Art. 2 
 
Modifiche della legge provinciale 17 ottobre  1981,  n.  28,  recante
  «Ordinamento  dell'Azienda  provinciale  foreste  e   demanio   per
  l'amministrazione  delle  proprieta'  forestali   demaniali   della
  Provincia autonoma di Bolzano» 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 17 ottobre  1981,
n. 28, e' cosi' sostituito: 
  «2. L'Azienda puo' svolgere, per conto di altri  enti  pubblici  o,
qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 33, comma  1,  della
legge provinciale 21  ottobre  1996,  n.  21,  per  terzi,  lavori  e
interventi diversi da quelli  di  cui  al  comma  1  e  disposti  dal
consiglio di amministrazione, sempre che compatibili con l'attuazione
del proprio programma di lavoro.» 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale  17  ottobre
1981, n. 28, e' inserito il seguente comma 3: 
  «3. L'Azienda attua  per  la  Ripartizione  provinciale  Foreste  i
progetti in economia predisposti  e  autorizzati  dalla  Ripartizione
stessa e si serve allo scopo delle relative strutture.» 
  3. Dopo l'art. 30-bis della legge provinciale 17 ottobre  1981,  n.
28, e' inserito il seguente art. 30-ter: 
  «Art. 30-ter. - 1. L'Azienda prende in carico tutti i  progetti  in
corso dei lavori in economia della Ripartizione  provinciale  Foreste
non  ancora  ultimati  e  subentra  in  tutti  i  rapporti  giuridici
connessi. I mezzi  finanziari  accertati  e  impegnati  per  progetti
autorizzati e non ancora ultimati  vengono  trasferiti  dal  bilancio
provinciale all'Azienda.» 
 
                               Art. 2. 
 
      Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, 
                   recante «Ordinamento forestale» 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 21 ottobre 1996,
n.  21,  e  successive  modifiche,  il  secondo  periodo   e'   cosi'
sostituito: 
  «Tale  importo  viene  utilizzato  dalla  Ripartizione  provinciale
Foreste per l'esecuzione di un corrispondente progetto per lavori  in
economia.» 
  2. All'art. 31 comma 1 della legge provinciale 21 ottobre 1996,  n.
21, sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater 
  «1-bis. La progettazione dei lavori in economia  avviene  ad  opera
degli ispettorati forestali territorialmente competenti oppure  degli
uffici centrali della Ripartizione provinciale Foreste. 
  1-ter. Il rispettivo direttore d'ufficio funge da datore di  lavoro
anche ai sensi della normativa sulla sicurezza  del  lavoro.  Dispone
dei  corrispondenti  mezzi   e   dell'impiego   del   personale   per
l'esecuzione dei lavori. Assume l'incarico di direttore dei lavori  o
delega  tale  funzione  a   un   collaboratore   della   Ripartizione
provinciale  Foreste  inquadrato  in  un  profilo  professionale  che
preveda tale compito. 
  1-quater. Il direttore dei  lavori,  come  responsabile  unico  del
procedimento, provvede alla tenuta della  contabilita'  di  cantiere,
all'affidamento  degli  incarichi  necessari  per  l'esecuzione   dei
lavori, all'attestazione della regolare esecuzione delle forniture  e
dei servizi nonche' all'inoltro delle fatture e delle distinte  delle
ore di lavoro prestate.» 
  3. L'art. 34 della legge provinciale 21  ottobre  1996,  n.  21,  e
successive modifiche, e' abrogato.