Art. 2 Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilita' 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e' istituito nel bilancio della Regione siciliana il fondo crediti di dubbia esigibilita' di cui al principio applicato 3.3 della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 sono abrogati l'art. 38, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e l'art. 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.