Art. 10 
 
Modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale sulle  foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Alla fine del comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale sulle
foreste e  sulla  protezione  della  natura  2007  sono  inserite  le
seguenti parole: «Se la rete di riserve coinvolge siti iscritti quali
bene  seriale  nella  lista  del  patrimonio  dell'umanita'   UNESCO,
all'accordo  di  programma  puo'  partecipare   anche   il   soggetto
costituito per assicurare la gestione del bene medesimo.».