'applicazione  di  tali  criteri  sono  ammissibili  i
progetti cui  e'  attribuito  un  punteggio  complessivo  finale  non
inferiore a 16. 
    2.  Le  domande  presentate  sono   istruite   secondo   l'ordine
cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'art. 13,  comma
5. In caso di parita' di ordine cronologico: 
      a) in relazione ai procedimenti relativi agli incentivi di  cui
al capo II,  ha  priorita'  l'impresa  con  iscrizione  anteriore  al
registro delle imprese; 
      b) in relazione ai procedimenti relativi agli incentivi di  cui
al capo III, ha priorita' la cooperativa con il  numero  maggiore  di
soci  che  risultino  essere  lavoratori  in  crisi  all'atto   della
presentazione della domanda. 
    3. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle  domande  di
incentivo fino ad esaurimento delle risorse  finanziarie  disponibili
all'interno  della   pertinente   articolazione   provinciale   dello
sportello. 
    4. Ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  regionale  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto previsti dal presente  regolamento  nonche'  la
rispondenza della domanda  ai  requisiti  di  legittimazione  e  alle
condizioni   di   ammissibilita'   richiedendo,    ove    necessario,
documentazione integrativa. 
    5. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
assegnando un termine massimo di trenta giorni  per  provvedere  alla
regolarizzazione  o  all'integrazione.  La  domanda   e'   archiviata
d'ufficio  qualora  il  termine   assegnato   per   provvedere   alla
regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. 
    6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto
dall'art. 16, comma 1, e' sospeso. 
    7. Il soggetto gestore, ai sensi  dell'art.  16-bis  della  legge
regionale 7/2000, prima  della  formale  adozione  del  provvedimento
negativo comunica tempestivamente all'impresa  richiedente  i  motivi
che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un  termine  di
dieci giorni per la  presentazione  di  osservazioni.  Dell'eventuale
mancato accoglimento di  tali  osservazioni  e'  data  ragione  nella
motivazione del provvedimento finale. 
    8. E' facolta' di Unioncamere FVG  prevedere,  mediante  autonomo
atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e
senza ulteriori specifici oneri  a  carico  del  bilancio  regionale,
l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base
provinciale,  cui  spetta  l'emissione  di  parere  in  ordine   alla
valutazione delle domande. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                     Concessione degli incentivi 
 
    1. A seguito  dell'istruttoria,  l'incentivo  e'  concesso  entro
novanta  giorni  dalla  presentazione  della   domanda,   stante   il
mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'art. 5,
e, rispettivamente, di cui  all'art.  8,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello
sportello. 
    2. Qualora le risorse  disponibili  a  valere  sull'articolazione
provinciale   dello   sportello   non   consentano   di    finanziare
integralmente  l'ultima  domanda   finanziabile,   e'   disposta   la
concessione parziale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  con
riserva  di  integrazione  con  le  eventuali  risorse  sopravvenute.
Ulteriori risorse che si  rendano  disponibili  nel  corso  dell'anno
possono essere utilizzate per le domande non finanziate  per  carenza
di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 
    3. Le domande per le quali non  sia  intervenuta  la  concessione
entro la chiusura dell'anno solare  di  presentazione  delle  domande
medesime, sono archiviate  d'ufficio  e  dell'archiviazione  e'  data
tempestiva comunicazione all'impresa. 
    4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale  di  cui
al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale  possono  essere
prorogati per un periodo massimo di dodici mesi i termini di  cui  al
comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che  si
rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo  all'archiviazione
d'ufficio. 
    5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare: 
      a)  il  termine  e  le   modalita'   di   presentazione   della
rendicontazione, in conformita' all'art. 20, comma 1; 
      b) l'obbligo di presentazione della  dichiarazione  sostitutiva
di atto di notorieta' prevista dall'art. 24, comma 3. 
    6.  Il  soggetto  gestore   comunica   all'impresa   beneficiaria
l'adozione del provvedimento di concessione  entro  i  trenta  giorni
successivi. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. Gli incentivi possono essere erogati  in  via  anticipata,  ai
sensi dell'art. 39, comma 2,  della  legge  regionale  7/2000,  nella
misura massima del settanta  per  cento  dell'importo  dell'incentivo
concesso, previa presentazione da parte dei beneficiari di: 
      a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',  redatta
ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000, resa dal  legale  rappresentante  dell'impresa,  attestante
l'avvenuto  avvio  delle  iniziative   oggetto   della   domanda   di
incentivazione; 
      b) fideiussione bancaria o  assicurativa  d'importo  pari  alla
somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art.  39,
comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo  il  modello
reso disponibile in allegato allo schema di domanda,  pubblicato  sul
sito internet del soggetto gestore. 
    2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il  termine
massimo di novanta giorni decorrenti dalla data  di  ricezione  della
documentazione di cui al comma 1. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                     Variazioni dell'iniziativa 
 
