Art. 20 Riserve erariali 1. Le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riservate all'Erario al fine di assicurare il concorso della Regione all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, non costituiscono entrate della Regione siciliana ai sensi del comma 508 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per gli esercizi finanziari corrispondenti al periodo previsto dalla medesima legge.