Art. 4 
 
Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste  e
                 sulla protezione della natura 2007 
 
  1.  L'art.  7  della  legge  provinciale  sulle  foreste  e   sulla
protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 7. 
 
 
             Raccordo con la pianificazione territoriale 
 
  1. La pianificazione disciplinata da questa legge e' predisposta in
coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano generale
di utilizzazione delle acque pubbliche. 
  2. Al tal fine il PFM definisce e aggiorna la  delimitazione  delle
aree silvo-pastorali e dei boschi  di  pregio,  nonche'  il  reticolo
idrografico e gli altri tematismi da inserire nel  piano  urbanistico
provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme d'attuazione
di quest'ultimo. 
  3. I parchi naturali provinciali e il Parco nazionale dello Stelvio
concorrono alla redazione del PFM per l'ambito territoriale e  per  i
tematismi di propria competenza, secondo le  procedure  definite  dal
regolamento.».