Art. 6 Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserita la seguente: «a-bis) interventi e opere nei boschi di pregio con valenza paesaggistico-ambientale;». 2. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «la realizzazione degli interventi e delle opere indicati nel comma 1 coerenti con il PFM, nonche' la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V».