    1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione
possono essere proposte  presentando  al  soggetto  gestore  apposita
richiesta  sottoscritta  dal   legale   rappresentante   dell'impresa
beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una  sintetica
relazione che evidenzia e motiva gli  scostamenti  previsti  rispetto
alle caratteristiche originarie dell'iniziativa. 
    2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi  originari  o
l'impianto  complessivo  dell'iniziativa  ammessa  ad  incentivazione
ovvero costituire una modifica  sostanziale  nei  contenuti  o  nelle
modalita' di esecuzione della stessa. 
    3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione  del
soggetto che rende l'attivita' consulenziale o del manager  a  tempo,
alla richiesta di variazione dell'iniziativa e'  allegato  curriculum
aziendale o curriculum  vitae  e  relazione  sulla  qualificazione  e
l'esperienza maturata del sostituto, con particolare riferimento alla
natura della prestazione  da  svolgere,  nonche'  relazione  atta  ad
evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituito. Non e' ammessa  la
variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono
effettuate  le  prestazioni  del   manager   a   tempo   qualora   il
provvedimento di concessione preveda che  le  stesse  siano  rese  in
virtu' di  un  contratto  di  lavoro  subordinato  con  qualifica  di
dirigente o di quadro intermedio. 
    4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni
proposte comunicandone l'esito entro il termine  di  sessanta  giorni
decorrenti  dalla  ricezione  della  richiesta.  Le  variazioni   non
comportano   un   aumento   dell'incentivo    concesso    all'impresa
beneficiaria. 
 
                              Art. 19. 
 
 
               Variazioni soggettive del beneficiario 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32-ter della  legge  regionale  7/2000,  in
caso di variazioni soggettive del beneficiario  anche  a  seguito  di
conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o
di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per
causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o  erogati  possono
essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante
a condizione che tale soggetto: 
      a) presenti specifica domanda di subentro; 
      b) sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  per
l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; 
      c)   prosegua    l'attivita'    dell'impresa    originariamente
beneficiaria; 
      d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione  dei  lavoratori
gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; 
      e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 24 per  il
periodo residuo nonche' gli  altri  obblighi  previsti  dal  presente
regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria. 
    2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni  che  garantiscono
il rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 l'impresa subentrante
presenta, secondo le indicazioni pubblicate  sul  sito  internet  del
soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG,  entro  tre
mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al
comma 1, domanda di subentro contenente: 
      a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione  ed  una
relazione sulla variazione medesima; 
      b) richiesta della conferma di validita' del  provvedimento  di
concessione   dell'incentivo   in   relazione   ai    requisiti    di
ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del
beneficiario originario; 
      c) dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti,  la
continuazione  dell'esercizio  dell'impresa  e   l'assunzione   degli
obblighi conseguenti alla conferma del contributo; 
      d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione
di cui al comma 1, lettera d). 
    3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda
di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda medesima. 
    4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di  cui  al  comma  1
abbiano  luogo  precedentemente  alla  concessione  del   contributo,
l'impresa  subentrante  presenta   la   domanda   di   subentro   nel
procedimento, nelle forme e nei termini di cui  al  comma  2,  ed  il
soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio. 
 
