Art. 21 
 
Modificazioni dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 111  della  legge  provinciale
sulle foreste e sulla protezione della  natura  2007  le  parole:  «,
nonche' dell'art. 98,» sono sostituite dalle seguenti: «e  di  quelle
che, ai sensi dell'art. 100, disciplinano  la  viabilita'  forestale,
nonche' delle disposizioni forestali approvate ai sensi dell'art. 98,
comma 1, delle previsioni contenute nei piani di  gestione  forestale
aziendale o nei piani semplificati di coltivazione previsti dall'art.
57,». 
  2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 111 della legge  provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' abrogata. 
  3. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'art. 111 della legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura  2007  sono
inserite le parole:  «,  nonche'  dai  piani  di  gestione  forestale
aziendale o dai piani semplificati di coltivazione».