Art. 3 
 
              Modifiche all'art. 143 della l.r. 1/2007 
 
  1. Il comma 3-bis dell'art. 143  della  l.r.  1/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. A  chiunque  eserciti  l'attivita'  di  commercio  su  aree
pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio  e  la  relativa
Attestazione  annuale,  previste  dall'art.  36-bis,  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro  2.000,  il
sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la  successiva
confisca delle stesse, nonche' degli automezzi usati dai  sanzionati,
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche  al  sistema
penale) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora non  venga
esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur
avendo adempiuto agli obblighi di cui all'art. 36-bis,  comma  4,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
100 a euro 500. La medesima sanzione si applica  anche  nel  caso  di
mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro  novanta  giorni
dalla modifica dei dati in essa presenti.». 
  2. Il comma 3-ter dell'art. 143  della  l.r.  1/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «3-ter. A  chiunque  eserciti  l'attivita'  di  commercio  su  aree
pubbliche avendo acquisito la  Carta  di  esercizio,  ma  senza  aver
acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'art. 36-bis,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento  della  somma  da
euro 600 a euro 3.000. In tale caso il Comune procede ad un invito  a
regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi
i quali, nel caso l'interessato non abbia  regolarizzato  la  propria
posizione, l'autorizzazione e sospesa per due mesi.». 
  3. Dopo il comma 3-quinquies dell'art.  143  della  l.r.  1/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «3-sexies. Le sanzioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter  e  3-quinquies
trovano  applicazione  dopo  quattro   mesi   dall'approvazione   del
provvedimento della  Giunta  regionale  relativo  all'erogazione  dei
benefici  economici  regionali  a  favore  degli  operatori  su  area
pubblica, finalizzati alla regolarizzazione della  propria  posizione
contributiva.».