                               Capo V 
 
 
             RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione  attestante
le spese sostenute entro il termine  indicato  nel  provvedimento  di
concessione ai sensi dell'art. 16, comma 5, lettera  a),  utilizzando
lo schema approvato da Unioncamere FVG,  mediante  autonomo  atto  da
adottarsi  in  base  alle  competenze  statutariamente  stabilite,  e
pubblicato  sul  sito  internet  del  soggetto  gestore.  Il  termine
indicato nel provvedimento di concessione non puo'  essere  superiore
al  termine  massimo  di  ventisei  mesi  decorrenti  dalla  data  di
ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo. 
    2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga
del termine di presentazione  della  rendicontazione,  se  presentata
prima della scadenza del termine stesso, accordabile per  un  periodo
massimo di sessanta giorni. 
    3. La rendicontazione e' presentata mediante PEC all'indirizzo di
PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente  al  provvedimento  di
concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini  del  rispetto  del
termine, fa fede la data e l'ora di  ricezione  della  PEC  attestate
secondo le modalita' di cui all'art. 13, comma 5. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
    1. Per la rendicontazione, ai  sensi  dell'art.  41  della  legge
regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare: 
      a)  copia  dei  documenti  di  spesa,  annullati  in  originale
dall'impresa   beneficiaria   con    apposita    dicitura    relativa
all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in  caso  di
impossibilita' di acquisire le stesse, da documenti contabili  aventi
forza probatoria equivalente  ovvero,  nel  caso  di  prestazioni  di
lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga; 
      b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 
      c) dichiarazione del beneficiario attestante la  corrispondenza
agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera
a); 
      d)  relazione  rilasciata  dai  soggetti  che  hanno  reso   le
attivita' previste dall'art. 6, comma 1,  e  dall'art.  9,  comma  1,
lettere a) e b), descrittiva della  prestazione  eseguita,  salvo  il
caso delle prestazioni del manager  a  tempo  rese  in  forza  di  un
contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 9, comma  1,  lettera
b). 
    2.  La  rendicontazione  puo'  essere  presentata  anche  con  le
modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000. 
    3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua  straniera  va
allegata la traduzione in lingua italiana.  Il  soggetto  gestore  ha
facolta'  di  chiedere  in  qualunque  momento   l'esibizione   degli
originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a). 
    4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA. 
    5. Il pagamento delle  spese  avviene  esclusivamente  tramite  i
seguenti strumenti, pena  l'inammissibilita'  della  relativa  spesa:
bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. 
    6. Il beneficiario  prova  l'avvenuto  sostenimento  della  spesa
attraverso la seguente documentazione di pagamento: 
      a) copia di estratti conto  bancari  o  postali  dai  quali  si
evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di
lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti  a  quelli  indicati
nei documenti di spesa rendicontati; 
      b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini  postali  dai
quali si evinca l'effettivo trasferimento  di  denaro  a  favore  dei
prestatori di lavoro o servizi,  per  gli  importi  corrispondenti  a
quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati. 
    7. Ad ogni documento di spesa corrispondono  distinti  versamenti
bancari o postali  dalla  cui  documentazione  risulta  espressamente
l'avvenuta esecuzione e la riferibilita' allo specifico documento  di
spesa,  del  quale  tale  documentazione  di  pagamento  riporta  gli
estremi. In caso di pagamenti cumulativi di piu' documenti  di  spesa
di cui uno o piu' di  uno  non  riferibili  alle  spese  relative  al
progetto  che  beneficia  dell'incentivo,   l'impresa   presenta   la
documentazione di pagamento comprovante il pagamento  complessivo  ed
allega al rendiconto anche copia  dei  documenti  di  spesa,  cui  il
pagamento cumulativo si riferisce, che  non  riguardano  l'iniziativa
che beneficia dell'incentivo. 
    8. Il  soggetto  gestore  valuta  l'ammissibilita'  di  pagamenti
singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del
documento di spesa, a  condizione  che  l'impresa  produca  ulteriore
documentazione atta a  comprovare  in  modo  certo  e  inequivocabile
l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita'  dello  stesso
allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto. 
    9. Non e' ammesso il pagamento tramite compensazione. 
    10. Le eventuali note di accredito sono  debitamente  evidenziate
nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 
    11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause ed  assegnando  un  termine  massimo  di  trenta
giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
    12.  Il  soggetto  gestore  procede  alla  revoca  dell'incentivo
qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione  degli
obiettivi  originari  o  dell'impianto  complessivo   dell'iniziativa
ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei
contenuti  o  nelle  modalita'   di   esecuzione   tra   l'iniziativa
effettivamente realizzata  e  quella  oggetto  del  provvedimento  di
concessione,  come  da  eventuale  variazione  approvata   ai   sensi
dell'art. 18, comma 4. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                    Liquidazione degli incentivi 
 
    1. Gli  incentivi  sono  liquidati  a  seguito  dell'esame  della
rendicontazione entro il termine di novanta giorni  decorrenti  dalla
data di ricevimento  della  rendicontazione  medesima  da  parte  del
soggetto gestore. 
    2. Il termine di  liquidazione  degli  incentivi  e'  sospeso  in
pendenza del termine di cui all'art. 21, comma 11. 
    3. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nei casi di  cui  agli
articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 23. 
 
