Art. 16 
 
Modificazioni dell'articolo 96 della legge provinciale sulle  foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1.  Nella  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  96  della   legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione  della  natura  2007  le
parole:  «dai  piani  forestali  e  montani»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal PFM». 
  2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 96 della legge  provinciale  sulle
foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: 
    «4-bis 1. Per sostenere l'adesione delle aree naturali protette e
delle altre aree al programma UNESCO sull'uomo e la biosfera (MAB)  e
il mantenimento  del  riconoscimento  del  titolo  di  riserva  della
biosfera e ad altre iniziative che perseguono le medesime  finalita',
la Provincia puo' concorrere al finanziamento di piani  di  gestione,
iniziative, azioni, progetti e interventi,  previsti  dagli  atti  di
costituzione  e  di  programmazione  della  riserva,  realizzati   da
soggetti pubblici o privati. La Provincia puo' inoltre concorrere  al
finanziamento delle  spese  necessarie  per  il  coordinamento  e  la
conduzione della riserva.». 
  3. Dall'applicazione del comma 2  non  derivano  nuove  o  maggiori
spese rispetto a quelle  gia'  autorizzate  in  bilancio  provinciale
nell'unita' previsionale di base 80.40.220 (Interventi diretti per le
aree protette).