Art. 4 
 
                 Ripristino autorizzazioni di spesa 
 
  1. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2016 e  2017,  relative
alla quota integrativa delle assegnazioni di parte corrente del Fondo
sanitario, soggette alle riduzioni  operate  ai  sensi  dell'art.  31
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, riepilogate  nell'allegato
2  della  medesima  legge,  pari  a  158.182  migliaia  di  euro  per
l'esercizio  finanziario  2016  e  109.275  migliaia  di   euro   per
l'esercizio finanziario 2017, in parte ripristinate  per  l'esercizio
finanziario 2016 per l'importo di 14.594 migliaia di euro,  ai  sensi
del comma 3 del medesimo articolo,  sono  ulteriormente  ripristinate
per  gli  importi  di  143.588  migliaia  di  euro  per   l'esercizio
finanziario 2016  e  di  84.623  migliaia  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2017. 
  2. Le autorizzazioni di spesa, per gli  anni  2015,  2016  e  2017,
soggette alle riduzioni operate ai sensi  dell'art.  31  della  legge
regionale 7 maggio 2015, n.  9,  riepilogate  nell'allegato  2  della
medesima legge, ad esclusione di quelle di cui al comma 1,  in  parte
ripristinate ai sensi dei commi 2 e 3  del  medesimo  articolo,  sono
ulteriormente ripristinate per gli importi indicati  nell'Allegato  1
alla presente legge.