Art. 9 
 
                 Interventi in favore dei cittadini 
                affetti da forme gravi di talassemia 
 
  1. Per le finalita'  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  della  legge
regionale 1° agosto 1990, n.  20,  e'  autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario 2015, l'ulteriore spesa di  733  migliaia  di  euro  (UPB
11.2.1.3.3 - capitolo 413706).