Art. 3 
 
          Inserimento del Titolo VII bis nella l.r. 3/2008 
 
  1. Dopo il Titolo VII della l.r. 3/2008 e successive  modificazioni
e integrazioni, e' inserito il seguente: 
 
                           «Titolo VII Bis 
                  INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RETE 
                DISTRIBUTIVA NEI COMUNI NON COSTIERI 
 
 
                            Art. 24-bis. 
                Finalita' e tipologie di agevolazione 
 
  1.  La  Regione,  riconoscendo  lo  specifico  valore  sociale   ed
economico che la presenza di piccole imprese commerciali  assume  nei
territori dell'entroterra, finanzia iniziative dirette al sostegno di
piccole imprese commerciali, ubicate nei comuni ricompresi nelle aree
interne  come  definite  dalla  Giunta  regionale  sulla  base  della
strategia nazionale aree interne e nei comuni  non  costieri  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera  b-bis),  che  abbiano  una  popolazione
residente non superiore  a  1000  abitanti  ovvero  che  abbiano  una
popolazione residente non superiore  a  5000  abitanti  e  soddisfino
almeno due dei seguenti tre criteri: 
    a) rapporto tra popolazione residente e superficie  inferiore  al
valore medio della provincia di appartenenza; 
    b) rapporto tra numero  di  imprese  e  superficie  inferiore  al
valore medio della provincia di appartenenza; 
    c)  rapporto  tra  numero  di  imprese  e  popolazione  residente
inferiore al valore medio della provincia di appartenenza. 
  2. L'obiettivo di preservare e incrementare  la  rete  distributiva
nei comuni di cui al comma  1  e'  perseguito  mediante  le  seguenti
tipologie di  agevolazione,  concesse  nel  rispetto  del  regime  de
minimis fissato dalla vigente normativa comunitaria: 
    a) contributi a fondo perduto e/o contributi in  conto  interesse
in forma attualizzata; 
    b) strumenti  finanziari  che  assicurino  alle  piccole  imprese
commerciali  condizioni  di  particolare  vantaggio  nell'accesso  al
credito. 
 
                            Art. 24-ter. 
                       Modalita' di intervento 
 
  1. La Giunta regionale, sentiti ANCI Liguria e le  Associazioni  di
categoria delle imprese commerciali  maggiormente  rappresentative  a
livello  regionale,  determina  le  tipologie  di   agevolazione   da
finanziare, i criteri, le priorita', i limiti e le condizioni per  la
concessione, liquidazione e revoca delle agevolazioni, potendo  anche
stabilire: 
    a) l'elevazione dell'entita'  dell'agevolazione  in  relazione  a
particolari caratteristiche delle aree interessate dagli  interventi,
alle condizioni soggettive dell'imprenditore,  all'attivita'  svolta,
nonche' alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale; 
    b) l'attribuzione  congiunta  delle  misure  agevolative  di  cui
all'art. 24-bis, comma 2, anche con possibilita'  di  scelta  tra  le
stesse. 
  2. Per il finanziamento delle agevolazioni del presente Titolo,  la
Giunta riserva annualmente una quota della dotazione del Fondo di cui
all'art. 5. 
  3. La Giunta predispone annualmente un  report  sull'efficacia  dei
provvedimenti di agevolazione di cui al comma 1 e lo  trasmette  alla
Commissione consiliare competente.».