Art. 5 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) 1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della l.r. 18/2014, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 18/2014, e' inserito il seguente: «3-bis. La Regione verifica, in termini compatibili con quelli di cui ai commi 2 e 3, la revisione del lotto unico di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.».