Art. 12 
 
                Disposizioni per favorire lo sviluppo 
                  nel settore agricolo e forestale 
 
  1. Per le finalita' di cui al comma  8  dell'art.  47  della  legge
regionale 7  maggio  2015,  n.  9  e'  autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 9.000 migliaia  di  euro  (UPB
10.5.1.3.2 - capitolo 156604). 
  2. Per le finalita' di cui all'art. 18  della  legge  regionale  n.
9/2015,  sono  autorizzate,  per  l'esercizio  finanziario  2015,  le
ulteriori spese di 147  migliaia  di  euro  per  l'UPB  10.2.1.3.99 -
capitolo 147701 e di 120 migliaia di  euro  per  l'UPB  10.3.1.3.99 -
capitolo 147704. 
  3. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 28  gennaio  2014,
n. 5, come sostituito dall'art. 47, comma 5, della legge regionale n.
9/2015, le parole da «Per la  rideterminazione  dei  contingenti  dei
lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi"  fino  alla  fine
del  comma  sono  sostituite  dalle  parole  "Per  la   rimodulazione
finanziaria del  servizio  antincendio  boschivo,  in  un  quadro  di
miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle  mutate  esigenze
della collettivita',  si  procede,  entro  i  prossimi  tre  esercizi
finanziari a partire da quello del corrente anno,  ad  una  riduzione
del fabbisogno finanziario destinato al servizio prevenzione  incendi
nella misura pari al 20 per cento del  monte  indennita'  di  rischio
erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro.».