Art. 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente anno finanziario: riduzione di euro 80.000,00 dell'U.P.B. 15.102 «Interventi per lo sviluppo del commercio» e contestuale aumento di euro 80.000,00 dell'U.P.B. 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 22 dicembre 2015 TOTI (Omissis).