Art. 2 
 
          Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilita' 
 
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario  2015  e'  istituito  nel
bilancio  della  Regione  siciliana  il  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita' di cui al principio  applicato  3.3  della  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 sono  abrogati  l'art.
38, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,  e  l'art.  5
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.