Art. 6 
 
Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle  foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo la  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  22  della  legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione  della  natura  2007  e'
inserita la seguente: 
    «a-bis) interventi e opere  nei  boschi  di  pregio  con  valenza
paesaggistico-ambientale;». 
  2. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007 le parole: «la realizzazione degli
interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti
con i criteri stabiliti  dai  piani  forestali  e  montani,  sono  di
interesse pubblico e la realizzazione degli interventi e delle  opere
previsti dai piani di gestione eventualmente adottati  ai  sensi  del
titolo V» sono sostituite dalle  seguenti:  «la  realizzazione  degli
interventi e delle opere indicati nel comma 1 coerenti  con  il  PFM,
nonche' la realizzazione degli interventi e delle opere previsti  dai
piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V».