 
             Annullamento e revoca del provvedimento di 
           concessione e rideterminazione degli incentivi 
 
    1. Il provvedimento di concessione  dell'incentivo  e'  annullato
qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di  legittimita'
o di merito. 
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il
provvedimento di concessione dell'incentivo  e'  revocato  a  seguito
della rinuncia del beneficiario, oppure: 
      a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano
integralmente di data  anteriore  a  quella  di  presentazione  della
domanda, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 4; 
      b) se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata  o
e' stata presentata oltre il termine previsto  per  la  presentazione
della stessa o, nel caso  di  proroga  del  termine,  oltre  la  data
fissata nella comunicazione di concessione della proroga; 
      c) nel caso in cui non e' rispettato il  termine  previsto  per
provvedere    alla    regolarizzazione    o    integrazione     della
rendicontazione, ai sensi dell'art. 21, comma 11; 
      d) nel caso di cui all'art. 21, comma 12. 
    3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato: 
      a)   se,   a   seguito   dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare   della   spesa   ammissibile   risulta
inferiore al limite minimo di cui all'art. 11, comma 2; 
      b)   se,   a   seguito   dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare  dell'incentivo   liquidabile   risulta
inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso. 
    4.  Il  soggetto  gestore  comunica  tempestivamente  all'istante
l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. 
    5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle  somme
erogate, con le modalita' di cui all'art. 49  della  legge  regionale
7/2000. 
    6. L'incentivo e' rideterminato ai sensi dell'art. 32 bis,  comma
6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli  obblighi
ed il vincolo di destinazione di cui all'art. 24. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                 Obblighi e vincoli del beneficiario 
 
    1. L'impresa beneficiaria e' tenuta al rispetto dei sottoelencati
obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o
per cinque anni, nel caso in  cui  il  beneficiario  sia  una  grande
impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa: 
      a) essere iscritta nel Registro delle imprese; 
      b) mantenere la sede  legale  o  unita'  operativa  attiva  nel
territorio regionale. 
    2. Nel caso delle cooperative beneficiarie dei contributi di  cui
al capo III, i lavoratori colpiti dalle crisi  devono  rappresentare,
in qualita' di soci lavoratori, una quota  numerica  dei  soci  della
cooperativa pari ad almeno un terzo del totale per almeno un  anno  a
decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione. 
    3. Al fine della verifica  del  rispetto  degli  obblighi  e  dei
vincoli di  cui  ai  commi  1  e  2,  il  beneficiario  presenta,  in
conformita'  all'art.  45   della   legge   regionale   7/2000,   una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'   in   sede   di
rendicontazione e, successivamente, entro  il  28  febbraio  di  ogni
anno, attestante il rispetto di tali obblighi  e  vincoli  fino  alla
scadenza degli stessi. 
    4.  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo   di   invio   della
dichiarazione sostitutiva di cui al  comma  3,  il  soggetto  gestore
procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'art. 45,  comma
3, della legge regionale 7/2000. 
    5. Prima di disporre l'ispezione o  il  controllo  ai  sensi  del
comma 4, il soggetto gestore ha facolta' di sollecitare l'invio della
dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  comma   3   richiedendo   la
presentazione  della  dichiarazione   medesima   entro   un   termine
perentorio. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  44  della  legge  regionale  7/2000,  il
soggetto gestore puo'  disporre  in  qualsiasi  momento  ispezioni  e
controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei  documenti
originali  in  relazione  agli  incentivi  concessi,  allo  scopo  di
verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli
obblighi previsti dal presente regolamento  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni  e  informazioni  prodotte  dal  beneficiario,  nonche'
l'attivita'  degli   eventuali   soggetti   esterni   coinvolti   nel
procedimento e la relativa regolarita'. 
 
                               Capo VI 
 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
                              Art. 26. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge  regionale  7/2000  e  successive
modificazioni. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Ai sensi dell'art. 38-bis della  legge  regionale  7/2000,  il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  dei  medesimi,
comprensivo   delle    modifiche    ed    integrazioni    intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
(Omissis).