Art. 4 Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. L'art. 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. Raccordo con la pianificazione territoriale 1. La pianificazione disciplinata da questa legge e' predisposta in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. 2. Al tal fine il PFM definisce e aggiorna la delimitazione delle aree silvo-pastorali e dei boschi di pregio, nonche' il reticolo idrografico e gli altri tematismi da inserire nel piano urbanistico provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme d'attuazione di quest'ultimo. 3. I parchi naturali provinciali e il Parco nazionale dello Stelvio concorrono alla redazione del PFM per l'ambito territoriale e per i tematismi di propria competenza, secondo le procedure definite dal regolamento.».