Art. 20 
 
                          Riserve erariali 
 
  1. Le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
riservate all'Erario al fine di assicurare il concorso della  Regione
all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito  pubblico
in attuazione dell'art. 97,  primo  comma,  della  Costituzione,  non
costituiscono entrate della Regione siciliana ai sensi del comma  508
dell'articolo l della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per gli esercizi
finanziari corrispondenti al periodo previsto dalla medesima legge.