Art. 10 Modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le seguenti parole: «Se la rete di riserve coinvolge siti iscritti quali bene seriale nella lista del patrimonio dell'umanita' UNESCO, all'accordo di programma puo' partecipare anche il soggetto costituito per assicurare la gestione del bene medesimo.».