Art. 2 Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante «Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprieta' forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano» 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e' cosi' sostituito: «2. L'Azienda puo' svolgere, per conto di altri enti pubblici o, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 33, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, per terzi, lavori e interventi diversi da quelli di cui al comma 1 e disposti dal consiglio di amministrazione, sempre che compatibili con l'attuazione del proprio programma di lavoro.» 2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e' inserito il seguente comma 3: «3. L'Azienda attua per la Ripartizione provinciale Foreste i progetti in economia predisposti e autorizzati dalla Ripartizione stessa e si serve allo scopo delle relative strutture.» 3. Dopo l'art. 30-bis della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e' inserito il seguente art. 30-ter: «Art. 30-ter. - 1. L'Azienda prende in carico tutti i progetti in corso dei lavori in economia della Ripartizione provinciale Foreste non ancora ultimati e subentra in tutti i rapporti giuridici connessi. I mezzi finanziari accertati e impegnati per progetti autorizzati e non ancora ultimati vengono trasferiti dal bilancio provinciale all'Azienda.» Art. 2. Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, recante «Ordinamento forestale» 1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, il secondo periodo e' cosi' sostituito: «Tale importo viene utilizzato dalla Ripartizione provinciale Foreste per l'esecuzione di un corrispondente progetto per lavori in economia.» 2. All'art. 31 comma 1 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater «1-bis. La progettazione dei lavori in economia avviene ad opera degli ispettorati forestali territorialmente competenti oppure degli uffici centrali della Ripartizione provinciale Foreste. 1-ter. Il rispettivo direttore d'ufficio funge da datore di lavoro anche ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Dispone dei corrispondenti mezzi e dell'impiego del personale per l'esecuzione dei lavori. Assume l'incarico di direttore dei lavori o delega tale funzione a un collaboratore della Ripartizione provinciale Foreste inquadrato in un profilo professionale che preveda tale compito. 1-quater. Il direttore dei lavori, come responsabile unico del procedimento, provvede alla tenuta della contabilita' di cantiere, all'affidamento degli incarichi necessari per l'esecuzione dei lavori, all'attestazione della regolare esecuzione delle forniture e dei servizi nonche' all'inoltro delle fatture e delle distinte delle ore di lavoro prestate.» 3. L'art. 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, e' abrogato.