Art. 15 Disposizioni in materia di personale precario 1. La spesa autorizzata dall'art. 30, comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come rideterminata dall'art. 11, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e' ridotta, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, di 5.000 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).