Art. 3 Inserimento del Titolo VII bis nella l.r. 3/2008 1. Dopo il Titolo VII della l.r. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Titolo VII Bis INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RETE DISTRIBUTIVA NEI COMUNI NON COSTIERI Art. 24-bis. Finalita' e tipologie di agevolazione 1. La Regione, riconoscendo lo specifico valore sociale ed economico che la presenza di piccole imprese commerciali assume nei territori dell'entroterra, finanzia iniziative dirette al sostegno di piccole imprese commerciali, ubicate nei comuni ricompresi nelle aree interne come definite dalla Giunta regionale sulla base della strategia nazionale aree interne e nei comuni non costieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-bis), che abbiano una popolazione residente non superiore a 1000 abitanti ovvero che abbiano una popolazione residente non superiore a 5000 abitanti e soddisfino almeno due dei seguenti tre criteri: a) rapporto tra popolazione residente e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza; b) rapporto tra numero di imprese e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza; c) rapporto tra numero di imprese e popolazione residente inferiore al valore medio della provincia di appartenenza. 2. L'obiettivo di preservare e incrementare la rete distributiva nei comuni di cui al comma 1 e' perseguito mediante le seguenti tipologie di agevolazione, concesse nel rispetto del regime de minimis fissato dalla vigente normativa comunitaria: a) contributi a fondo perduto e/o contributi in conto interesse in forma attualizzata; b) strumenti finanziari che assicurino alle piccole imprese commerciali condizioni di particolare vantaggio nell'accesso al credito. Art. 24-ter. Modalita' di intervento 1. La Giunta regionale, sentiti ANCI Liguria e le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, determina le tipologie di agevolazione da finanziare, i criteri, le priorita', i limiti e le condizioni per la concessione, liquidazione e revoca delle agevolazioni, potendo anche stabilire: a) l'elevazione dell'entita' dell'agevolazione in relazione a particolari caratteristiche delle aree interessate dagli interventi, alle condizioni soggettive dell'imprenditore, all'attivita' svolta, nonche' alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale; b) l'attribuzione congiunta delle misure agevolative di cui all'art. 24-bis, comma 2, anche con possibilita' di scelta tra le stesse. 2. Per il finanziamento delle agevolazioni del presente Titolo, la Giunta riserva annualmente una quota della dotazione del Fondo di cui all'art. 5. 3. La Giunta predispone annualmente un report sull'efficacia dei provvedimenti di agevolazione di cui al comma 1 e lo trasmette alla Commissione consiliare competente.».