Art. 3 Modifiche all'art. 143 della l.r. 1/2007 1. Il comma 3-bis dell'art. 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3-bis. A chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall'art. 36-bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 2.000, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonche' degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all'art. 36-bis, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.». 2. Il comma 3-ter dell'art. 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3-ter. A chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'art. 36-bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600 a euro 3.000. In tale caso il Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione e sospesa per due mesi.». 3. Dopo il comma 3-quinquies dell'art. 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «3-sexies. Le sanzioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies trovano applicazione dopo quattro mesi dall'approvazione del provvedimento della Giunta regionale relativo all'erogazione dei benefici economici regionali a favore degli operatori su area pubblica, finalizzati alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.».