Art. 14 Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) 1. Per le finalita' di cui all'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.5 - capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica. 2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' disposta dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo secondo le modalita' stabilite dal comma 3 dell'art. 65 della legge regionale n. 9/2015, previo parere della competente commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, sulla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal comma 4 del medesimo art. 65 della legge regionale n. 9/2015.