Art. 9 Interventi in favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia 1. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 733 migliaia di euro (UPB 11.2.1.3.3 - capitolo 413706).