(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I 23 dicembre 2015 Anno XLVI - n. 22) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica all'art. 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) 1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Nelle more dell'affidamento dei servizi di cui all'art. 14, le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite secondo le quote percentuali di cui all'art. 29. 5-ter. Le risorse per i servizi minimi, relative sia ai servizi di trasporto ferroviario che ai servizi di trasporto su gomma, sono assegnate tenuto conto del raggiungimento, da parte di ogni singolo gestore, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dall'art. 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai decreti attuativi.».