Art. 20 Modificazioni dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo la lettera a) del comma 6 dell'art. 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserita la seguente: «a-bis) i criteri in base ai quali i soggetti previsti dai commi 2 e 3 possono suddividere le zone di vigilanza in zone di custodia;». 2. Nel comma 7 dell'art. 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «agli enti di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dai commi 2 e 3». 3. Nel comma 8 dell'art. 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 dopo le parole: «Con deliberazione la Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali,».