Art. 4 Ripristino autorizzazioni di spesa 1. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2016 e 2017, relative alla quota integrativa delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario, soggette alle riduzioni operate ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, riepilogate nell'allegato 2 della medesima legge, pari a 158.182 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 109.275 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, in parte ripristinate per l'esercizio finanziario 2016 per l'importo di 14.594 migliaia di euro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono ulteriormente ripristinate per gli importi di 143.588 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 84.623 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017. 2. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2015, 2016 e 2017, soggette alle riduzioni operate ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, riepilogate nell'allegato 2 della medesima legge, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, in parte ripristinate ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono ulteriormente ripristinate per gli importi indicati nell'Allegato 1 alla presente legge.