Art. 3 Trasferimenti di funzioni e compiti 1. I dirigenti generali interessati provvedono al trasferimento di tutta la documentazione inerente a funzioni e compiti che vengono attribuiti ad altro Dipartimento o all'Ufficio speciale di cui sopra per effetto del presente decreto; a tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza, i dirigenti preposti alle strutture intermedie che avevano gia' in carico i relativi affari. Nell'effettuare i relativi trasferimenti e' data assoluta priorita' ai procedimenti ancora in corso e per gli stessi devono essere evidenziati, nell'ambito del verbale di consegna dalla struttura cedente, lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, l'entita' dell'eventuale ritardo nella conclusione dei procedimenti, nonche' ogni ulteriore dato od informazione necessari o utili alla continuita', l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella materia. 2. I contratti dei dirigenti delle strutture intermedie e delle unita' operative di base interessate, ferma restando l'originaria scadenza e l'indennita' di parte variabile gia' in godimento, mantengono la loro validita' presso la nuova collocazione organizzativa fino alla riorganizzazione dell'intero apparato amministrativo della Regione, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, della medesima legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 3. Il personale in servizio presso gli uffici oggetto di trasferimento e' assegnato alle strutture di destinazione.