Art. 5 
 
Modifiche all'art. 1 della legge  regionale  5  agosto  2014,  n.  18
  Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale  7
  novembre 2013, n. 33 (Riforma del  sistema  di  trasporto  pubblico
  regionale e locale) 
 
  1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della l.r. 18/2014,  le  parole:  «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 18/2014, e'  inserito  il
seguente: 
    «3-bis. La Regione verifica, in termini compatibili con quelli di
cui ai commi 2 e 3, la revisione del lotto unico di cui  all'articolo
14,  comma  1,  della  l.r.  33/2013  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.».