Art. 16 Modificazioni dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «dai piani forestali e montani» sono sostituite dalle seguenti: «dal PFM». 2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: «4-bis 1. Per sostenere l'adesione delle aree naturali protette e delle altre aree al programma UNESCO sull'uomo e la biosfera (MAB) e il mantenimento del riconoscimento del titolo di riserva della biosfera e ad altre iniziative che perseguono le medesime finalita', la Provincia puo' concorrere al finanziamento di piani di gestione, iniziative, azioni, progetti e interventi, previsti dagli atti di costituzione e di programmazione della riserva, realizzati da soggetti pubblici o privati. La Provincia puo' inoltre concorrere al finanziamento delle spese necessarie per il coordinamento e la conduzione della riserva.». 3. Dall'applicazione del comma 2 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio provinciale nell'unita' previsionale di base 80.40.220 (Interventi diretti per le aree protette).