Art. 3 
 
                 Trasferimenti di funzioni e compiti 
 
  1. I dirigenti generali interessati provvedono al trasferimento  di
tutta la documentazione inerente a funzioni  e  compiti  che  vengono
attribuiti ad altro Dipartimento o all'Ufficio speciale di cui  sopra
per effetto del presente decreto; a tal  fine  possono  delegare,  in
ragione dei rispettivi ambiti di  competenza,  i  dirigenti  preposti
alle strutture intermedie che  avevano  gia'  in  carico  i  relativi
affari. Nell'effettuare i relativi  trasferimenti  e'  data  assoluta
priorita' ai procedimenti ancora in corso e  per  gli  stessi  devono
essere  evidenziati,  nell'ambito  del  verbale  di  consegna   dalla
struttura cedente, lo stato delle  relative  pratiche  ed  i  termini
perentori in procinto di scadenza, l'entita'  dell'eventuale  ritardo
nella conclusione dei procedimenti, nonche' ogni  ulteriore  dato  od
informazione necessari o  utili  alla  continuita',  l'efficienza  ed
efficacia dell'azione amministrativa nella materia. 
  2. I contratti dei dirigenti delle  strutture  intermedie  e  delle
unita' operative di base  interessate,  ferma  restando  l'originaria
scadenza  e  l'indennita'  di  parte  variabile  gia'  in  godimento,
mantengono  la  loro   validita'   presso   la   nuova   collocazione
organizzativa  fino  alla   riorganizzazione   dell'intero   apparato
amministrativo della Regione, ai sensi dell'art. 49,  commi  1  e  2,
della medesima legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 
  3.  Il  personale  in  servizio  presso  gli  uffici   oggetto   di
trasferimento e' assegnato alle strutture di destinazione.