Art. 14 
 
           Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art.  65  della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9 e' autorizzata, per l'esercizio  finanziario  2015,
l'ulteriore spesa  di  2.500  migliaia  di  euro  (UPB  13.2.1.3.5  -
capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni  e  fondazioni  a
partecipazione pubblica. 
  2. L'erogazione dei contributi  di  cui  al  comma  1  e'  disposta
dall'Assessore regionale per il turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo
secondo le modalita' stabilite dal comma 3 dell'art. 65  della  legge
regionale n.  9/2015,  previo  parere  della  competente  commissione
parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, sulla  verifica  del
soddisfacimento delle condizioni previste dal comma  4  del  medesimo
art. 65 della legge regionale n. 9/2015.