Art. 12 Disposizioni per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale 1. Per le finalita' di cui al comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 9.000 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604). 2. Per le finalita' di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2015, le ulteriori spese di 147 migliaia di euro per l'UPB 10.2.1.3.99 - capitolo 147701 e di 120 migliaia di euro per l'UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147704. 3. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come sostituito dall'art. 47, comma 5, della legge regionale n. 9/2015, le parole da «Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole "Per la rimodulazione finanziaria del servizio antincendio boschivo, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettivita', si procede, entro i prossimi tre esercizi finanziari a partire da quello del corrente anno, ad una riduzione del fabbisogno finanziario destinato al servizio prevenzione incendi nella misura pari al 20 per cento del monte indennita' di rischio erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro.».