Art. 15 
 
            Disposizioni in materia di personale precario 
 
  1. La  spesa  autorizzata  dall'art.  30,  comma  10,  della  legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5,  come  rideterminata  dall'art.  11,
comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e'  ridotta,  per
ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, di 5.000 migliaia  di
euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).