Art. 4 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, ai  sensi
dell'art.  5  della  l.r.  3/2008  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, con le seguenti variazioni, in termini di competenza  e
di cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio  per  il
corrente anno finanziario: riduzione di  euro  80.000,00  dell'U.P.B.
15.102 «Interventi per  lo  sviluppo  del  commercio»  e  contestuale
aumento di euro  80.000,00  dell'U.P.B.  15.202  «Interventi  per  lo
sviluppo del commercio». 
  2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge  di
bilancio. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. 
 
    Genova, 22 dicembre 2015 
 
                                TOTI 
 
(Omissis).